
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1964, n. 26
G.U.R.S. 31 ottobre 1964, n. 47
Provvidenze per l'impianto di serre e fungaie.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 8/1971 e annotato al 25/3/1986)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Sono sussidiate ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, nonchè della legge 3 gennaio 1961, n. 3, la costruzione di impianti di serre e le opere destinate alla protezione delle colture floroortofrutticole e le opere per il razionale impianto di fungaie ivi compresa la sistemazione delle grotte naturali adibite alla coltura.
L'importo delle opere da ammettere a contributo non può superare L. 14.000.000.
La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.
Ai beneficiari della presente legge può essere inoltre concesso un concorso, in misura pari al 5% della somma mutuata, nel pagamento degli interessi relativi ad operazioni di credito agrario eventualmente effettuate, per far fronte alla spesa non coperta dal contributo, con istituti di credito esercenti il credito agrario.
La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.
La garanzia fideiussoria che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'interesse dell'I.R.C.A.C., ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1963, n. 12, si estende anche alle operazioni che questo effettuerà in applicazione della presente legge.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 5/70)
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di:
1) L. 550.000.000 annui, a partire dall'esercizio 1965, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2;
2) L. 500.000.000, nell'esercizio 1965, ad integrazione del fondo a disposizione dell'I.R.C.A.C. per sovvenire alle esigenze di cui all'art. 3;
3) ------------------------ (numero abrogato) (1)
Per l'esercizio 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 è autorizzata la spesa di:
a) L. 25.000.000 per le finalità di cui agli articoli 1 e 2;
b) L. 10.000.000 per le finalità di cui all'art. 3;
c) L. 500.000 per le finalità di cui all'art. 5.
Le somme gravanti sull'esercizio corrente saranno prelevate dal cap. 69 del bilancio.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 ottobre 1964.
CONIGLIO
Numero abrogato dall'art. 1 della L.R. 5/70.