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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1971, n. 8

G.U.R.S. 7 aprile 1971, n. 17

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, riguardante l'istituzione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, riguardante l'istituzione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), è sostituito dal seguente:

"Usufruiscono dei benefici della presente legge le società cooperative e loro consorzi giuridicamente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, aventi sede ed operanti nel territorio della Regione Siciliana".

Art. 2

Il primo e secondo comma dell'art. 3 della suddetta legge sono sostituiti dai seguenti:

"I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono apportati dalla Regione Siciliana e sono rappresentati:

1) da un patrimonio di lire 100 milioni;

2) da un fondo di rotazione di lire 2.500 milioni;

3) da un fondo di garanzia di lire 200 milioni;

4) da un fondo per cauzioni e fidejussioni di lire 500 milioni per:

a) agevolare e consentire la partecipazione delle cooperative e loro consorzi a qualsiasi appalto pubblico e privato;

b) consentire alle cooperative agricole di produttori e loro consorzi di finanziare le operazioni di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

Le cauzioni, le fidejussioni e le dichiarazioni di affidamento di credito sono concesse per conto delle cooperative e loro consorzi dall'Istituto direttamente alle amministrazioni pubbliche, agli enti locali e morali, alle stazioni appaltanti di opere pubbliche, alle società ed ai privati".

Art. 3

All'articolo 4 della citata legge sono aggiunti i seguenti comma:

"L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzia fidejussoria in favore dell'I.R.C.A.C. fino a lire 3.000 milioni per i prestiti che l'I.R.C.A.C. andrà a concedere e per il risconto concesso dall'I.R.C.A.C. stesso.

In caso di mancato rimborso dei crediti di cui sopra, ed in caso di mancato pagamento delle cambiali, dopo che il debitore è stato escusso, il Presidente dell'I.R.C.A.C., sentito il Consiglio di amministrazione, preleva le somme occorrenti al pagamento dei crediti insoluti aumentati di ogni interesse, onere e spesa, dal fondo di garanzia".

Art. 4

L'art. 6 della suddetta legge è sostituito dal seguente: (1)

"L'Istituto, entro i limiti del 60 per cento delle disponibilità liquide all'inizio di ogni esercizio, esercita il credito di esercizio la cui durata non può essere superiore ai due anni.

L'Istituto è altresì autorizzato ad effettuare operazioni di credito a medio termine, aventi la durata massima di anni sette, di cui uno di preammortamento. L'I.R.C.A.C. può concorrere al pagamento degli interessi nella misura non superiore al 5 per cento a favore degli Istituti di credito che operano a favore delle cooperative e loro consorzi, purchè l'onere complessivo a carico delle stesse non sia superiore al 3 per cento".

(1)

Vedi l'art. 6 della L.R. 12/63 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 5

L'art. 12 della citata legge è sostituito dal seguente: (1)

"Il Consiglio di amministrazione, che provvede alla gestione dell'Istituto, è nominato con decreto del Presidente della Regione.

Esso si compone:

a) del Presidente, designato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale;

b) di due componenti designati rispettivamente dall'Assessore per il lavoro e la cooperazione e dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, scelti tra i dirigenti del ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione regionale in servizio presso i relativi Assessorati;

c) di sei componenti designati dall'Assessore per il lavoro e la cooperazione scelti pariteticamente su terne proposte dagli uffici regionali delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute giuridicamente ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vice presidente. I suoi componenti restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Qualora uno dei componenti, prima della scadenza, cessi dalla carica per morte, dimissioni o altra causa, il nuovo nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

Gli emolumenti del Presidente, dei consiglieri di amministrazione e dei componenti il collegio dei sindaci sono fissati dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale".

Art. 6

L'art. 14 della citata legge è sostituito dal seguente: (1)

"Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.

Esso si compone di tre membri effettivi ed uno supplente come segue:

1) un magistrato della Corte dei conti che lo presiede;

2) un dirigente del ruolo tecnico della Ragioneria generale ed un dirigente del ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione regionale, in servizio presso l'Assessorato delle finanze, quali membri effettivi;

3) un dirigente del ruolo del personale amministrativo della Amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato del lavoro e della cooperazione, quale membro supplente".

Art. 7

In attuazione di quanto disposto dalla presente legge, gli organi competenti provvederanno alla modifica dello statuto dell'I.R.C.A.C. approvato con il decreto del Presidente della Regione 22 novembre 1963, n. 6.

Art. 9

Alla maggiore spesa di lire 2.000 milioni derivante dall'art. 2 della presente legge si provvede:

- quanto a lire 500 milioni utilizzando il fondo a disposizione conferito all'I.R.C.A.C. con il n. 2 dell'art. 6 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26;

- quanto a lire 500 milioni con la disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1970, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36;

- quanto a lire 1.000 milioni con la disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1971.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

                             Oggetto del provvedimento
                                                              Onere in
                                                           milioni di lire
Partita che si riduce:
- Provvedimenti per l'agrumicoltura                      (in meno)   500
Partita che si modifica:
- Provvedimenti in favore della cooperazione             (in più)    500

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 aprile 1971.

FASINO