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LEGGE REGIONALE 4 agosto 1960, n. 32

G.U.R.S. 10 agosto 1960, n. 33

Norme integrative della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 38/1965)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(modificato dall'art. 5, comma 3, della L.R. 37/65, nel testo sostituito dall'art. 2 della L.R. 38/65)

La dotazione del fondo di rotazione per le industrie zolfifere, istituito con la legge 13 marzo 1959, n. 4 è elevata di dieci miliardi e mezzo che saranno versati dalla Amministrazione regionale, in ragione di lire un miliardo e mezzo all'anno, negli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1966-67.

-------------------------- (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 5, comma 3, della L.R. 37/65, nel testo sostituito dall'art. 2 della L.R. 38/65.

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare, in unica soluzione, al fondo di rotazione per le imprese zolfifere, le quote di incremento di cui all'articolo precedente ricadenti negli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1966-67, contraendo all'uopo un prestito di lire dieci miliardi e 700 milioni con uno degli Istituti di credito convenzionati per il servizio di cassa della Regione.

Il rimborso della somma sarà effettuato in sei rate annuali consecutive, di uguale importo, a decorrere dall'esercizio 1961-62.

Art. 3

Le erogazioni a carico del bilancio regionale derivanti da fidejussioni già concesse o da concedere in dipendenza delle leggi 28 luglio 1954, n. 24 e 26 marzo 1955, n. 19 a favore delle imprese zolfifere che hanno contratto o contrarranno mutui con l'E.Z.I. o con l'I.M.I. per il finanziamento di opere, attrezzature e macchinari, nonchè in dipendenza del D.L.P. 13 aprile 1951, n. 14 ratificato con legge regionale 4 luglio 1952, n. 21 sono addebitate al Fondo di rotazione per essere rimborsate dalle imprese interessate con le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1959, n. 4 mediante rate annuali uguali posticipate.

Le rate di ammortamento di tali debiti e degli altri debiti verso il fondo di rotazione, contemplati dalle predette leggi decorreranno dal 1° gennaio successivo alla scadenza dei piani di riorganizzazione aziendali.

Il mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento è causa di decadenza dalla concessione.

L'addebito al fondo di rotazione delle erogazioni previste dai precedenti comma sarà effettuato, nei limiti delle disponibilità residue del fondo, dopo soddisfatte le esigenze di finanziamento connesse con la esecuzione dei piani di riorganizzazione.

Art. 4

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 agosto 1960.

MAJORANA della NICCHIARA