
LEGGE REGIONALE 29 luglio 1965, n. 19
G.U.R.S. 31 luglio 1965, n. 33
Provvedimenti per gli autotrasporti nel territorio della Regione Siciliana.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 31/1969 e con annotazioni alla data 20 aprile 1976)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 4 della legge 13 marzo 1950, n. 22, è modificato come segue:
"Al trasferimento delle attività del patrimonio indisponibile a quello disponibile si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di concerto con l'Assessore per le finanze e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda".
Il secondo comma dell'art. 6 della legge 13 marzo 1950, n. 22, è sostituito dal seguente:
"Il Presidente e due consiglieri sono scelti dal Presidente della Regione; due consiglieri sono nominati su designazione dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e due su designazione dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Azienda, tenendo conto della rispettiva rappresentatività".
Il secondo e il terzo comma dell'art. 11 della legge 13 marzo 1950, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
"Le deliberazioni di cui alle lettere c) e d) sono sottoposte alla approvazione dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
Esse si considerano approvate e divengono esecutive se non vengono sospese dall'Assessore entro 20 giorni dalla data della comunicazione o se entro i 45 giorni successivi alla data della sospensione non viene adottato il provvedimento di reiezione.
Le deliberazioni di cui alle lettere b) ed f), corredate di una relazione della Ragioneria generale, vengono approvate e rese esecutive con decreto del predetto Assessore, previa deliberazione della Giunta regionale.
Le deliberazioni di cui alla lettera f) debbono contenere la dimostrazione delle spese che esse determinano a carico del bilancio dell'Azienda e della relativa copertura.
Per le deliberazioni di cui alla lettera g) si applicano le disposizioni dell'art. 4 della presente legge.
Le deliberazioni non soggette ad approvazione sono comunicate all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, comprese quelle non soggette ad approvazione, debbono essere comunicate al Presidente della Regione per gli effetti di cui all'articolo 21 della presente legge".
L'ultimo comma dell'art. 12 della legge 13 marzo 1950, n. 22, è sostituito dai seguenti:
"Nella prima seduta il Consiglio di amministrazione designa, tra i consiglieri, il vicepresidente, incaricato di sostituire il presidente nei casi di assenza o di impedimento.
In caso di assoluta ed improrogabile necessità il presidente può di concerto con il vicepresidente, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione che non siano soggetti ad approvazione con l'obbligo di sottoporli al Consiglio per la ratifica nella prima seduta successiva".
Il secondo ed il terzo comma dell'art. 13 della legge 13 marzo 1950, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
"Un sindaco effettivo, scelto tra i magistrati della Corte dei conti, presiede il Collegio; un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati tra il personale di ruolo della Presidenza della Regione, Ragioneria generale; un sindaco effettivo ed uno supplente tra il personale di ruolo dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, su designazione dell'Assessore.
I sindaci sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica tre anni ".
Le norme della presente legge riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Azienda siciliana trasporti si applicano a decorrere dalla scadenza del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci attualmente in carica.
L'art. 19 della legge 13 marzo 1950, n. 22, è sostituito dal seguente:
"L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio dell'esercizio, con il conto profitti e perdite, redatto dal direttore generale ed approvato dal Consiglio di amministrazione deve essere rimesso al Collegio dei sindaci, per l'esame, entro il mese di febbraio.
Entro il successivo mese di marzo, il bilancio, l'inventario generale di fine esercizio, la relazione dettagliata sull'andamento dell'Azienda debbono essere presentati con la delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione e con la relazione del Collegio dei sindaci, all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti".
Ai fini del risanamento della situazione debitoria e della costituzione di un fondo di dotazione è autorizzata la concessione a favore dell'Azienda siciliana trasporti:
a) di un contributo straordinario di L. 1.000 milioni;
b) di un contributo annuo di 250 milioni e per quindici esercizi a partire dall'esercizio finanziario 1966 per l'ammortamento di prestiti contratti dall'Azienda per le finalità di cui al presente articolo.
Il contributo previsto alla superiore lettera b) è concesso con decreto del Presidente della Regione ed è versato direttamente all'ente mutuante.
(integrato dall'art. 4 della L.R. 31/69)
[Eccettuate le autolinee per le quali l'Azienda siciliana trasporti abbia diritti preferenziali a norma della legge 28 settembre 1939, n. 1822, l'Azienda siciliana trasporti nel richiedere nuove concessioni deve essere a ciò autorizzata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo documentato accertamento della economicità della gestione.
L'accertamento delle economicità della gestione deve tra l'altro riferirsi anche alla convenienza dell'operazione di rilevamento, alla situazione patrimoniale delle aziende da rilevare, all'effettivo stato di uso dei suoi automezzi e delle sue attrezzature di officina, nonchè ai mezzi finanziari per far fronte al rilevamento stesso.] (1)
Per effetto dell'art. 9, comma 2, della L.R. 43/76, l'articolo annotato è abrogato nei riguardi delle linee che presentino caratteristiche di organicità con le linee gestite dall'Azienda siciliana trasporti.
(integrato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 31/69)
A chiusura di ogni esercizio finanziario ed in relazione alle risultanze dello stesso è concesso all'Azienda siciliana trasporti un contributo di gestione.
Per l'esercizio finanziario 1965 tale contributo è determinato nella misura di L. 100 milioni.
Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.
A tal fine l'Azienda siciliana trasporti presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il piano previsionale dell'attività da svolgere nell'anno successivo, unitamente ad una relazione finanziaria con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
La Giunta di Governo approva l'anzidetto piano e determina la somma da iscrivere nel bilancio della Regione per le finalità del presente articolo.
L'Assessore per le finanze può affidare, mediante apposita convenzione, all'A.S.T. servizi relativi all'autoparco regionale, compresi quelli di custodia e di riparazione e manutenzione degli automezzi appartenenti alla Regione.
Al pagamento dei compensi a favore dell'A.S.T. per l'espletamento dei predetti servizi si provvede a carico degli stanziamenti di bilancio per lo autoparco regionale.
In relazione a quanto disposto con l'articolo 7 della presente legge l'esercizio finanziario aziendale che avrebbe dovuto chiudersi il 30 giugno 1965 sarà chiuso al 31 dicembre 1965 e conterrà i risultati della gestione dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1965.
Per le finalità previste alla lettera a) dell'articolo 9 ed al secondo comma dell'art. 11 è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso la spesa di L. 1.100 milioni.
Alla copertura della predetta spesa si provvede con la utilizzazione, fino alla concorrenza della somma di L. 300 milioni, delle disponibilità residue del capitolo aggiunto 957 e per la differenza di L. 800.000.000 a carico del capitolo 607 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.
Per le finalità previste alla lettera b) dell'articolo 9 è autorizzato a carico del bilancio regionale il limite annuo di spesa di L. 250.000.000 per gli esercizi dal 1966 al 1980.
Al fine di consentire il superamento delle attuali condizioni di crisi del settore è autorizzata, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in favore dei concessionari di autolinee extraurbane nel territorio della Regione Siciliana, la corresponsione di contributi in misura pari all'80% dei versamenti dagli stessi effettuati per tassa di bollo e per imposta generale sull'entrata sui proventi di esercizio.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, a presentazione da parte dei singoli concessionari delle relative ricevute di versamento, dispone, con proprio decreto, la concessione di somme pari all'80% degli importi corrisposti dagli stessi concessionari per tassa di bollo e per imposta generale sull'entrata sui proventi di esercizio.
La concessione del rimborso è subordinata:
a) alla presentazione di un organico piano biennale di riassetto tecnico - finanziario delle aziende;
b) al completo adempimento degli obblighi di concessione;
c) al rispetto delle leggi, dei contratti collettivi e dei patti di lavoro nei confronti del personale dipendente ed al puntuale pagamento degli stipendi e salari.
Per le spese relative ai predetti rimborsi relativi all'esercizio in corso è stanziata la somma di L. 300.000.000, che sarà prelevata dal cap. 607 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario corrente.
Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 13/71, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per le finalità e con le modalità previste dall'articolo annotato, è autorizzato, a decorrere dall'1 gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1975, a concedere contributi ai concessionari di autolinee extraurbane.
Vedi, inoltre, l'art. 1 della L.R. 5/74 e l'art. 8 della L.R. 43/76.