
LEGGE REGIONALE 13 marzo 1950, n. 22
G.U.R.S. 14 marzo 1950, n. 11
Ordinamento dell'Azienda Siciliana Trasporti.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 212/1979 e annotato al 14/9/1979)
L'Azienda Siciliana Trasporti, istituita con la legge regionale 22 agosto 1947, n. 7, è persona giuridica pubblica. Essa ha lo scopo di provvedere a servizi di trasporti di persone e di cose, per il più efficiente soddisfacimento delle esigenze dei trasporti nella Regione. (1)
In ordine alla composizione del collegio dei revisori dei conti, ai controlli, ed alla ineleggibilità a cariche pubbliche degli amministratori, dei componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti vedi artt. 15, 20 e 24 della L.R. 212/79.
L'A.S.T. ha sede in Palermo e può istituire agenzie od uffici negli altri Comuni della Regione.
Il patrimonio dell'A.S.T. è costituito:
1) dagli autoveicoli e da tutto il materiale rotabile ad essa assegnati con la legge regionale 22 agosto 1947, n. 7, od acquistati in base alla lettera b) dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, e da quegli altri che saranno ulteriormente acquistati;
2) da ogni altro acquisto previsto dalla lettera b) dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, e dalle officine, dai mobili, dai materiali e da ogni e qualsiasi attrezzatura fissa e mobile di qualsiasi provenienza ivi compresi quelli assegnati con la legge regionale 22 agosto 1947, n. 7;
3) dagli immobili di cui sia o diventi proprietaria;
4) da un fondo di dotazione di L. 600 milioni da conferirsi dalla Regione;
5) dalle quote da accantonarsi ai sensi dell'art. 20;
6) dagli utili dell'Ente eccedenti le percentuali di cui al numero precedente e dai beni che a qualsiasi titolo le pervengano.
Le attività di cui ai numeri 1 e 3 costituiscono patrimonio indisponibile dell'Ente.
Fa altresì parte del patrimonio indisponibile dell'Ente il fondo di dotazione di cui al n. 4 del presente articolo, limitatamente alla somma che sarà fissata con decreto dell'Assessore alle finanze e che, comunque, non potrà essere inferiore ai 4/5 della dotazione.
Ogni altra attività fa parte del patrimonio disponibile dell'Ente.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 19/65)
Al trasferimento delle attività del patrimonio indisponibile a quello disponibile si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di concerto con l'Assessore per le finanze e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda.
L'Azienda ha i seguenti organi: un presidente, un Consiglio di amministrazione, un Collegio di sindaci, un direttore generale.
(modificato dall'art. 2 della L.R. 19/65, dall'art. 3 della L.R. 31/69 e abrogato dall'art. 23 della L.R. 212/79) (1)
In ordine alla composizione del consiglio di amministrazione dell'AST, si veda l'art. 4 della L.R. 212/79.
Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:
a) senatori, deputati nazionali, e deputati regionali;
b) parenti ed affini fra di loro fino al terzo grado incluso;
c) parenti ed affini fino al terzo grado incluso del direttore generale e dei dipendenti dell'Azienda.
Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui al presente articolo, decadono dalla carica.
Qualora un componente del Consiglio di amministrazione non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla carica.
Alla sostituzione sarà provveduto nei modi ed ai sensi dell'art.6.
Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta due consiglieri o il Collegio sindacale.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Tuttavia non sono valide quelle adottate con meno di tre voti favorevoli. A parità di voti prevale il voto del presidente.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Azienda scelto dal presidente.
(modificato dall'art. 3 della L.R. 19/65)
Spetta al Consiglio di:
a) determinare il programma di attività dell'Azienda;
b) deliberare i bilanci;
c) deliberare gli atti che importino trasformazione del patrimonio dell'Azienda e gli atti in genere eccedenti l'ordinaria amministrazione;
d) approvare i regolamenti interni di gestione e fissare le tariffe dei servizi;
e) deliberare la istituzione o soppressione di agenzie ed uffici;
f) determinare il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale;
g) deliberare sul trasferimento delle attività dal patrimonio indisponibile dell'Ente a quello disponibile;
h) adottare tutti gli altri provvedimenti attribuiti dalla legge comune alla competenza dei Consigli di amministrazione.
Le deliberazioni di cui alle lettere c) e d) sono sottoposte alla approvazione dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
Esse si considerano approvate e divengono esecutive se non vengono sospese dall'Assessore entro 20 giorni dalla data della comunicazione o se entro i 45 giorni successivi alla data della sospensione non viene adottato il provvedimento di reiezione.
Le deliberazioni di cui alle lettere b) ed f), corredate di una relazione della Ragioneria generale, vengono approvate e rese esecutive con decreto del predetto Assessore, previa deliberazione della Giunta regionale.
Le deliberazioni di cui alla lettera f) debbono contenere la dimostrazione delle spese che esse determinano a carico del bilancio dell'Azienda e della relativa copertura.
Per le deliberazioni di cui alla lettera g) si applicano le disposizioni dell'art. 4 della presente legge.
Le deliberazioni non soggette ad approvazione sono comunicate all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, comprese quelle non soggette ad approvazione, debbono essere comunicate al Presidente della Regione per gli effetti di cui all'articolo 21 della presente legge.
(modificato dall'art. 4 della L.R. 19/65)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda.
Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere comunicato ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento dell'Azienda.
Nella prima seduta il Consiglio di amministrazione designa, tra i consiglieri, il vicepresidente, incaricato di sostituire il presidente nei casi di assenza o di impedimento.
In caso di assoluta ed improrogabile necessità il presidente può di concerto con il vicepresidente, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione che non siano soggetti ad approvazione con l'obbligo di sottoporli al Consiglio per la ratifica nella prima seduta successiva.
(modificato dall'art. 5 della L.R. 19/65)
Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Un sindaco effettivo, scelto tra i magistrati della Corte dei conti, presiede il Collegio; un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati tra il personale di ruolo della Presidenza della Regione, Ragioneria generale; un sindaco effettivo ed uno supplente tra il personale di ruolo dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, su designazione dell'Assessore.
I sindaci sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica tre anni.
Il decreto contiene la indicazione del membro del Collegio cui è demandata la presidenza.
Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni determinate dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
Ai consiglieri ed ai sindaci si applicano, per quanto non espressamente previste, le disposizioni del Codice civile.
La retribuzione annuale dei sindaci sarà determinata con decreto dell'Assessore per le finanze all'atto della nomina.
I compensi ai membri del Consiglio di amministrazione saranno invece fissati sempre con decreto dell'Assessore per le finanze in occasione dell'approvazione del bilancio e tenuto conto delle risultanze del medesimo.
Il direttore generale è nominato o dal Consiglio di amministrazione in base a concorso per titoli, il cui bando preventivamente approvato dall'Assessore per le finanze verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Il direttore generale è capo di tutti gli uffici e del personale dell'Azienda.
Spetta al direttore generale:
redigere i bilanci di cui all'art. 19;
eseguire le deliberazioni del Consiglio firmando gli atti necessari per la loro esecuzione;
firmare la corrispondenza ordinaria ed i mandati di pagamento;
dirigere, regolare e sorvegliare l'andamento generale dell'Azienda;
compiere gli atti conservativi che si rendessero necessari informando in tal caso il presidente;
infliggere le sanzioni disciplinari, nei limiti di competenza stabiliti dal regolamento;
compiere gli atti di ordinaria amministrazione non devoluti alla competenza del Consiglio.
(modificato dall'art. 7 della L.R. 19/65)
L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio dell'esercizio, con il conto profitti e perdite, redatto dal direttore generale ed approvato dal Consiglio di amministrazione deve essere rimesso al Collegio dei sindaci, per l'esame, entro il mese di febbraio.
Entro il successivo mese di marzo, il bilancio, l'inventario generale di fine esercizio, la relazione dettagliata sull'andamento dell'Azienda debbono essere presentati con la delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione e con la relazione del Collegio dei sindaci, all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
(modificato dall'art. 8 della L.R. 19/65)
1. Il Consiglio di amministrazione determinerà i criteri di ammortamento del materiale rotabile, del che va fatto carico ai costi di gestione, nonchè le aliquote da applicare agli altri ammortamenti.
2. ----------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 19/65.
Il Governo della Regione ha poteri di vigilanza sull'attività dell'Ente.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione non sottoposte ad approvazione devono essere comunicate in copia alla Presidenza della Regione.
Il Presidente sentita la Giunta entro trenta giorni dalla data della comunicazione ha facoltà di annullare per motivi di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.
Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario.
Entro il termine massimo di sei mesi il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.
L'Assessore alle finanze è autorizzato a procedere con propri decreti alle conseguenti variazioni del bilancio della Regione.
Ferme restando le norme che in atto regolano la liquidazione del passivo I.N.T. - Sicilia, con decreto dell'Assessore alle finanze, una quota del fondo di dotazione, assegnata al patrimonio disponibile dell'A.S.T., può essere destinata agli scopi di cui alla lettera a) dell'art. 7 della legge 22 marzo 1948, n. 3.