Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1965, n. 16

G.U.R.S. 26 giugno 1965, n. 26

Provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 52/1967 e annotato al 30/12/1966)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge

Capo I

Provvidenze di carattere permanente

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare interventi di emergenza a norma della presente legge, per sovvenire ad esigenze indifferibili dipendenti da calamità naturali per le quali sia intervenuta la dichiarazione di calamità pubblica da parte degli organi del Governo centrale e siano state adottate provvidenze dal Parlamento nazionale.

Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, autorizza con proprio decreto gli interventi di cui al comma precedente, quando sia necessaria una maggiore tempestività dei benefici.

Art. 2

Gli Assessori regionali competenti erogano, a titolo di anticipazione sulle provvidenze dello Stato o di altri Enti pubblici le somma necessarie per:

1) il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate, ai sensi della legge nazionale 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende industriali, commerciali ed artigianali, ai sensi della legge nazionale 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modificazioni;

3) l'assistenza ai lavoratori sospesi o rimasti privi di occupazione.

L'ammontare di ciascun anticipazione non può eccedere la misura del contributo concedibile a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

Art. 3

Le singole anticipazioni sono disposte dall'Assessore regionale competente, sentite, ove occorra, le Amministrazioni e gli enti su cui gravano le provvidenze, previo accertamento, per il settore dell'agricoltura, dell'Ispettore agrario provinciale e, per il settore dell'industria, di una Commissione provinciale presieduta dal Prefetto e composta dall'Intendente di finanza, dall'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Presidente della camera di commercio, industria ed agricoltura e dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, o da funzionari all'uopo delegati.

La richiesta di anticipazione, corredata dei documenti giustificativi è presentata all'Assessorato competente per il tramite dell'organo cui sono demandati gli accertamenti ai sensi del comma precedente.

L'esito degli accertamenti da effettuare non oltre un mese, è trasmesso senza indugio, all'Assessorato, che a sua volta è tenuto a pronunciarsi nel termine di dieci giorni.

L'erogazione delle somme da anticipare è subordinata alla cessione da parte dei beneficiari, per il corrispondente importo delle provvidenze contributive statali e ha luogo, in due soluzioni, di cui la prima del 50 per cento in via anticipata e la seconda del restante 50 per cento a collaudo dei lavori.

Capo II

Provvidenze per le zone colpite dalle calamità abbattutesi dopo il 15 marzo 1964 nei comuni della Sicilia

Art. 4

Ad integrazione delle provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739 per tutti i Comuni dell'Isola danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 sino alla data di entrata in vigore della presente legge viene stanziata la somma di lire 800.000.000 in aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge statale 6 aprile 1965 n. 351, da destinare:

- per L. 150.000.000 alla provincia di Messina;

- per L. 150.000.000 all'isola di Pantelleria;

- per L. 100.000.000 per ciascuna delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Siracusa.

Ove le somme destinate alle singole Province non venissero utilizzate per il finanziamento delle pratiche ammesse a contributo, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a modificare la suddetta ripartizione.

Per i danni arrecati all'isola di Pantelleria dal nubifragio dell'agosto 1964 la somma di L. 150.000.000 sarà ripartita tra tutti i viticultori in proporzione ai danni subiti su proposta di una Commissione composta dal sindaco, da un rappresentante dell'Ispettorato agrario provinciale e tre rappresentanti dei coltivatori diretti, i designati dalla Federazione dei coltivatori siciliani e dalla CISL indipendentemente dal decreto interministeriale previsto dalla legge 21 luglio 1960, n. 739. (1)

(1)

Per la concessione di contributi in favore degli agricoltori, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti delle zone viticole di Pantelleria e delle altre Isole minori, vedi l'art. 5 della L.R. 34/66.

Capo III

Provvidenze integrative per la calamità abbattutasi il 31 ottobre 1964 nel catanese e nel ragusano

Art. 5

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, ad integrazione delle provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate, previste dalla legge nazionale 21 luglio 1960, n. 739 contributi per i danni sofferti a causa della calamità abbattutasi il 31 ottobre 1964 nel catanese e nel ragusano dalla produzione nella misura del 60 per cento per i mezzadri, fittavoli, compartecipanti a qualsiasi titolo e manuali coltivatori diretti, e nella misura del 50 per cento negli altri casi.

Nella liquidazione avranno precedenza assoluta tutti i danneggiati ammessi a contributo non superiore a L. 3.000.000.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina per ciascun tipo di coltura la misura massima del contributo concedibile in ragione di ettaro.

Art. 6

L'istanza tendente ad ottenere il contributo previsto dai precedenti articoli 4 e 5 è presentata, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, in carta libera, all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio, che accerta l'entità dei danni nei trenta giorni successivi.

Nei fondi condotti a rapporto associativo, l'istanza di cui al comma precedente può essere fatta dal concedente o dal concessionario.

Sulla base degli accertamenti di cui al primo comma l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procede alla determinazione di cui al terzo comma dell'art. 5.

Alla liquidazione del contributo provvedono l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, fino a lire 30.000.000 e l'Assessorato regionale quando il contributo superi tale importo.

Il contributo sarà erogato in unica soluzione e non oltre un anno dall'emanazione del citato decreto presidenziale.

Il pagamento dei danni del prodotto va fatto a favore dei proprietari conduttori in economia e degli affittuari e, nei casi di rapporti associativi, a favore del concedente e del concessionario nelle rispettive quote di ripartizione.

Art. 7

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in aggiunta alle provvidenze dello Stato in favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali, i cui beni risultino distrutti o gravemente danneggiati per effetto delle calamità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1964 e che provvedono a ricostruire o riattivare le loro aziende e ricostituire le normali scorte di esercizio distrutte, i seguenti benefici:

1) un contributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'importo del danno accertato con le modalità previste dalle leggi nazionali 21 agosto 1949, n. 638 e 13 febbraio 1952, n. 50;

2) concessione di crediti di esercizio della durata complessiva di anni 5 al tasso annuo del 2 per cento e per un importo totale comprensivo degli eventuali analoghi mutui in corso di ammortamento, determinato in base ai criteri degli articoli 5, 7 lettera a) e 9, primo comma della legge 5 agosto 1957, n. 51.

Qualora detto credito di esercizio venga effettuato ai sensi dell'art. 6 della legge 5 agosto 1957, n. 51, viene concesso un contributo sugli interessi per modo che l'onere per il concessionario non superi il tasso annuo del 2 per cento per la durata di cinque anni.

Art. 8

Il nuovo mutuo di esercizio deve essere utilizzato in primo luogo per l'estinzione delle passività inerenti al precedente mutuo che va estinto sia per le rate scadute e non pagate, sia per le rate a scadere e per la differenza per essere corrisposto all'azienda, previa la consueta dimostrazione dell'avvenuto acquisto delle scorte.

Art. 9

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 51/67, nel testo modificato dall'art. 1 della L.R. 52/67)

In aggiunta alle somme da assegnare ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 7, per la esecuzione di opere di interesse locale, è assegnata ai comuni di Adrano, Biancavilla, Belpasso, Comiso, Paternò, S. Croce Camerina, S. Maria di Licodia, i cui territori sono stati colpiti dalla calamità abbattutasi il 31 ottobre 1964 nel catanese e nel ragusano, per i lavori che saranno eseguiti negli anni 1966 e 1967, una ulteriore integrazione per complessive lire 300 milioni, da dividersi tra i Comuni di cui sopra in proporzione della loro popolazione, avuto riguardo all'ultimo censimento.

Tale integrazione è preferibilmente impiegata nei lavori di ricostruzione, di riparazione dei danni subiti dalle opere pubbliche.

Ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro in questione oltre alla indennità di disoccupazione è corrisposto un assegno giornaliero di lire 1.500 aumentato di lire 100 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori purchè siano a carico.

Ai direttori dei cantieri, nei casi in cui, ai sensi dell'art. 9 della citata legge 18 marzo 1959, n. 7, siano liberi professionisti estranei all'Amministrazione comunale, è corrisposto un assegno giornaliero di lire 2.800.

Art. 9

(introdotto dall'art. 2 della L.R. 51/67)

Per tutto quant'altro non previsto nella presente legge e relativo alla istituzione ed al funzionamento di cantieri straordinari previsti al precedente articolo si applicano le norme contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 7, ad eccezione del termine previsto dall'art. 5 della predetta legge e relativo alla ultimazione dei lavori che verrà, invece, stabilito di volta in volta dall'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione con il provvedimento istitutivo dei singoli cantieri, tenendo conto dei lavori da eseguire.

Art. 10

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura del 50 per cento, e comunque non superiore a L. 2.500.000 per la riparazione e per la ricostruzione dei fabbricati non rurali gravemente danneggiati dalle calamità del 31 ottobre 1964, nelle province di Catania e Ragusa.

Le istanze tendenti ad ottenere il contributo di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente legge al Genio civile competente per territorio, il quale nei 30 giorni successivi deve procedere all'accertamento del danno.

La concessione del detto contributo viene disposta con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici.

Capo IV

Norme finali

Art. 11

Gli atti ed i contratti concernenti le operazioni relative ai benefici previsti nella presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecario e di concessione governativa.

Art. 12

(modificato dall'art. 3 della L.R. 51/67)

Alle anticipazioni previste dalla presente legge si fa fronte mediante iscrizione nelle partite di giro di una somma pari all'importo delle correlative provvidenze statali.

Alla concessione dei benefici previsti dall'art. 5 si fa fronte mediante l'utilizzazione del contributo straordinario dello Stato per gli interventi a favore dell'agricoltura in relazione ai danni provocati dal nubifragio verificatosi nell'ottobre del 1964 nelle provincie di Catania e Ragusa di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1965, n. 351.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a scontare a tal fine presso uno degli Istituti incaricati del servizio di cassa della Regione le rate del predetto contributo ricadenti sugli esercizi finanziari successivi.

Per i contributi di cui al n. 1 dell'art. 7 si istituisce presso l'I.R.F.I.S. un fondo a gestione separata e si destina la somma di L. 500.000.000.

Ai benefici di cui al n. 2 dell'art. 7 provvede l'I.R.F.I.S. mediante il fondo di rotazione per il credito di esercizio che viene impinguato della ulteriore somma di L. 500.000.000.

Per i benefici previsti all'art. 9, si stanzia la somma di lire 300 milioni.

-------------------- (comma abrogato) (1)

Per i contributi di cui all'art. 10 si stanzia la somma di L. 200.000.000.

Art. 13

La spesa complessiva di 2.300.000.000 prevista dalla presente legge a carico della Regione è ripartita come segue:

- L. 900.000.000 per l'esercizio 1965;

- L. 700.00.000 per ciascuno degli esercizi 1966-1967.

Le somme saranno iscritte in rispettivi capitoli di spesa e in proporzione agli stanziamenti complessivi autorizzati per ciascun esercizio.

All'onere ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte mediante prelievo dal cap. 607 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 14

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 giugno 1965.

CONIGLIO