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LEGGE REGIONALE 10 maggio 1967, n. 51

G.U.R.S. 13 maggio 1967, n. 22

Modifiche alla legge 25 giugno 1965, n. 16, concernente provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 52/1967)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 1 della L.R. 52/67)

L'art. 9 della legge 25 giugno 1965, n. 16 è sostituito dal seguente:

"In aggiunta alle somme da assegnare ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 7, per la esecuzione di opere di interesse locale, è assegnata ai comuni di Adrano, Biancavilla, Belpasso, Comiso, Paternò, S. Croce Camerina, S. Maria di Licodia, i cui territori sono stati colpiti dalla calamità abbattutasi il 31 ottobre 1964 nel catanese e nel ragusano, per i lavori che saranno eseguiti negli anni 1966 e 1967, una ulteriore integrazione per complessive lire 300 milioni, da dividersi tra i Comuni di cui sopra in proporzione della loro popolazione, avuto riguardo all'ultimo censimento.

Tale integrazione è preferibilmente impiegata nei lavori di ricostruzione, di riparazione dei danni subiti dalle opere pubbliche.

Ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro in questione oltre alla indennità di disoccupazione è corrisposto un assegno giornaliero di lire 1.500 aumentato di lire 100 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori purchè siano a carico.

Ai direttori dei cantieri, nei casi in cui, ai sensi dell'art. 9 della citata legge 18 marzo 1959, n. 7, siano liberi professionisti estranei all'Amministrazione comunale, è corrisposto un assegno giornaliero di lire 2.800".

Art. 2

Dopo l'art. 9 della legge 25 giugno 1965, n. 16, è aggiungo il seguente articolo 9-bis:

"Per tutto quant'altro non previsto nella presente legge e relativo alla istituzione ed al funzionamento di cantieri straordinari previsti al precedente articolo si applicano le norme contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 7, ad eccezione del termine previsto dall'art. 5 della predetta legge e relativo alla ultimazione dei lavori che verrà, invece, stabilito di volta in volta dall'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione con il provvedimento istitutivo dei singoli cantieri, tenendo conto dei lavori da eseguire".

Art. 3

Il terz'ultimo comma dell'art. 12 della citata legge 25 giugno 1965, n. 16, è così modificato:

"Per i benefici previsti all'art. 9, si stanzia la somma di lire 300 milioni".

Il penultimo comma del citato art. 12 è soppresso.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 maggio 1967.

CONIGLIO