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LEGGE REGIONALE 28 giugno 1966, n. 14

G.U.R.S. 2 luglio 1966, n. 31

Marchio di qualità e propaganda dei prodotti siciliani.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 10/2018 e con annotazioni alla data 31 dicembre 2008)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Marchio di qualità

(abrogato dall'art. 139, comma 45, della L.R. 4/2003)

Art. 10

(abrogato dall'art. 139, comma 45, della L.R. 4/2003)

Art. 11

(abrogato dall'art. 139, comma 45, della L.R. 4/2003)

Titolo II

Propaganda dei prodotti siciliani (1)

(1)

Vedi Decr. Pres. 05/05/98, n. 9: "Regolamento per la partecipazione delle imprese al programma per la propaganda dei prodotti siciliani di cui alla legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, artt. 12 e seguenti".

Art. 12

La spesa annua autorizzata dalla legge 7 ottobre 1950, n. 75, ed il successivo decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1952, n. 25, convertiti nella legge 14 marzo 1953, n. 17, per la propaganda in favore dei prodotti siciliani è aumentata da L. 100 milioni a lire 200 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1966. (1)

(1)

Per l'attività promozionale all'estero in favore dei prodotti siciliani vedi l'art. 55 della L.R. 127/80.

Art. 13

Alla copertura delle spese autorizzate dagli articoli 11 e 12 della presente legge e ricadenti nell'esercizio corrente si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio anzidetto. Per gli esercizi successivi si provvede utilizzando l'incremento del gettito dell'imposta complementare progressiva sul reddito.

Art. 14

(abrogato dall'art. 1 della L.R. 55/77)

Art. 15

(modificato dall'art. 55, comma 5, della L.R. 127/80)

Entro i limiti del 5% dello stanziamento previsto dall'art. 12, l'Assessore per l'industria e il commercio è autorizzato a far eseguire all'Istituto per il commercio estero nonchè ad enti, istituti e ditte specializzati nel settore ed accreditati presso pubbliche Amministrazioni, indagini di mercato e conseguenti programmazioni generali e particolari di campagne propagandistiche dei prodotti siciliani.

---------------------- (comma abrogato)  (1)

Art. 17

(modificato dall'art. 4 della L.R. 27/97)

1. Le campagne pubblicitarie sono eseguite direttamente dall'Assessorato o attraverso l'Istituto per il commercio estero o attraverso organismi specializzati, o per mezzo di consorzi costituiti dall'Ente fiera del Mediterraneo e dall'Ente fiera di Messina o tra questi e una o più camere di commercio della Regione, sulla base dei programmi indicati al precedente articolo 15. Detti programmi possono avere carattere triennale. (1)

2. Con esclusione dei consorzi di cui al comma precedente, qualora l'esecuzione dei programmi venga affidata ad organi estranei all'Amministrazione statale o regionale, dovrà provvedersi secondo la normativa prevista per l'affidamento dei servizi della pubblica amministrazione.

Le campagne pubblicitarie, con le modalità precedentemente indicate, devono essere eseguite con idonei veicoli pubblicitari che abbiano rilevanza per tutto il territorio nell'ambito del quale la propaganda vuole essere attuata e che si rivolgano direttamente al consumatore. (2)

Non vanno pertanto compresi fra i veicoli pubblicitari suddetti le agenzie di stampa e i periodici che hanno diffusione prevalentemente locale.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 giugno 1966.

CONIGLIO

(1)

Relativamente ai programmi promozionali cfr.:

- Decr. Ass. Cooperazione 31 dicembre 2008: "Anticipazione funzionale al piano delle attività promozionali per l'anno 2009";

- Circ. Ass. Cooperazione 11 novembre 2005, n. 11: "Modalità e criteri per la predisposizione del programma annuale di attività promozionale per l'anno 2006 e di quello triennale 2006/2008".

Vedi, anche, la Circ. Ass. Cooperazione 10 aprile 2003 n. 3: "Modalità e criteri per la predisposizione del programma annuale di attività promozionale", nonché il Decr. Ass. 26 aprile 2004, con il quale è approvato il piano delle attività promozionali per l'anno 2004 e le modifiche allo stesso apportate dai Decr. Ass. 31 agosto 2004 e 28 settembre 2004 e le integrazioni ad opera dei Decr. Ass. 24 novembre 2004 e 14 dicembre 2004.

(2)

Per l'attività promozionale all'estero in favore dei prodotti siciliani vedi l'art. 55 della L.R. 127/80.