
LEGGE REGIONALE 10 agosto 1968, n. 27
G.U.R.S. 17 agosto 1968, n. 37
Interventi per la viabilità autostradale ed a scorrimento veloce e per il completamento dell'aeroporto di Punta Raisi.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Ad integrazione del finanziamento della quota a carico dello Stato per il completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania disposto con la legge 20 dicembre 1967, n. 1263, è autorizzata la spesa di L. 59.000 milioni, pari alla metà del residuo costo delle opere.
All'erogazione della spesa predetta si provvede mediante apposita convenzione da stipularsi con l'A.N.A.S. ad integrazione di quella stipulata per l'impiego dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 13 aprile 1959, n. 14 e 27 febbraio 1965, n. 4.
La somma di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale in ragione di lire 23.600 milioni per l'esercizio 1968 e di L. 11.800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1971.
E' autorizzata la spesa di lire 300.000 milioni quale concorso della Regione per la realizzazione del programma di opere stradali di cui all'art. 59-ter del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
Alla erogazione della spesa predetta si provvede mediante apposita convenzione da stipularsi con l'A.N.A.S.
La somma di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale in ragione di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1968 e di lire 9.000 milioni per gli esercizi dal 1969 al 1971.
E' autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni ad integrazione dello stanziamento di cui all'art. 13, primo comma, lett. c), della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, per la prosecuzione verso Palermo, dal tratto finanziato col predetto stanziamento, della autostrada Messina - Palermo.
E', altresì, autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni ad integrazione di quella prevista dal precedente comma per l'autostrada Messina-Palermo per la prosecuzione verso Messina del tratto autostradale Palermo-Ponte Imera.
La somma di cui ai precedenti comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale in ragione di lire 5.600 milioni per l'esercizio 1968 e di lire 7.800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1971.
Alle strade indicate nell'art. 13, primo comma, lettera d), della legge 27 febbraio 1965, n. 4, è aggiunta la strada Palermo - Sciacca.
Per ulteriori interventi relativi alle strade indicate nella citata disposizione della legge 27 febbraio 1965, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni così ripartita:
- lire 8.000 milioni per la strada a scorrimento veloce Gela-Caltanissetta;
- lire 2.000 milioni per la strada a scorrimento veloce Pozzallo-Ragusa-Catania;
- lire 5.000 milioni per la strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca;
- lire 10.000 milioni per l'autostrada Siracusa-Gela.
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale in ragione di lire 7.000 milioni nell'esercizio 1968 e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1971.
Le disposizioni di cui all'art. 13, quarto comma e all'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, si applicano per la esecuzione dell'autostrada Siracusa-Gela.
Possono fare parte dei consorzi ed enti previsti dalle norme avanti citate anche Società a prevalente partecipazione pubblica.
Alla progettazione ed alla esecuzione delle strade previste nei precedenti comma, si provvede, anche per tratti funzionali, a norma di apposite convenzioni con l'A.N.A.S.
E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ripristinare l'assegnazione di pari importo disposta in applicazione delle leggi 13 aprile 1959, n. 14 e 11 gennaio 1963, n. 5 (autostrada Palermo-Catania), iscritta al cap. 26303 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 e devoluta ad altre finalità con la legge 6 giugno 1968, n. 15, concernente "Approvazione del piano di riorganizzazione dell'industria zolfifera in Sicilia".
La somma di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1968.
Per le finalità indicate nell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1957, n. 29, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.168 milioni.
Ai fini e per gli effetti della concessione prevista dall'art. 3 della legge 5 maggio 1956, n. 524, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato alla stipula della relativa convenzione aggiuntiva.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella citata legge regionale 7 giugno 1957, n. 29.
La somma di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale in ragione di lire 792 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971.
In quanto non incompatibili con le disposizioni della presente legge si applicheranno per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti le disposizioni degli artt. 13, 14, 26, 28 e 29 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.
Il secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, è così modificato:
"Alle procedure espropriative si applicano le disposizioni di cui al titolo I della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, salvo le eccezioni previste dall'art. 15 della stessa legge".
E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per reintegrare le assegnazioni disposte con la legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, e ridotte con l'art. 9 della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55. La reintegrazione concernente le opere viarie (articolo 13, lett. d), della legge 27 febbraio 1965, n. 4 e art. 9, n. 3, della legge 30 novembre 1967, n. 55) è limitata a lire 750 milioni.
La somma di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1968.
Alla spesa di lire 181.168 milioni prevista per la attuazione della presente legge, si provvederà, quanto a lire 74.992 milioni nell'esercizio 1968 e quanto a lire 106.176 milioni in ragione di lire 35.392 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1971, con parte delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalle assegnazioni disposte con la legge 6 marzo 1968, n. 192 relativa agli esercizi predetti.