
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1969, n. 52
G.U.R.S. 27 dicembre 1969, n. 63
Modifiche ed integrazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, alla legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2 ed ai regolamenti regionali 29 maggio 1959, n. 2 e 10 dicembre 1959, n. 8.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 36/1990 e annotato al 26/11/2000)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 36/90)
I privati e gli enti hanno l'obbligo di richiedere alle commissioni comunali della località dove saranno effettuate le prestazioni, previste dall'art. 6 della presente legge, i lavoratori da assumere anche temporaneamente alle proprie dipendenze.
-------------------- (comma abrogato) (1)
Le amministrazioni regionali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici regionali e gli enti locali sono soggetti all'obbligo previsto dal primo comma del presente articolo, limitatamente al personale la cui assunzione non avvenga per pubblico concorso.
I nominativi degli assunti al lavoro compresi nelle categorie indicate nel secondo comma del presente articolo devono essere comunicati, entro cinque giorni dall'assunzione, dai datori di lavoro alla commissione di collocamento del comune ove il lavoratore risiede o nelle cui liste trovasi iscritto e alla commissione di collocamento del comune in cui si svolgono i lavori.
Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 36/90.
(modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 36/90)
La richiesta dei lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.
Le commissioni comunali di collocamento sono tenute a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicata.
-------------------- (comma abrogato) (1)
-------------------- (comma abrogato) (1)
I datori di lavoro, all'atto della richiesta, dovranno indicare la durata approssimativa del rapporto e dichiarare che le condizioni offerte ai lavoratori da assumere sono conformi a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti per ciascuna categoria e qualifica.
I datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla competente commissione i nominativi dei lavoratori licenziati o dimessi, entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 36/90.
Ai fini dell'avviamento dei lavoratori per i quali non sia prevista la richiesta nominativa, le commissioni comunali determinano le graduatorie di precedenza, distinti per qualifica professionale.
L'ordine della graduatoria è stabilito tenendo conto delle giornate lavorative effettuate dal lavoratore nei dodici mesi precedenti la formazione della graduatoria, con precedenza a coloro che hanno effettuato il minor numero di giornate lavorative.
All'atto dell'avviamento al lavoro, il lavoratore sarà cancellato dalla graduatoria per esservi reiscritto, a fine occupazione, al posto che gli competerà in base al nuovo computo delle giornate di lavoro effettuate.
Copia della graduatoria deve essere affissa all'albo della sezione dell'ufficio provinciale del lavoro sede della commissione ed altra copia depositata nella segreteria del comune.
Le commissioni comunali provvedono, altresì, ad apportare le variazioni che si renderanno necessarie, dandovi la pubblicità prevista nel comma precedente.
I lavoratori possono trasferire la loro iscrizione nelle liste di collocamento di altro comune della Regione Siciliana, indipendentemente dal trasferimento effettivo della loro residenza.
Le richieste di trasferimento debbono essere presentate alla commissione di collocamento del comune di residenza o a quella del comune di immigrazione, che provvedono alle relative operazioni.
Contro la formazione delle graduatorie possono ricorrere i lavoratori e i datori di lavoro che vi abbiano interesse. Il ricorso è proposto alla commissione provinciale di collocamento nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione della graduatoria o della variazione della stessa.
In caso di variazione della qualifica nel corso del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, entro cinque giorni, alla competente commissione di collocamento.
E' ammesso il passaggio della mano d'opera direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupata ad un'altra, previa autorizzazione della competente commissione comunale.
Restano, comunque, salve le disposizioni dell'art. 2139 del codice civile.
Le commissioni provinciali previste dall'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2 sono integrate da un membro supplente per ogni rappresentante effettivo.
Alla segreteria di ciascuna commissione è addetto un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro designato dal direttore dell'ufficio stesso.
Le commissioni decidono:
1) sulla classificazione professionale dei lavoratori;
2) sulle contestazioni relative alle richieste nominative;
3) sui ricorsi proposti entro trenta giorni dalla emanazione dei provvedimenti delle commissioni comunali in merito alla iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento, alla formazione della graduatoria e all'avviamento al lavoro.
Avverso le decisioni della commissione provinciale è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, il quale decide in via definitiva, sentita la commissione regionale prevista dall'art. 13 della presente legge.
Su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, le commissioni provinciali esprimono pareri e formulano proposte su ogni altra questione relativa al collocamento dei lavoratori nell'ambito provinciale e sulla formazione professionale dei lavoratori. Le commissioni durano in carica tre anni.
(modificato dall'art. 6 della L.R. 12/86)
E' istituito in ciascun comune del territorio della Regione Siciliana, presso la sezione dell'ufficio provinciale del lavoro, una commissione di collocamento per l'avviamento al lavoro dei lavoratori disoccupati anche in attività occasionali, saltuarie e stagionali.
Su proposta dell'ufficio provinciale del lavoro potranno essere istituite commissioni di collocamento per i lavoratori agricoli nelle frazioni comunali e nelle borgate delle città capoluogo.
Le commissioni di collocamento sono nominate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e sono composte:
- da sei rappresentanti dei lavoratori, scelti su terne designate dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;
- da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, scelti su terne designate rispettivamente dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative.
Le commissioni di collocamento durano in carica tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
Le commissioni di cui al secondo comma del presente articolo sono composte:
da cinque rappresentanti dei lavoratori agricoli scelti su terne designate dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;
da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti.
Le commissioni previste nel presente articolo, nella loro prima riunione, eleggono nel proprio seno il presidente.
Le commissioni deliberano a maggioranza.
Esercita le funzioni di segretario della commissione il dirigente della locale sezione dell'ufficio provinciale del lavoro, il quale ha voto deliberativo.
Per la prima applicazione della presente legge, i decreti di nomina delle commissioni devono essere emessi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima.
Le organizzazioni sindacali devono provvedere alla designazione dei componenti delle commissioni non oltre trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'Assessore provvede direttamente alla nomina.
Ciascuna commissione si riunisce su convocazione del presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
Le adunanze della commissione dovranno svolgersi in orari compatibili con l'attività lavorativa dei suoi componenti.
Le commissioni di collocamento, oltre ad esercitare i compiti di cui all'art. 3 della presente legge:
a) provvedono all'avviamento al lavoro, avvalendosi del dirigente la locale sezione dell'ufficio del lavoro;
b) esprimono pareri sulle materie previste dai numeri 1) e 2) dell'art. 5 della presente legge, nonchè sulle questioni relative al collocamento della mano d'opera, che siano sottoposte al loro esame dal presidente o su richiesta di un terzo dei componenti;
c) formulano proposte ed esprimono pareri agli uffici e agli enti all'uopo preposti in ordine a programmi e iniziative per l'incremento della occupazione, per l'addestramento e la qualificazione professionale dei lavoratori;
d) vigilano che i lavoratori avviati siano adibiti all'attività lavorativa per cui sono stati richiesti e che siano osservate nei loro confronti le disposizioni previste dai contratti di lavoro, dagli accordi sindacali e dalle leggi vigenti in materia di lavoro, dandone comunicazione - nel caso di infrazione - all'ispettorato del lavoro competente per territorio per i relativi accertamenti.
Di tali accertamenti e degli eventuali provvedimenti adottati, gli ispettorati anzidetti dovranno dare comunicazione, per conoscenza, alle commissioni.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, l'avviamento al lavoro è effettuato dalla commissione di collocamento seguendo l'ordine della graduatoria prevista nell'art. 3 della presente legge. A parità di giornate effettuate, costituisce titolo di precedenza il numero dei familiari a carico privi di occupazione e, a parità di questi, l'ordine di iscrizione nella lista di collocamento.
Dell'inosservanza agli obblighi della presente legge, accertata ai sensi del precedente art. 8, deve essere data immediata comunicazione dalla commissione comunale di collocamento o dall'ispettorato del lavoro al Presidente della Regione; questi, con proprio decreto, emesso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione stessa, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, e sentito l'Assessore competente per materia, dispone la sospensione di ogni contributo o agevolazione a carattere continuativo, o in corso di erogazione, concessi al datore di lavoro.
Restano, in ogni caso, salvi i diritti dei terzi costituiti sui detti contributi o agevolazioni con atti di data certa. (1)
Vedi Decr. Pres. 31/01/95, n. 43: "Regolamento per la concessione dei contributi per l'avvio di attività imprenditoriali da parte di giovani partecipanti a progetti di pubblica utilità di cui all'art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25."
Ai componenti le commissioni comunali di collocamento e al segretario è corrisposto un gettone di presenza di L. 2000 per ogni seduta valida e per non più di due sedute alla settimana.
Entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, i datori di lavoro e i titolari di aziende, ad eccezione dei coltivatori di cui alla legge regionale 24 ottobre 1961, n. 18, devono comunicare alla competente commissione comunale di collocamento le previsioni occupazionali dell'azienda per l'annata, distribuite per qualifica e periodo di occupazione.
La commissione formula, anche sulla base delle comunicazioni aziendali, le previsioni di occupazione per l'annata agraria nell'ambito del territorio di propria competenza, stabilendo, nel caso di necessità, le quote di immigrazione che saranno concordate con le commissioni delle località finitime.
I provvedimenti, relativi all'avviamento al lavoro dei lavoratori agricoli e alla cessazione del rapporto, saranno comunicati nel termine di giorni cinque alle commissioni comunali per l'accertamento dei lavoratori agricoli previste dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 e successive modificazioni, per gli atti di loro competenza.
E' istituita la commissione regionale per l'avviamento al lavoro e per la massima occupazione che è presieduta dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione e in caso di sua assenza o impedimento dal direttore regionale dell'Assessorato medesimo.
La commissione è composta da sette rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti; dal direttore regionale dell'Assessorato del lavoro e della cooperazione; dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e dal funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione preposto al servizio collocamento, il quale esercita, altresì, le mansioni di segretario della commissione.
Per ogni rappresentante effettivo dovrà essere nominato un membro supplente.
La commissione predetta ha i seguenti compiti:
a) esprime pareri sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali di cui all'art. 5 della presente legge;
b) formula proposte per il coordinamento delle iniziative dirette ad inserire nelle varie attività lavorative, senza pregiudizio per l'individuo e la collettività, i soggetti fisicamente minorati;
c) esprime parere agli uffici e agli enti controllati dalla Regione in ordine a programmi ed iniziative per l'incremento della occupazione, per l'addestramento e la qualificazione professionale dei lavoratori;
d) esprime pareri di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo e formula proposte su ogni altra questione relativa al collocamento, sottoposta all'esame dal presidente.
I componenti della commissione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 18/79 la commissione regionale di cui all'articolo annotato assume la denominazione di Commissione regionale per l'impiego.
Vedi l'art. 9 della L.R. 35/88 e l'art. 11 della L.R. 24/2000 che integrano la predetta Commissione.
Inoltre, in ordine alle ulteriori competenze vedi gli artt. 3 e 22 della L.R. 36/90.
Per la corrente annata agraria le comunicazioni aziendali previste dall'art. 12 devono essere effettuate nel termine di giorni trenta dalla costituzione delle commissioni comunali.
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 650 milioni.
All'onere ricadente nell'esercizio in corso, previsto in lire 10 milioni, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 10833 del bilancio della Regione per l'anno 1969.
All'onere di lire 650 milioni, per gli esercizi successivi, si fa fronte mediante l'utilizzazione di corrispondente quota del maggior gettito della imposta di ricchezza mobile.
In dipendenza del secondo comma del precedente articolo, l'elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, è modificato come appresso:
Spese correnti
Capitolo 10833. - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Oggetto del provvedimento Onere in milioni di lire Partita che si riduce: Provvedimenti per la scuola materna (in meno) 10 - Partita che si aggiunge: Modifiche ed integrazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, alla legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2 ed ai regolamenti regionali 29 maggio 1959, n. 2 e 10 dicembre 1959, n. 8 10 -
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.