Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1973, n. 47

G.U.R.S. 18 dicembre 1973, n. 65

Integrazioni alle leggi regionale 12 febbraio 1973, n. 3, e 26 maggio 1973, n. 22, recanti provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, e norme in materia di contributi per macchine agricole.

Testo annotato al 25/3/1986

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977.

Almeno il 60 per cento del suddetto stanziamento deve essere utilizzato per i prestiti di importo non superiore a lire 5 milioni.

Art. 2

Ai fini della concessione della sovvenzione prevista dall'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 22, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 3

La sovvenzione indicata all'art. 2 della presente legge è concessa a ciascun mezzadro, colono e compartecipante in rapporto al danno subito e nel limite di lire 500.000, anche se gli appezzamenti di terreno da ciascuno di essi coltivati appartengono ad un unico proprietario la cui azienda richiede complessivamente più di duemila giornate lavorative annue per la normale coltivazione e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Se l'azienda non supera il detto fabbisogno di giornate lavorative, la sovvenzione, sempre nel limite di 500 mila lire ed in rapporto al danno subito, è concessa anche al proprietario.

Art. 4

La sovvenzione è concessa unitariamente ai contitolari di azienda agricola avente un fabbisogno non superiore a duemila giornate lavorative annue per la normale coltivazione e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Art. 5

La sovvenzione, nel limite di 500 mila lire ed in rapporto al danno subito, è concessa anche agli affittuari, agli usufruttuari ed agli enfiteuti non coltivatori diretti, purchè le aziende agricole da essi condotte non richiedano complessivamente più di duemila giornate lavorative annue per la normale coltivazione e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Art. 6

L'importo indicato nell'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è elevato da lire 2.500.000 a lire 4 milioni.

Art. 7

Per le autorizzazioni già concesse dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, il termine per l'effettivo impiego della manodopera è prorogato al 31 gennaio 1974.

Art. 8

Le disposizioni contenute nell'art. 23 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, sono estese al Comune di Regalbuto.

Art. 9

(1)

Il termine di cinque anni previsto dall'art. 3 del decreto legislativo del Presidente della Regione 5 giugno 1949, n. 14, modificato con legge regionale di ratifica 11 marzo 1950, n. 21, decorre dalla data di rilascio del nulla osta dell'Amministrazione regionale o dalla data di fatturazione dell'acquisto se questa è posteriore a quella del rilascio di tale nulla osta.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 10

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1971 con il rendiconto generale consuntivo dell'anno finanziario stesso, approvato con la legge regionale 22 marzo 1973, n. 10.

All'onere di lire 1.000 milioni ricadente in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977, si provvede utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con l'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 10.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 dicembre 1973.

GIUMMARRA