
LEGGE REGIONALE 30 luglio 1969, n. 32
G.U.R.S. 31 luglio 1969, n. 36
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni concernenti norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 60/1974)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I limiti di spesa previsti agli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 1969 sono modificati come segue:
1) quello previsto dall'art. 8 è elevato a L. 310 milioni;
2) quelli previsti alle lettere a) e b) dell'art. 9 sono rispettivamente elevati a lire 310 milioni e a lire 290 milioni;
3) quello previsto alla lettera d) dello stesso articolo 9 per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della legge predetta è elevato a lire 260 milioni.
All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.
In dipendenza del precedente comma, all'elenco n. 4, annesso al bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo, sono apportate le seguenti variazioni:
Spese in conto capitale Cap. 20911 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Oggetto del provvedimento: (Importo dell'onere in milioni di lire) partita che si aggiunge: Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni 300 partita che si riduce: Provvedimenti per la incentivazione industriale, in meno 300
Per gli anni finanziari successivi a quelli in corso si provvede mediante utilizzo di parte dell'incremento del gettito dell'imposta sulle società e sulle obbligazioni.