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LEGGE REGIONALE 30 luglio 1969, n. 32

G.U.R.S. 31 luglio 1969, n. 36

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni concernenti norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 60/1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(abrogato dall'art. 36, u.c., della L.R. 60/74)

Art. 2

I limiti di spesa previsti agli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 1969 sono modificati come segue:

1) quello previsto dall'art. 8 è elevato a L. 310 milioni;

2) quelli previsti alle lettere a) e b) dell'art. 9 sono rispettivamente elevati a lire 310 milioni e a lire 290 milioni;

3) quello previsto alla lettera d) dello stesso articolo 9 per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della legge predetta è elevato a lire 260 milioni.

Art. 3

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

In dipendenza del precedente comma, all'elenco n. 4, annesso al bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo, sono apportate le seguenti variazioni:

 Spese in conto capitale
Cap. 20911
Fondo occorrente   per  far  fronte  ad  oneri  dipendenti  da  provvedimenti
legislativi in corso.
Oggetto del provvedimento:                              (Importo dell'onere
                                                        in milioni di lire)
partita che si aggiunge:
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48  e  successive  aggiunte  e modificazioni              300
partita che si riduce:
Provvedimenti per la incentivazione industriale,
in meno                                                       300
Art. 4

Per gli anni finanziari successivi a quelli in corso si provvede mediante utilizzo di parte dell'incremento del gettito dell'imposta sulle società e sulle obbligazioni.

Art. 5

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 luglio 1969.

FASINO