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LEGGE REGIONALE 8 marzo 1969, n. 4

G.U.R.S. 8 marzo 1969, n. 12

Norme integrative alle leggi regionali concernenti provvedimenti straordinari per l'El.Si. di Palermo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1968, n. 12 è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 280.000.000 relativamente al periodo 16 ottobre-31 dicembre 1968.

Art. 2

L'indennità prevista dall'art. 1 della predetta legge viene corrisposta con un massimo di L. 300.000 mensili.

Art. 3

Ai fini della erogazione delle indennità straordinarie di attesa di cui all'art. 1 della predetta legge 13 maggio 1968, n. 12, dovranno essere svolti preliminarmente gli accertamenti relativi allo stato di occupazione degli ex dipendenti dell'El.si. dagli uffici provinciali del lavoro.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1968, conservate a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. n. 2091. - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento
                                                      (Onere in milioni
                                                           di lire)
   Partita che si elimina
   Integrazione del fondo di dotazione per le
operazioni di  credito  dell'Istituto  regionale per il
credito alle cooperative (I.R.C.A.C.)
                                                             280
   Partita che si aggiunge:
    Norme  integrative alle leggi regionali concernenti
provvedimenti straordinari per l'El.Si. di Palermo
                                                             280
Art. 5

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 marzo 1969.

FASINO