
LEGGE REGIONALE 8 marzo 1969, n. 4
G.U.R.S. 8 marzo 1969, n. 12
Norme integrative alle leggi regionali concernenti provvedimenti straordinari per l'El.Si. di Palermo.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1968, n. 12 è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 280.000.000 relativamente al periodo 16 ottobre-31 dicembre 1968.
L'indennità prevista dall'art. 1 della predetta legge viene corrisposta con un massimo di L. 300.000 mensili.
Ai fini della erogazione delle indennità straordinarie di attesa di cui all'art. 1 della predetta legge 13 maggio 1968, n. 12, dovranno essere svolti preliminarmente gli accertamenti relativi allo stato di occupazione degli ex dipendenti dell'El.si. dagli uffici provinciali del lavoro.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1968, conservate a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.
In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 è modificato come appresso:
SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap. n. 2091. - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Oggetto del provvedimento (Onere in milioni di lire) Partita che si elimina Integrazione del fondo di dotazione per le operazioni di credito dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) 280 Partita che si aggiunge: Norme integrative alle leggi regionali concernenti provvedimenti straordinari per l'El.Si. di Palermo 280