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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1970, n. 1503

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 21 settembre 1971, n. 238

Trasferimento alla Regione autonoma della Sicilia delle acque pubbliche esistenti nel territorio dell'isola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 dello statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visti gli articoli 3 e 5 del decreto presidenziale 1° dicembre 1961, n. 1825;

Visto l'art. 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto l'art. 3, lettere h) ed l) del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, recante le norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche;

Visto l'elenco dei corsi di acque pubbliche esistenti nel territorio della Sicilia, compilato dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del tesoro, con il Ministero dei lavori pubblici, con l'amministrazione regionale siciliana;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1

E' approvato l'unito elenco dei corsi di acque pubbliche che vengono trasferiti dal demanio dello Stato a quello della Regione autonoma della Sicilia, nei limiti risultanti dai provvedimenti relativi alla iscrizione delle acque stesse nei rispettivi elenchi provinciali, e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano compresi gli alvei e le pertinenze intestati in catasto sia come "acque esenti da estimo" sia come "Demanio pubblico dello Stato" con tutti gli oneri e pesi inerenti dalla data del presente decreto.

E' fatta salva la competenza statale in materia di grandi derivazioni e di grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, a norma dei sopracitati regio decreto n. 1775 e decreto del Presidente della Repubblica n. 878.

Art. 2

Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla formale consegna dei beni di cui all'art. 1, mediante appositi verbali da redigersi dagli uffici del genio civile e dagli uffici tecnici erariali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, rispettivamente per i corsi d'acqua compresi nel territorio delle singole provincie, con l'intervento dei delegati delle intendenze di finanza di dette città e della Regione autonoma della Sicilia.

Esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze Direzione generale del demanio -, alla giunta regionale e alle intendenze di finanza interessate. Altra copia sarà trattenuta dai predetti uffici del genio civile e dagli uffici tecnici erariali.

Successivamente le intendenze di finanza di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, provvederanno a rimettere al Presidente della giunta regionale i documenti relativi ai beni trasferiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1970

SARAGAT

PRETI - FERRARI AGGRADI - LAURICELLA

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1971

Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 48. - PASQUALUCCI

ALLEGATO [non disponibile]