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LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1970, n. 46

G.U.R.S. 31 ottobre 1970, n. 48

Concessione di un assegno vitalizio alla signora Sammataro Giuseppa vedova Battaglia e rivalutazione dell'assegno vitalizio alla signora Serio Francesca vedova Carnevale.

Testo annotato al 12/8/1989

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' concesso alla signora Sammataro Giuseppa vedova Battaglia, nata a Tusa il 30 gennaio 1924, un assegno vitalizio nella misura di L. 600.000 annue da corrispondersi in 12 mensilità e con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione. (1)

(1)

Per l'assegno vitalizio concesso alla signora Sammataro Giuseppa vedi l'art. 3 della L.R. 65/82 e l'art. 1 della L.R. 14/89.

Art. 2

L'assegno vitalizio concesso alla signora Serio Francesca vedova Carnevale con legge regionale 31 maggio 1960, n. 15 è elevato a L. 600.000 da corrispondersi con le modalità di cui all'art. 1.

Art. 3

La corresponsione degli assegni cessa di diritto nel caso in cui le beneficiarie dovessero contrarre matrimonio o dovesse venir meno il loro stato di bisogno.

Art. 4

All'onere di L. 175.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10833 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In conseguenza del precedente comma, l'elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1969, è modificato come appresso:

SPESE CORRENTI

Cap. 10833 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

 Partita che si riduce:
Provvedimenti per le scuole materne                  L.  175.000
Partita che si aggiunge:
Concessione di un assegno vitalizio
alla signora Sammataro Giuseppa
vedova Battaglia e rivalutazione
dell'assegno vitalizio alla signora
Serio Francesca vedova Carnevale                     L.  175.000
All'onere ricadente negli esercizi futuri si fa fronte con parte del maggior gettito della imposta generale sull'entrata.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 ottobre 1970.

FASINO