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LEGGE REGIONALE 4 giugno 1970, n. 12

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 4 giugno 1970, n. 27

Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1970.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A), B) e C) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1970, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2

E' approvato in L. 259.148.797.120 il totale generale della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1970.

Art. 3

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1970, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4

Agli effetti dell'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla tabella B) della presente legge.

Art. 5

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi numeri 2 e 3 annessi alla tabella B) della presente legge.

Art. 6

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1970 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 7

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative, per le finalità di cui ai capitoli indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge, sono differiti agli esercizi indicati nell'allegato stesso.

Art. 8

Per l'anno finanziario 1970 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 3 alla presente legge.

Art. 9

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri enti verseranno con imputazione al capitolo n. 2911 dello stato di previsione della entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

Art. 10

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti ai capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà con imputazione al capitolo n. 2951 dello stato di previsione dell'entrata per interventi da effettuare nel territorio della Regione anche in dipendenza della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che trova applicazione nel territorio della Regione Siciliana.

Le norme di cui all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e quelle emanate dallo Stato in dipendenza della delega contenuta nell'art. 58 della predetta legge si applicano anche agli interventi previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di agricoltura e foreste.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme.

Art. 11

E' autorizzata la spesa di L. 184.800.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1970, che si inscrive al capitolo n. 10293 (Presidenza della Regione).

Art. 12

E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno finanziario 1970, che si inscrive al capitolo n. 19604 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

Art. 13

E' autorizzata la spesa di L. 215.000.000 per contributo a pareggio dei bilanci delle aziende termali che si inscrive al capitolo n. 19605 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti), destinato:

- quanto a L. 90.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1970 dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca;

- quanto a L. 125.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1970 dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.

Art. 14

Alle spese di cui ai capitoli nn. 12001, 12002 e 12702 in gestione all'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste e n. 16401 in gestione all'Assessorato regionale dei lavori pubblici si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440.

Art. 15

Per l'anno finanziario 1970, l'impiego degli stanziamenti previsti per la propaganda a mezzo stampa di cui ai capitoli n. 18657 (Assessorato regionale dello sviluppo economico) e n. 19556 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti), sono destinati ad interventi in favore di pubblicazioni, quotidiani, agenzie giornalistiche a carattere nazionale ed estero ed opuscoli illustrativi e didattici.

Art. 16

E' autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1970, che si inscrive al capitolo n. 21451 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 17

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato a decorrere dall'anno finanziario 1970, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di L. 300 milioni annui che si inscrive al capitolo n. 26121 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Art. 18

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di lire 8.000.000 annui decorrente dall'anno finanziario 1970 per le finalità della predetta legge regionale n. 3, che si inscrive al capitolo n. 26221 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Art. 19

Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato a decorrere dall'anno 1970 il limite trentacinquennale di impegno di L. 300 milioni annui per le finalità dell'art. 1 della predetta legge n. 46, che si inscrive al capitolo n. 26272 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Art. 20

Per le finalità dell'art. 1, n. 3, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, è autorizzata per l'esercizio 1970 la spesa di L. 10.000.000 che si inscrive al cap. n. 16901 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

Art. 21

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1970, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 22

Alle spese di cui ai capitoli numeri 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124 del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana si applicano per l'anno finanziario 1970 le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440.

Art. 23

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1970, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 24

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1970, tenendo conto del numero degli abitanti per provincia e del numero dei disoccupati.

Art. 25

I residui risultanti al 1° gennaio 1970 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1970 soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 26

E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970:

Quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1970


                                       ENTRATA
TITOLO I - Entrate tributarie ........... 197.351.000.000
TITOLO II - Entrate extratributarie .....  13.819.197.120
 Totale titoli I e II ......... 211.170.197.120    211.170.197.120
SPESE CORRENTI .......................... 103.449.859.800
           Differenza ................... 107.720.337.320
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti ............   1.200.000.000
 Totale titoli I,II e III ........................ 212.370.197.120
ACCENSIONE DI PRESTITI .....................................     100.000.000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ................................  46.678.600.000
 Totale complessivo entrate ...................... 259.148.797.120
                                        SPESA
TITOLO I - Spese correnti
Presidenza della Regione ................  31.043.593.840
Agricoltura e foreste ...................  11.948.975.000
Enti locali .............................  10.115.400.000
Finanze .................................  19.966.507.120
Industria e commercio ...................   1.857.500.000
Lavori pubblici .........................   3.051.400.000
Lavoro e cooperazione ...................   3.762.950.000
Pubblica istruzione .....................  14.355.783.840
Sanità ..................................   2.955.600.000
Sviluppo economico ......................     629.100.000
Turismo, comunicazioni e trasporti ......   3.723.050.000
                                          103.449.859.800    103.449.859.800
TITOLO II - Spese in conto capitale
Presidenza della Regione ................  26.175.500.000
Agricoltura e foreste ...................  33.489.000.000
Enti locali .............................     325.000.000
Finanze .................................   1.505.000.000
Industria e commercio ...................  19.599.500.000
Lavori pubblici .........................  15.712.800.000
Lavoro e cooperazione ...................   3.670.000.000
Pubblica istruzione .....................     325.000.000
Sanità ..................................   1.810.000.000
Sviluppo economico ......................   1.060.000.000
Turismo, comunicazioni e trasporti ......   4.415.000.000
                                          108.086.800.000    108.086.800.000
Totale titoli I e II ....................................... 211.536.659.800
        RIMBORSO DI PRESTITI
Presidenza della Regione ................     933.537.320
Totale rimborso dei prestiti ............     933.537.320        933.537.320
        SPESE PER PARTITE DI GIRO
Presidenza della Regione ................  45.533.600.000
Enti locali .............................               -
Finanze .................................               -
Industria e commercio ...................      25.000.000
Lavori pubblici .........................               -
Sviluppo economico ......................               -
Turismo, comunicazioni e trasporti ......    1.120.000.000
Totale delle spese per partite di giro ..   46.678.600.000    46.678.600.000
Totale complessivo spese ................  259.148.797.120   259.148.797.120
Art. 27

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1970.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 giugno 1970.

FASINO

TABELLA A - Stato di previsione dell'entrata della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1970. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 4 giugno 1970, n. 27]

TABELLA B - Stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1970. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 4 giugno 1970, n. 27]