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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 11 novembre 1972, n. 292

Disciplina dell'imposta di bollo.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 18 settembre 2024, n. 139 e con annotazioni alla data 5 novembre 2024)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I

OGGETTO SPECIALE DELL'IMPOSTA E MODI DI PAGAMENTO

Art. 1

Oggetto dell'imposta

Sono soggetti alla imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

Art. 2

Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso

(sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.L.vo 18 settembre 2024, n. 139)

Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, e in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.

Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

Art. 3

Modi di pagamento

(sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, modificato dall'art. 1-bis del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sostituito dall'art. 1, comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e integrato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 settembre 2024, n. 139)

1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

1-bis. Per gli atti da registrare in termine fisso, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico, ai sensi del comma 1, lettera a).

2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.

3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa " Allegato A" annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50.

Art. 4

Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone

(sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e integrato dall'art. 1 bis, comma 10, lett. a), del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191)

La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché le modalità d'applicazione del visto per bollo.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.

Art. 5

Definizione di foglio, di pagina e di copia

(sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:

a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.

Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale.

Art. 6

Misura del tributo in caso d'uso

(sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.

Art. 7

Definizione di ricevuta

(abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

[Agli effetti dell'applicazione del presente decreto e dell'annessa tariffa, per ricevuta s'intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche se non firmate, rilasciate per liberazione, totale o parziale, di un'obbligazione pecuniaria.]

Art. 8

Onere del tributo nei rapporti con lo Stato

(sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

TITOLO II

MODI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 9

Carta bollata

(sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.

Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.

E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento.

Art. 10

Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario

(sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 11

Bollo straordinario

Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.

E' vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.

Art. 12

Marche da bollo

L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.

Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.

E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

Art. 13

Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio

(sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.

Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.

In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:

1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;

2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;

3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;

4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;

5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;

6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;

7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;

8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;

9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;

10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;

11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;

12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;

13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;

14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;

15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.

Art. 14

Speciali modalità di pagamento

(sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione.

L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.

L'utente delle macchine bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, può essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso.

Art. 15

Pagamento in modo virtuale

(sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, modificato dall'art. 3, comma 136, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 3, comma 8-bis, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 e integrato dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.

Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

Art. 15

Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti

(introdotto dall'articolo 4 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, integrato e modificato dall'art. 5, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e sostituito dall'art. 5, comma 14-bis, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215)

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 è eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

a) la società Poste italiane S.p.a.;

b) le banche;

c) le società di gestione del risparmio;

d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonchè le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;

g) le imprese di assicurazioni.

Art. 16

Riscossione coattiva

(sostituito dall'art. 14 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto.

TITOLO III

ATTI E SCRITTI PER I QUALI L'IMPOSTA E' PRENOTATA A DEBITO

Art. 17

Atti dei procedimenti giurisdizionali

(sostituito dall'art. 15 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e modificato dall'art. 300, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è prenotata a debito.

[Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.] (comma abrogato) (1)

[Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e coi modi indicati dalla legge sul patrocinio a spese dello Stato.] (comma abrogato) (1)

Art. 18

Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (1)

(modificato dall'art. 300 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione.

TITOLO IV

EFFETTI DEL MANCATO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA; OBBLIGHI, DIVIETI, SOLIDARIETA'

Art. 19

Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali

(sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.

Art. 20

Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo

(sostituito dall'art. 26 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473)

La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.

Il portatore o possessore, non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative.

La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

Art. 21

Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario

I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.

Art. 22

Solidarietà

(sostituito dall'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473)

Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

[Indipendentemente dalle pene previste dal Codice penale, il venditore o il locatore delle macchine bollatrici o chi comunque le dà in uso a qualsiasi titolo responsabile, in solido con l'utente, dell'imposta di bollo e delle sanzioni per le infrazioni rese possibili da difetti di costruzione delle macchine, da irregolare fornitura di punzoni o dall'omissione della comunicazione all'Amministrazione finanziaria della vendita, della locazione o della dazione in uso delle macchine stesse.] (1)

Art. 23

Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni

I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 24

Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti (1)

(sostituito dall'art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, dall'art. 5, comma 1, lett. f), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473 e modificato dall'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158, a decorrere dal 1° gennaio 2016)

1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200.

(1)

Per l'abrogazione dell'articolo annotato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 101, comma 1, lett. g), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173.

Art. 25

Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio  (1)

(sostituito dall'art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, dall'art. 5, comma 1, lett. g), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, integrato dall'art. 29, comma 1, lett. b), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158, a decorrere dal 1° gennaio 2016, modificato dall'art. 4, comma 4, lett. a), del D.L.vo 14 giugno 2024, n. 87 e integrato dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 settembre 2024, n. 139(2)

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di euro 100.

3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.

3-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione dell'imposta di bollo può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 15 e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'articolo 37, comma 1.

(1)

Per l'abrogazione dell'articolo annotato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 101, comma 1, lett. g), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173.

(2)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L.vo 14 giugno 2024, n. 87, le disposizioni di cui all'art. 4 del citato D.L.vo n. 87/2024, di modifica del presente, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Art. 26

Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici  (1)

(sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. h), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473 e modificato dall'art. 4, comma 4, lett. b), del D.L.vo 14 giugno 2024, n. 87(2)

1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5000.

(1)

Per l'abrogazione dell'articolo annotato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 101, comma 1, lett. g), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173.

(2)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L.vo 14 giugno 2024, n. 87, le disposizioni di cui all'art. 4 del citato D.L.vo n. 87/2024, di modifica del presente, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Art. 27

Violazioni costituenti reati  (1)

[Nei casi di falsificazione, contraffazione e alterazione di valori bollati, di bollo a punzone o di attestazioni di pagamento delle imposte di bollo corrisposte in modo virtuale o con visto per bollo o mediante l'uso di macchine bollatrici, oltre alle sanzioni previste dal codice penale sono applicabili le pene pecuniarie e soprattasse stabilite dal presente decreto per il mancato pagamento dell'imposta ove dovuta.] (comma abrogato) (2)

Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale.

(1)

Per l'abrogazione dell'articolo annotato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 101, comma 1, lett. g), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173.

Art. 28

Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni

(abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. l), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473)

[Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, non osservi le prescrizioni del presente decreto e dell'allegata tariffa è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 20.000 per ciascuna infrazione.]

Art. 29

Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta

(sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. l), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473)

[Per l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata.

La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta alla metà se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica dell'ingiunzione.]

Art. 30

Responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria

Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.

Art. 31

Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473)

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.

Art. 32

Irreperibilità di valori bollati

(sostituito dall'art. 22 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473)

E' ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.

Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.

E' altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.

Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzione amministrativa.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE ED ALLE VIOLAZIONI

Art. 33

Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria

Le controversie relative all'applicazione delle imposte [e soprattasse] (parole soppresse) (1) previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera centomila lire.

Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

L'autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte [e delle soprattasse] (parole soppresse) (1) in contestazione.

Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa. (2)

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza 5-23/11/993, n. 406, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi di imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Art. 34

Accertamento delle violazioni

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) e abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. l), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473)

[Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto e per l'applicazione delle sanzioni amminitsrative si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.]

Art. 35

Organi competenti all'accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.

L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.

I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

Art. 36

Modalità di accertamento delle violazioni

(sostituito dall'art. 23 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbano risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve esser sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.

Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.

Art. 37

Termini di decadenza - Rimborsi

(sostituito dall'art. 24 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e dall'art. 5, comma 1, lett. e), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473)

L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.

La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.

Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:

a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;

b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.

La domanda di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso è comunque subordinato all'assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l'imposta di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.

Art. 38

Ripartizione delle pene pecuniarie

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473)

Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

TITOLO VII

VENDITA DEI VALORI BOLLATI

Art. 39

Distribuzione, vendita al pubblico e aggio

(sostituito dall'art. 25 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, modificato dall'art. 4, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, modificato e integrato dall'art. 1-bis, comma 10, lett.c), del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, integrato dall'art. 3, comma 42, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e dall'art. 2, comma 6-bis, del D.L.vo 5 agosto 2015, n. 127, nel testo introdotto dall'art. 4, comma 6, lett. a-bis), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225)

La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Il pagamento can modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonche' presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali. (1)

Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:

a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella seguente misura:

1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo camma del presente articolo.

Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.

Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.

Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.

I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.

I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.

L'autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.

Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.

Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.

Il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.

Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.

Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.

(1)

Per la competenza delle Direzioni regionali delle entrate, vedi l'art. 75, comma 2, e l'art. 79, commi 5, 6 e 7, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40

Disposizioni transitorie

(sostituito dall'art. 26 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del numero 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 41

Integrazione dei valori

I libri ed i registri già bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12.

Art. 42

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI-RUMOR-

VALSECCHI-MALAGODI-

TAVIANI

VISTO, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972

Atti del Governo, Registro n. 252, foglio n. 14.-CARUSO

ALLEGATO A - TARIFFA

(modificato dagli artt. 1 e 7, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, dall'art. 9, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M Finanze 20 agosto 1992, modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, dall'art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrato dall'art. 3-quinquies, comma 1, lett. b), D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 463, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 18 gennaio 2000, n. 9, modificato dall'art. 9, comma 1, D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, integtrato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2, del D.M. 17 maggio 2002, n. 127, modificato dall'art. 1-bis, comma 10, lett.d), n. 1, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dall'allegato 2-quater, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel testo modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.M. Economia e Finanze 22 febbraio 2007, modificato dall'art. 1, comma 205, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato e integrato dall'art. 20, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, modificato dall'art. 23, comma 21-octies, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dall'art. 19, commi 1, 2 e 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 8, commi 13, 14 e 17-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, integrato dall'art. 1, comma 509, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'art. 7-bis, comma 3, del D.L 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, modificato e integrato dall'art. 1, commi 581, 591, 592, 593 e 594 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, integrato dall'art. 34, comma 1-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, modificato dall'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, integrato dall'art. 16, comma 8, del D.L.vo 3 agosto 2022, n. 114, modificato e integrato dall'art. 1, commi 144 e 145, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e modificato dall'art. 31, comma 1, della legge 24 luglio 2023, n. 102(1)

PARTE I

ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA FIN DALL'ORIGINE.

Art. della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute

Modo di pagamento

NOTE

Fisse

Proporzionali

1

1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarati conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio.

Euro 16,00

.

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.

1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonchè della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

1-bis Atti rogati, ricevuti autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile:

.

.

.

1-bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.

1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti:

Euro 230,00

.

.

1. Quando la formalità ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese:

Euro 300,00

.

.

2. Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-ter vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari:

Euro 155,00

.

.

.

4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese:

Euro 225,00

.

.

.

5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499):

Euro 125,00

.

.

.

6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese:

Euro 195,00

.

.

.

1-bis. 1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:

.

.

.

.

1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese:

Euro 156,00

.

.

.

2) per le procure, deleghe e simili:

Euro 30,00;

.

.

.

3) per gli atti di cessione di quote sociali:

Euro 15,00;

.

.

.

4) per tutti gli altri atti:

Euro 45,00

.

.

.

1-ter. Domande,denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto infor matico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della l. 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto

.

.

2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal d.m. dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 3, co. 13, l. 28 dicembre 2001, n. 448

1-ter. L'imposta è dovuta, anche in misura cu mulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico

a) se presentate da ditte individuali

Euro

17,50

.

.

.

b) se presentate da società di persone

Euro 59,00

.

.

.

c) se presentate da società di capitali

Euro 65,00

.

.

.

1. quater Domande di conces sione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati successive formalità ed istanze varie presentare alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, n. 445:

.

.

2-bis. L'imposta di cui al comma 1-quater è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzazione alla riscossione.

1-quater. L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi.

a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori

euro 48,00

.

.

.

a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:

1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;

2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;

3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:

euro 16,00

. . .

b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati

euro 80,00

.

.

.

c) per ogni istanza di annotazione

euro 16,00

.

.

.

d) per istanze diverse dalle precedenti

euro 16,00

.

.

.

2

1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio

Euro 16,00

.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

In questo articolo sono comprese:

a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali;

b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.

2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA.

2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, euro 16,00

2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete:

per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, euro 16,00

3

1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio.

Euro 16,00

.

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale.

2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione del registro generale dei testamenti è assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile è applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro gene rale dei testamenti.

[1. Per le domande di voltura l'imposta è dovuta per ogni voltura.] (nota soppressa) (2)

2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta

3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente.

4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625 e successive modificazioni l'imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (art. 7, secondo comma, della predetta legge).

5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonchè agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162.

Euro 16,00

. . .

2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'art. 16, lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio

Euro

16,00

.

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime.

.

2-bis. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione,domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o pre sentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4, comma 1-bis:

Euro 59,00

 

1. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.

1. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta di formalità.

2-ter. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registarti ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis. 1, numeri 1e 4, ovvero non soggetti a registrazione:

1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, non ché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la coia dell'atto ad uso formalità ipotercaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile:

Euro 108,00

.

1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.

1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1-bis.

2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari:

Euro 15,00

.

.

.

4

1. Atti e provvedimenti degli organi della ammi nistrazione dello Stato, delle re gioni, delle pro vince, dei comuni, loro consorzi e, le comunità monta ne e delle unità sanitarie locali, nonché quelli de gli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rila sciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio

Euro 16,00

.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, del l'imposta sul valore aggiun to o dalle do gane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.

1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specificane, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

2. Sono esenti dall'imposta:

a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazio ne quando gli originali sono andata smarri ti o l'intestatario ne ha perduto il possesso;

b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale;

c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;

d) denunce di smarrimento e relative certificazioni;

e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2 grado.

1-bis. Certificati di di successione con formi alle risul tanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmessecon procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato

Euro 85,00

.

1-bis. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato.

1-bis. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica di della dichiarazione unica di successione deibeni immobili e diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti.

1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformità:

Euro 28,00

.

1-ter. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio

1-ter. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa

1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonchè quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta:

Euro 16,00

.

.

.

. . . .

5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio

Euro

16,00

.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

.

3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o can cellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio

Euro

16,00

.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

.

5

1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 e successive modificazioni: per ogni foglio

Euro

16,00

 

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

 

6

1. Cambiali:

a) emesse e pagabili nello Stato;

b) emesse nello Stato e pagabili all'estero.

.

12 per mille

1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta.

1. Non è do vuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento.

2. Resta fermo l'art. 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699.

3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario è soggetta all'imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria è soggetto all'imposta prevista dall'articolo 2.

.

.

9 per mille

2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione dell'impresa emittente.

.

2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito, nonché di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141.

.

11 per mille

.

3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d'Italia o per l'incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all'art. 25, comma 3, del decreto.

3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni.

.

11 per mille

.

4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o li tografati portanti la menzione che si tratta di accettazione bancarie autorizzate a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 3161. I moduli completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed entro trenta giorni dalla di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l'accettazione al rilascio di cambiali tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione del l'imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.

4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qua lunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché cambiali finanziarie

.

0,1 per mille

.

5. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese con trollate, con trollanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla mi sura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola "senza garanzia" o equivalente.

5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni e ad altre disposizioni legislative in materia.

.

0,1 per mille

1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta.

2. Gli uffici del registro possono concedere alle aziende o agli istituti di credito e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione delle aziende e degli istituti di credito e degli altri enti.

.

6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601.

.

0,1 per mille

.

.

7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia:

a) all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento;

b) all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, lettere g) ed h), della stessa legge

.

0,1 per mille

.

6. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono soggetti all'obbligo di integrazione dell'imposta di bollo ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreché atten gano ad opera zioni di cre dito all'es portazione con dilazione di pagamento su periore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.

8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.), dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d'Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796)

.

0,1 per mille

1. Come al punto 1.

.

7

1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa.

Le stesse imposte stabilite per le cambiali

1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo.

2. L'imposta può essere pagata, mediante marche da annullarsi dall'ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l'imposta supera tale limite, la differenza l'intera imposta è riscossa con visto per bollo

1. Come all'art. 6.

2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'art. 2.

3. All'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondersi mediante marche, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti de gli istituti di previdenza, nonchè degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.

3. All'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondersi mediante marche sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.

8 (3)

[ 1. Duplicati e copie di cambiali i degli altri titoli indicati negli articoli 6 e 7 della presente tariffa]

[Le stesse imposte stabilite per l'originale con il massimo di L. 1000.]

[1. Carta bollata per cambilai e marche per cambiali da annullarsi asclusivamente dagli uffici del registro.]

[1. Come all'art. 6.

2. L'applicazione dell'imposta fissa per i duplicati e le copie è subordinata dalla loro integratle concordaqnza con l'originale o con un duplicato o con una copia in regola col bollo da esibirsi all'atto della richiesta della bollazione: in difetto è applicabile l'imposta proporzionale, come per l'originale.

3. Non sono soggette all'imposta le copie di cambiali usate come avviso di scadenza, purché munite di conforme dicitura.]

9

1. Assegni bancari:

a) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all'art. 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del protesto per regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni assegno;

500

.

1. Marche da bollo e bollo a punzone.

1. Non è dovuta imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo nè in caso di protesto per mancanza di fondi.

b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione

Le stesse imposte stabilite per le cambiali.

Come all'art. 5.

2. Non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione poste riore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altro materiale impossibilità di presentazione e semprechè la data non differisca di oltre quattro giorni da quello di emissione.

3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l'imposta è dovuta all'atto della loro negoziazione presso l'azienda o l'istituto di credito che per prima li negozia.

10

1. Assegni circolari:

a) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

.

6 per mille per ogni anno

1. Versamento all'ufficio del registro.

1. Non è dovuta imposta per la girata e la quietanza.

b) emessi in difformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736

Le stesse imposte stabilite per le cambiali.

2. Come all'art. 5.

2. L'imposta deve essere liquidata sull'ammontare complessivo, arrotondato agli 0,52 euro superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.

3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi più succursali o sedi in diverse province la denunzia deve presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.

.

2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia

.

4 per mille ogni anno

1. Versamento all'ufficio del registro.

1. L'imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta.

2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.

3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono.

4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambi emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.

11 (4)

[Biglietti e titoli fiduciari dell'istituto di emissione]

.

[Un decimo del saggio ufficiale dello sconto per un minimo di lire 0, 50 per cento]

[Versamento diretto all'ufficio del registro o ad altro ufficio autorizzato]

[L'imposta annua è dovuta sulla circolazione media, sotto deduzione dell'intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute dall'istituto. Non sono soggetti all'imposta i biglietti emessi per anticipazionei al Tesoro]

12 (5)

[Libretti di risparmio: per ogni esemplare

[2.500]

.

[1. Marche o bollo a punzone.]

[Non è dovuta imposta per le quetanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente]

13

1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sotto scritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare.

Euro 2,00

.

1. Marche o bollo a pun zone.

2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'impo sta è riscossa in modo vir tuale al mo mento della emissione degli stessi. Per le quietanze ri lasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta è riscossa dagli uffici stessi.

1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più perci pienti, l'im posta si applica per ciascun percipiente.

2. L'imposta non è dovuta:

a) quando la somma non supera euro 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma indeterminata;

b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;

c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.

3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.

2. Estratti di conti, nonchè lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera euro 77,47: per ogni esemplare.

Euro 2,00

.

1. Marche o bollo a punzone.

1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri di pendenti o ausiliari ed in termediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all'imposta.

2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale:

.

3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.

3-ter. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'art. 2, nota 2-bis, e negli artt. 9, comma 1, lett. a), 13, commi 1, 2 e 14. La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, nonchè quella relativa alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1º gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 2,00, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso.

a) se il cliente è persona fisica

Euro34,20

b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica

Euro 100,00

2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.

.

.

1 per mille annuo per il 2012

1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014

14

1. Ricevute, lettere e ricevute e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascen ti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorchè consegnati per l'incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare:

quando la somma non supera euro 129,11

 

.

.

1. Marche o bollo a punzone.

1. Non è dovuta imposta per la quietanza.

2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l' imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.

oltre euro 129,11 fino a euro 258,23

Euro 2,00

oltre euro 258,23 fino a euro 516,46

Euro 2,58

oltre euro 258,23 fino a euro 516,46

Euro

4,65

oltre euro 516,46

Euro 6,80

15 (6)

[Carte di credito: per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d'importo superiore alle lire 50.000 eseguita con l'utilizzo di carte di credito od altri documenti equipollenti che consentono di effettuare il pagamento senza la contestuale corresponsione di denaro, compreso bancomat P.O.S.]

[2. Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazioner di importo superiore a L. 150.000: per ogni esemplare.]

[500]

[1.000]

 

[1.Versamento all'ufficio del registro.

2. Marche o bollo a punzone.]

[1. L'imposta è dovuta dal soggetto emittente la carta di credito o il documento equipollente, con diritto di rivalsa verso l'intestatario. L'imposta relativa alle operazioni contabilizzate in ciascun mese deve essere versata all'ufficio all'ufficio del registro su presentazione di apposita denuncia, entro il giorno 20 del mese successivo.

2. Non è dovuta imposta per la girata e la quietanza.]

16

1. Libri e registri.

a) repertori: libri di cui all'art. 2214, primo comma, del codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine

Euro 16,00

.

1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive mo dificazioni.

2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta può essere assolta direttamente all'ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.

3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.

1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.

2. L'imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi.

2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di euro 16,00.

b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 2678 del codice civile: per ogni formalità

Euro 16,00

.

17

1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio

Euro 16,00

.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

.

18

1. Copia degli atti delle società da depositarsi a a norma dell'art. 2435 del codice civile: per ogni foglio

Euro 16,00

.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

.

19

1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali.

Euro 16,00

.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale.

20

1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio

Euro 16,00

.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intesta to all'ufficio del registro di Roma nelle misure di se guito indicate:

1) davanti al giudice di pace

Euro 46,48

2) davanti al tribunale:

a) per i procedimenti di cognizione: euro 54,23;

b) per i procedimenti di esecuzione: immobiliare: euro 123,95; di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera euro 2.582,28: euro 61,97;

3) davanti la Corte d'Appello: euro 46,48;

4) davanti alla corte di cassazione: euro 30,99;

5) per i proceimenti speciai: euro 30,99.

3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di E. 92,96, con le modalità di cui al comma 2.

4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è riscossa dall'ufficio del registro competente all'atto della registrazione.

5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.

6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche.

7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.

1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a mar gine degli at ti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma.

2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori; le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e i documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.

3. Restano ferme le di sposizioni di cui all'art. 11 della legge7 febbraio1979, n. 59.

4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo.

5 La parte alla applica sulla nota di iscrizione a ruolodi cui all'art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.

6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allega to a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.

1-bis. Ricorsi, opposizioni ed al tri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie: per ciascun atto

Euro 24,00

.

1. L'imposta è assolta tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato.

1. L'imposta è dovuta in misura forfetaria all'atto della all'atto della presentazione del ricorso, della opposizione e degli altri atti difensivi.

2. Atti d'intimazione ai testi moni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio

Euro 16,00

.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giu dici di pace, nonché le copie degli atti consegna te ai testimoni.

3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile

Euro 54,00

.

1. Modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.

21

1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale:

a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio

Euro 16,00

.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

1. L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del re mittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.

b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio

Euro 16,00

.

2. All'ufficio del registro.

.

2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio.

Euro 16,00

.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

.

PARTE II

ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA IN CASO D'USO.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute

Modo di pagamento

NOTE

Fisse

Proporzionali

22

1. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio

Euro 16,00

.

1. All'ufficio del registro o con marche.

1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall'origine.

23

1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta

Euro 16,00

.

1. All'ufficio del registro o con marche.

.

2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo: per ogni documento

Euro 16,00

.

.

.

24

1. Atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'art. 1341 del codice civile: per ogni foglio o esemplare

Euro 16,00

.

1. All'ufficio del registro o con marche.

1. L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazio ne in termine fisso, cessio ni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.

25

1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un'impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare

Euro 16,00

.

1. All'ufficio del registro o con marche.

1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta incaso d'uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le qualifiche debbono risultare dall'intestazione degli atti.

26

1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio ai mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare

Euro 16,00

.

1. All'ufficio del registro o con marche.

.

27

1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità: per ogni foglio o esemplare.

Euro 16,00

.

1. All'ufficio del registro o con marche.

.

28

1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare

Euro 0,52

.

1. All'ufficio del registro o con marche.

.

29

1. Titoli di credito provenienti dall'estero:

a) …

.

Nella stessa misura stabilita per le cambiali emesse nello Stato.

1. All'ufficio del registro o con marche.

.

b) cambiali

2. Marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o vistoper bollo. Per le cambiali assoggettate all'imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di stati esteri, l'imposta è ridotta alla metà.

.

c) cambiali e titoli equivalenti, di cui al primo comma dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, emessi all'estero all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'art. 15, lettere g) e h), della stessa legge.

0,1 per mille

.

.

.

30

1. Atti diversi da quelli indicati nell'art. 29 documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all'imposta.

Nella stessa misura stabilita per le cambiali emesse nello Stato.

1. All'ufficio del registro o con marche.

1. Quando l'imposta è commisurata al valore dell'atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

31

1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare

Euro 16,00

.

1. All'ufficio del registro o con marche.

.

32

1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione:

per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto

.

.

1. All'ufficio del registro o con marche.

.

per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto

Euro 16,00

.

.

.

per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto

Euro 16,00

.

.

.

(1)

Per la sospensione, fino al 31 dicembre 2022, del pagamento dell'imposta di bollo di cui alla tabella annotata, per l'asseverazione della traduzione dei documenti di identità delle persone provenienti dall'Ucraina e richiedenti la protezione temporanea, si rimanda all'art. 1, comma 1, dell'Ord. Dip. Prot. Civ. 13 luglio 2022, n. 903.

(4)

Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

(6)

Articolo abrogato dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 7, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2002, n. 191.

ALLEGATO B

ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO (1)

Art. 1

Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Art. 2

(sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.

Art. 3

(sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.

Art. 4

Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.

Art. 5

(sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e modificato dall'art. 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342)

Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 6

(sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Art. 6-bis

(introdotto dall'art. 1, comma 25, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) (2)

Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 7

(sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, integrato dall'art. 16, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3, comma 12, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'art. 6, comma 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146, modificato dall'art. 33, comma 4, lett. a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e modificato e integrato dall'art. 37, comma 3, lett. a) e b), del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)

Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi o garantiti dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione, la negoziazione o la compravendita di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

Art. 8

Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

Art. 8-bis

(introdotto dall'art. 33, comma 4, lett. b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.

Art. 8-ter

(introdotto dall'art. 12, comma 3, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6)

Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuata dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

Art. 9

(sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 10

Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

Art. 11

(sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

Art. 12

(sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;

2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;

3) in materia di pensioni dirette o di riversibilità;

4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.

Art. 13

Atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 13-bis

(introdotto dall'art. 33, comma 4, lett. c),  della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Art. 14

Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

(sostituito dall'art. 37 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e modificato dall'art. 37, comma 3, lett. c), del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)

Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Art. 16

(sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.

Art. 17

Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

Art. 18

(sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;

b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;

c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) per gli indigenti.

Art. 19

Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

Art. 20

(sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e abrogato dall'art. 66 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

[Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi,

[Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.

Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di lire 1.000.000.000. Nota L'esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualità;

b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;

c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano - fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;

d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di società cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonché per gli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.

La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio. Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci né alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati.]

Art. 21

Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

Art. 21-bis

(introdotto dall'art. 7-bis del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17)

Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia.

Art. 22

Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

Art. 23

Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti.

Art. 24

(sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.

Art. 25

(sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti. (3)

Art. 26

(sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.

Art. 27

(sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.

Art. 27-bis

(introdotto dall'art. 17 del D.L.vo 4 dicembre 1997, n. 460, integrato dall'art. 90, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e modificato dall'art. 1, comma 646, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.

Art. 27-ter

(introdotto dall'art. 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157)

1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 27-quater

(introdotto dall'art. 1, comma 352, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilita' e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.

Art. 28

(introdotto dall'art. 2, comma 3, del D.L.vo 15 marzo 2017, n. 37)

Conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 126-viciesquater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

(1)

Rubrica sostituita dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

(2)

Ai sensi dall'art. 1, comma 30, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la modifica operata dal comma 25 del medesimo art. 1 si applica dal 1° gennaio 2018.

(3)

Per l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo annotato, si rimanda all'art. 10-bis, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.