
DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 237
G.U.R.I. 26 luglio 1997, n. 173
Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.
TESTO COORDINATO (alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 e con annotazioni alla data 27 febbraio 2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;
Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'art. 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 18 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto art. 3;
Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo art. 3, è stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Soppressione dei servizi autonomi di cassa
(modificato dall'art. 1, lett. a), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422)
1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate [e dal Dipartimento del territorio] (parole soppresse) (1) sono soppressi con effetto dal 1º gennaio 1998.
2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonchè quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.
Parole soppresse dall'art. 1, lett. a), n. 1, del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422.
(integrato dall'art. 1, lett. b), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422)
1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:
a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;
c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
d) le entrate patrimoniali;
e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;
f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;
h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;
l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1, comma 2.
Vedi D.M. Finanze 5 dicembre 1997, n. 427: "Regolamento recante norme per la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140."
Vedi D.M. Finanze (Direttore Generale) 24 dicembre 1997: "Determinazione di tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei ruoli a mezzo dei quali devono essere incassate le entrate extratributarie da riscuotere in più annualità e quelle tributarie dilazionate".
Determinazione delle entrate
(modificato dall'art. 1, lett. c), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422)
1. La determinazione delle entrate è effettuata dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.
2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.
Soggetti incaricati della riscossione (1)
(integrato dall'art. 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, modificato nel testo di cui all'art. 16 quinquies, comma 7, del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dall'art. 3, comma 10, lett. a), del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e modificato e integrato dall'art. 4, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350)
1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi [nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente] (parole soppresse) (2) e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. [Fino al 31 dicembre 2003] (parole soppresse) (3) Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio.
3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.
4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonchè ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonchè ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.
5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.
Vedi D.M. Finanze 5 dicembre 1997, n. 427: "Regolamento recante norme per la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140."
Parole soppresse dall'art. 1, lett. d), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422.
Parole soppresse dall'art. 4, comma 2-bis, lett. a), del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
Remunerazione del servizio
(introdotto dall'art. 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 modificato nel testo di cui all'art. 16 quinquies, comma 7, del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 e dall'art. 3, comma 10, lett. b), del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178)
[1. A decorrere dal 1º gennaio 2004, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione è determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilità delle somme riscosse, per il periodo successivo all'integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attività di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione è dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante.](comma abrogato) (1)
2. Per il periodo tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
[3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo le modalità di cui al regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, è pari ad una percentuale della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattenersi all'atto dell'accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale è stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all'attività dei soggetti interessati.] (comma abrogato) (1)
[4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché le Poste italiane spa, da emanare entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 4, comma 2-bis, lett. b), del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
Riscossione tramite ruolo
(abrogato dall'art. 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342)
[1. Per le entrate extratributarie da riscuotere in più annualità e per quelle tributarie dilazionate l'ufficio finanziario forma un ruolo unico per tutti gli anni di riferimento comprendente il totale del debito residuo. Il concessionario provvede alla riscossione delle singole annualità, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, alla prima scadenza utile successiva alla data di pagamento prevista nell'atto dell'amministrazione che ha dato origine al ruolo.
2. Con decreto dirigenziale sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli.]
Riscossione di particolari entrate
(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L.vo 23 marzo 1998, n. 56 e dall'art. 1, lett. e), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422 e dall'art. 7-quater, comma 36, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225)
1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti è effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. A decorrere dal 1º luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:
a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) contrassegni sostitutivi;
c) carte di debito o prepagate;
d) modalità telematiche;
e) altri strumenti di pagamento elettronico.
3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'articolo 4.
3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.
Riscossione coattiva
(modificato dall'art. 1, lett. f), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422)
1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Per la riscossione coattiva delle entrate diverse da quelle di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.
3. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dalla amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione.
Termini e modalità per il versamento delle somme riscosse
1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato [o alle casse degli enti territoriali competenti] (parole soppresse) (1) l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto [del 75 per cento] (parole soppresse) (2) della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto, nonchè dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti.
2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato [o alle casse degli enti territoriali competenti] (parole soppresse) (1) entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonchè delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino.
5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.
Parole soppresse dall'art. 1, lett. g), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422.
Parole soppresse dall'art. 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2002, decorrenza differita al 1° gennaio 2003, per effetto dell'art. 16 quinquies, comma 7, del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 e ulteriormente differita al 1° gennaio 2004, per effetto dell'art. 3, comma 11, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Successivamente con l'art. 4, comma 2-ter, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 è stata abrogata la lettera d) del comma 1, dell'art. 77, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che stabiliva la decorrenza dal 1° gennaio 2004 della soppressione delle parole "del 75 per cento".
Versamento agli enti diversi dallo Stato
(sostituito dall'art. 1, lett. h), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422)
1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.
Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione
(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), nn. 1, 2, 3 e 4, del D.L.vo 23 marzo 1998, n. 56, dall'art. 1, lett. i), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422 e abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
[1. I pagamenti che, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, erano effettuati dall'ufficio del registro con i fondi della riscossione, a norma dell'art. 454 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono eseguiti dal concessionario della riscossione utilizzando le entrate del bilancio dello Stato già riscosse dallo stesso ufficio del registro.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni, sono stabiliti i casi in cui i pagamenti di cui al comma 1 possono essere eseguiti dall'ufficio postale.
3. I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori e le irregolarità delle loro disposizioni. [L'invio degli ordini o decreti di pagamento all'ufficio pagatore si effettua secondo le norme vigenti.] (periodo soppresso) (1)
4. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, il competente ufficio giudiziario trasmette al concessionario o all'ufficio postale una comunicazione su apposito modello, approvato con il decreto di cui al comma 5, contenente l'indicazione dei dati necessari per effettuare il pagamento. Il modello è sottoposto dal funzionario dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento. Quando il pagamento è effettuato dal concessionario, questi trattiene le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni richiamate al comma 1. Le somme indebitamente pagate sono recuperate mediante iscrizione a ruolo.
5. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono stabilite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attività svolte tramite gli uffici postali e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi per le attività svolte dai medesimi uffici.]
[6. Le sezioni di tesoreria provinciale accettano in versamento come qualunque altro titolo regolare di spesa le note con l'ordine di rimborso di cui all'art. 460 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e all'art. 765 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 15 dicembre 1972, rilasciano le quietanze e registrano in uscita definitiva a proprio credito il corrispondente ammontare.] (comma abrogato) (2)
[7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle competenze delle ragionerie provinciali dello Stato, delle sezioni di tesoreria provinciale e degli uffici finanziari.] (comma abrogato) (2)
[8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia sono determinate le modalità necessarie all'attuazione del presente articolo.] (comma abrogato) (2)
Periodo soppresso dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2, del D.L.vo 23 marzo 1998, n. 56.
Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 5, del D.L.vo 23 marzo 1998, n. 56.
Pagamenti per conto degli uffici finanziari
1. Il concessionario della riscossione è tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento è effettuato entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o compartimentale competente.
Compensi ai concessionari sui pagamenti effettuati
(abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
[1. Per ogni pagamento effettuato ai sensi degli articoli 10 e 11 al concessionario del servizio della riscossione spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.]
Tenuta della contabilità
1. Il concessionario della riscossione tiene la contabilità delle somme riscosse e di quelle versate con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la resa della contabilità amministrativa di cui all'art. 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.
Sanzioni per omesso o insufficiente versamento
1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.
Inadempienze nell'invio dei dati
1. Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione nei termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.
2. Per la difformità dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa è commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed è pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino all'1 per cento e a lire 1 milione per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di lire 1 milione per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non può in ogni caso superare l'importo di lire 35 milioni.
3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza.
4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione.
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Validità degli atti compiuti
(introdotto dall'art. 1, lett. l), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422)
1. Restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1° gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonché per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva già iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali è stato già eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 luglio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
CIAMPI, Ministro del tesoro
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