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LEGGE REGIONALE 5 aprile 1972, n. 24

G.U.R.S. 8 aprile 1972, n. 16

Istituzione del Corpo forestale della Regione.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 1/2025 e con annotazioni al 30 maggio 2007)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Corpo forestale della Regione

Nelle more di una sistemazione organica della vigente legislazione in materia di boschi, di difesa del suolo e protezione della natura e della conseguente ristrutturazione dei servizi forestali, è istituito il Corpo forestale della Regione al quale, nell'ambito del territorio regionale, sono affidati i compiti previsti dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla direzione del Corpo forestale della Regione è preposto il direttore regionale delle foreste.

Art. 2

Ruoli organici

Il Corpo forestale della Regione comprende i seguenti ruoli organici:

a) ruolo tecnico delle foreste previsto dalla tabella "F" (quadro II) annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;

b) ruolo dei sottufficiali e guardie forestali previsto dall'annessa tabella "A", che sostituisce la tabella "M" annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Art. 3

Polizia forestale (1) (2)

Ai dirigenti del ruolo tecnico delle foreste ed al personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali sono riconosciute, ai sensi del terzo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale, funzioni di polizia giudiziaria, con riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per i dirigenti ed i sottufficiali e di agente di polizia giudiziaria per le guardie.

Alle persone di cui al comma precedente potrà essere conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza con provvedimento della competente autorità.

(2)

Cfr. Decr. Ass. Agricoltura 30 maggio 2007: "Istituzione e disciplina dei nuovi distintivi di grado da affidare alle categorie del personale che riveste funzioni speciali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza del Corpo forestale della Regione".

Art. 4

Accesso alla qualifica di guardia

(sostituito dall'art. 27 della L.R. 52/84 e modificato dall'art. 9, comma 10, lett. a), della L.R. 1/2025) (1)

L'assunzione delle guardie forestali viene effettuata mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 25, salvo le eccezioni di legge;

c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio forestale di montagna ed alle funzioni di cui al precedente art. 3;

d) titolo di studio di scuola dell'obbligo;

e) buona condotta;

f) avere adempiuto agli obblighi di leva, se di sesso maschile.

Non sono ammessi al concorso gli aspiranti che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano sottoposti a misura di prevenzione.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti pisco-fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

La commissione medica di cui al precedente comma, presieduta dall'ufficiale medico di cui all'art. 32 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, è composta: da un ufficiale medico designato dall'Ospedale militare di Palermo e da un dirigente sanitario dell'Assessore regionale della sanità.

Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alla prova attitudinale da una commissione composta dal direttore regionale del Corpo forestale che la presiede, da un dirigente medico selettore della polizia di Stato o delle forze armate, designato dalla competente autorità, da un dirigente tecnico forestale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente amministrativo.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, al candidato sono proposti dalla commissione di cui al sesto comma una serie di tests collettivi ed individuali.

I candidati giudicati idonei dovranno sostenere una prova scritta ed un colloquio.

La prova scritta consiste in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato e della Regione Siciliana;

c) nozioni sui servizi e sulle attribuzioni del Corpo forestale.

------------------- (comma abrogato) (2)

I vincitori del concorso sono nominati allievi guardie forestali e vengono ammessi a frequentare un corso di istruzione e di addestramento presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato, di durata non inferiore a sei mesi.

La nomina a guardia forestale si consegue con il superamento degli esami teorico-pratici che si svolgeranno presso la medesima Scuola al termine del corso.

Art. 5

Avanzamento delle guardie alla qualifica di brigadiere

(sostituito dall'art. 28 della L.R. 52/84) (1)

L'assunzione dei sottufficiali forestali avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 28, salvo le eccezioni di legge;

c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio forestale di montagna ed alle funzioni di cui al precedente art. 3;

d) titolo di studio di scuola media superiore;

e) buona condotta;

f) avere assolto agli obblighi di leva.

Non sono ammessi al concorso gli aspiranti che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Possono partecipare al concorso, anche in assenza del titolo di studio, purchè non abbiano ancora raggiunto il 40° anno di età, le guardie forestali che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio e che non abbiano riportato, dell'ultimo biennio, la censura o sanzione disciplinare più grave.

Ai candidati di cui al precedente comma è riservato un terzo dei posti messi a concorso. Se i posti riservati non vengono interamente coperti, quelli restanti vanno ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale e per la nomina della commissione esaminatrice si applicano le disposizioni previste dall'articolo precedente.

I candidati giudicati idonei dovranno sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale ed una prova orale vertente sui servizi d'istituto del Corpo forestale e sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato e della Regione Siciliana, nonchè su elementi di diritto penale.

I vincitori del concorso sono nominati allievi sottufficiali e vengono ammessi a frequentare apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato.

La nomina a brigadiere forestale si consegue previo superamento delle prove scritte, orali e pratiche che si svolgeranno presso la medesima Scuola al termine del corso.

Art. 6

Passaggio alla qualifica di maresciallo

I brigadieri che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella qualifica senza demerito conseguono la qualifica di maresciallo.

Art. 7

Residenza

(modificato dall'art. 66 della L.R. 145/80)

----------------------- (comma abrogato) (1)

Non possono, altresì, chiedere il trasferimento ad altra sede se non dopo che siano trascorsi almeno due anni di permanenza nella medesima sede.

(1)

Comma abrogato dall'art. 66 della L.R. 145/80.

Art. 8

Trattamento economico

(modificato dall'art. 8 della L.R. 10/79)

Fermo restando per il personale del ruolo tecnico delle foreste il trattamento economico previsto dalla tabella "N" annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, al personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali si applica il trattamento previsto dalle classi di stipendio indicate nella annessa tabella "B", oltre all'aggiunta di famiglia spettante nella stessa misura stabilita per i dipendenti regionali.

----------------------- (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 10/79.

Art. 9

Continuità di servizio

(modificato dall'art. 24 della L.R. 52/84)

Il servizio forestale, data la particolare natura dei compiti demandati al Corpo forestale, ha il carattere della continuità, per cui i sottufficiali e le guardie devono essere reperibili e disponibili anche fuori del normale orario di servizio.

In considerazione degli obblighi stabiliti nel comma precedente, ai sottufficiali e guardie viene corrisposta una indennità mensile per servizio di istituto nella misura prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

----------------------- (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 52/84.

Art. 10

Uniforme (1)

(modificato dall'art. 64 della L.R. 145/80  e dall'art. 82, comma 2, della L.R. 16/96)

Il personale appartenente al ruolo sottufficiali e guardie viene dotato, a spese della Amministrazione regionale, di uniformi e di altri capi di vestiario nella misura e frequenza ritenute necessarie per l'espletamento del servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 787, e successive modifiche.

La foggia e il tipo dell'uniforme sono stabiliti con provvedimento dell'Assessore per l'agricoltura e foreste.

Il personale forestale ha l'obbligo di indossare l'uniforme nei giorni di servizio. E' dispensato da tale obbligo nelle ore fuori servizio, nei periodi di congedo, permesso e giorni di riposo, e, a seguito di apposita autorizzazione quando presta servizio presso gli uffici centrali e presso gli ispettorati ripartimentali delle foreste.

(1)

Cfr. Decr. Ass. Agricoltura 30 maggio 2007: "Istituzione e disciplina dei nuovi distintivi di grado da affidare alle categorie del personale che riveste funzioni speciali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza del Corpo forestale della Regione".

Art. 11

Armamento

L'Amministrazione regionale fornisce in dotazione al personale forestale, a titolo gratuito e secondo le vigenti disposizioni di legge, l'armamento da portare in servizio.

Le armi in dotazione dovranno essere restituite all'Amministrazione all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 12

Tesserino di riconoscimento (1)

Ai dirigenti del ruolo tecnico delle foreste e al personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali viene rilasciato, all'atto della nomina in ruolo, un tesserino di riconoscimento personale attestante la qualifica, per il titolare, di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

(1)

Nelle more del riordino complessivo del Corpo Forestale Regionale Siciliano, con Decr. Ass. Agricoltura 29 maggio 2007, è stata prorogata di mesi dodici la scadenza delle tessere di riconoscimento già rilasciate al personale con qualifica dirigenziale con funzioni di P.G. e P.S.; mentre per il personale facente parte dei nuovi ruoli introdotti agli artt. 1, 5, 9 e 13 del Decr. Pres. 20 aprile 2007, è stato previsto il rilascio di una tessera di riconoscimento provvisoria della durata di mesi dodici.

Art. 13

Collocamento a riposo

Il personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali viene collocato a riposo al compimento del 60° anno di età.

Al personale del Corpo forestale della Regione si applicano le norme previste per i dipendenti regionali per quanto attiene al trattamento di quiescenza e previdenza.

NORME TRANSITORIE

Art. 14

Inquadramento nei ruoli del Corpo forestale

Nella prima applicazione della presente legge è inquadrato rispettivamente nei ruoli del Corpo forestale:

a) il personale del ruolo tecnico delle foreste indicato dalla tabella "F" (quadro II) annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;

b) il personale già immesso nel ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali previsti dalla tabella "M" annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;

c) il personale appartenente ai ruoli tecnici (carriera direttiva e carriera di concetto) nonchè al ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato che si sia avvalso o si avvalga della facoltà di opzione prevista dall'articolo 85 della richiamata legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Art. 15

Inquadramento nelle qualifiche di maresciallo e di brigadiere

Il personale che riveste le qualifiche di maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore scelto è collocato nella qualifica di maresciallo, con attribuzione della terza o quarta classe di stipendio prevista per i sottufficiali dalla annessa tabella "B", in relazione all'anzianità posseduta nella carriera di sottufficiale di provenienza.

Il personale che all'atto del collocamento nel ruolo dei sottufficiali e guardie riveste la qualifica di maresciallo maggiore scelto, conserva, se più favorevoli, gli aumenti periodici che risultino attribuiti in tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale che riveste le qualifiche di vice brigadiere e brigadiere è collocato nella qualifica di brigadiere, con attribuzione della prima o seconda classe di stipendio prevista per i sottufficiali dalla annessa tabella "B", in relazione all'anzianità posseduta nella carriera di sottufficiale di provenienza.

Art. 16

Inquadramento nella qualifica di guardia forestale

Il personale che riveste il grado di guardia e guardia scelta è collocato nella qualifica di guardia con attribuzione delle classi di stipendio di cui alla annessa tabella "B", a seconda dell'anzianità posseduta nella carriera di provenienza.

Art. 17

Avanzamento alla qualifica di brigadiere

Al primo concorso per l'avanzamento alla qualifica di brigadiere previsto dall'art. 5 sono ammesse le guardie che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio valutato a norma del precedente art. 5.

Art. 18

Passaggio alla qualifica di assistente mediante colloquio

(abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 52/84)

Art. 19

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 10214, 10215, 10218 e 11265 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972.

Per il finanziamento degli oneri a carico del Fondo di quiescenza derivanti dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'articolo 92 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Art. 20

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 1972.

FASINO

Tabella "A" (1)

(Per effetto dell'art. 30, comma 1, della L.R. 88/75 la presente tabella è stata sostituita dalla tabella B annessa alla stessa L.R. 88/75. Successivamente per effetto dell'art. 22 della L.R. 52/84 le Tabelle A e B annesse alla L.R. 88/75 sono state unificate e sostituite dalla tabella A annessa alla stessa L.R. 52/84)

Ruolo del Corpo regionale delle foreste


               Qualifica                   Unità
Dirigente tecnico forestale               n.    80
Assistente tecnico forestale              "    160
Agente tecnico forestale                  "    600
Maresciallo e Brigadiere                  "    200
Guardia                                   "    800
(1)

Per effetto del Decr. Pres. 05/07/72 ai sottoufficiali e guardie forestali è attribuita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza

Vedi anche l'art. 34 della L.R. 83/80 e l'art. 30, comma 2, della L.R. 52/84.

Tabella "B"

(Per effetto dell'art. 1 della L.R. 28/75 è stata sostituita la presente tabella con quella annessa alla stessa L.R. 28/75)

 Classi Anzianità Qualifica di stipendio richiesta per mensile netto l'attribuzione (*) Guardia 191.721 Iniziale 205.466 2 anni 221.562 4 anni 237.760 8 anni 257.813 14 anni 285.019 20 anni Sottufficiali: Brigadiere 237.760 Iniziale Brigadiere 257.813 6 anni Maresciallo 289.788 10 anni Maresciallo 337.934 16 anni 

(*) Senza le detrazioni dall'imposta, ai sensi degli articoli 15 e 16 del D. P. Rep. 29 settembre 1973, n. 597.