
LEGGE REGIONALE 26 maggio 1973, n. 22
G.U.R.S. 28 maggio 1973, n. 27
Norme integrative della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, recante provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.
Testo annotato al 15/12/1973
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3 è sostituito dal seguente:
"Ai coltivatori diretti (affittuari, enfiteuti, assegnatari, pastori, piccoli proprietari, coloni e mezzadri), singoli o associati, nonchè ai proprietari di aziende agricole che per la normale coltivazione e per l'allevamento ed il governo del bestiame richiedono complessivamente non più di duemila giornate lavorative annue, è concessa una sovvenzione fino all'ammontare di lire 500 mila, per risarcimento dei danni compresi quelli per il prodotto perduto.
"Alla concessione, liquidazione e pagamento della sovvenzione, da effettuarsi contestualmente, e con le modalità di cui all'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, provvede l'Ispettorato provinciale della agricoltura, sulla base dell'accertamento dei danni, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte degli interessati.
"Nel caso delle domande già presentate, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
"Il termine utile per la presentazione delle domande da parte degli interessati scade in ogni caso il 30 giugno 1973.
"Nel caso di concessione, per gli stessi fini, di provvidenze derivanti da leggi regionali o statali, l'importo della sovvenzione di cui al presente articolo sarà dedotto dall'ammontare delle provvidenze stesse con versamento nel bilancio regionale". (1)
Per la concessione della sovvenzione prevista dall'articolo che si annota si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 2 e seguenti della L.R. 47/73.