
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.I. 16 ottobre 1973, n. 268
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi.
TESTO COORDINATO (alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e con annotazioni alla data 30 dicembre 2024)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Capo I (1)
VERSAMENTI DIRETTI
Capo introdotto dall'art. 1, lett. a), del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.
Modalità di riscossione
(modificato dall'art. 35 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
a) ritenuta diretta;
b) versamenti diretti del contribuente al concessionario e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
c) iscrizione nei ruoli.
Riscossione per ritenuta diretta
Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.
Riscossione mediante versamenti diretti
(integrato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 1-bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, modificato dall'art. 2, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, dall'art. 12, comma 11, del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461, dall'art. 35 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e integrato dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario:
1) le ritenute alla fonte effettuate a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-bis [26, commi terzo e quinto] (parole soppresse) (1) e 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;
[2) gli acconti dovuti ai sensi dell'art. 4 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche]; (numero abrogato) (2)
3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;
[4) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, commi primo e secondo, e all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorchè non corrisposti]; (numero abrogato) (3)
5) le ritenute alla fonte sui dividenti a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (4).
2. Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);
b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);
c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari;
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546;
h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Parole soppresse per effetto 1-bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692.
Numero abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
Numero abrogato dall'art. 1-bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692.
Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e integrato dall'art. 27 della legge 13 aprile 1977, n. 114)
Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille.
Acconti di imposta
(abrogato dall'art. 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 576)
[A titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale è corrisposto, in due quote uguali, il quaranta per cento dell'imposta relativa all'imponibile dichiarato nell'anno precedente, depurata delle ritenute alla fonte.
L'acconto è ridotto al venti per cento, da versare in un'unica quota, se il reddito complessivo netto dichiarato nell'anno è inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella dichiarazione presentata nell'anno precedente.
L'acconto non è dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla fonte, ovvero quando trattasi di prima dichiarazione].
Esattoria competente a ricevere il versamento diretto
(abrogato dall'art. 24, comma 6, del D.L.vo 9 luglio 1997, n. 241)
[Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
Il versamento eventualmente effettuato alla esattoria incompetente è valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente.]
Versamento ad ufficio incompetente
(aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249 e modificato dall'art. 35 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento al concessionario è valido, fermo restando il diritto del concessionario competente alla attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.
Il versamento diretto al concessionario di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è valido. Al concessionario che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93.
Distinta dei versamenti diretti
(modificato dall'art. 35 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
Il versamento diretto è ricevuto dalle esattorie in base a distinta di versamento.
La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.
Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.
Il concessionario rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.
La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il concessionario non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. [Non sono in ogni caso ammessi, dopo il 21 giugno, i versamenti diretti di cui al n. 2) dell'art. 3] (periodo soppresso) (1).
Periodo soppresso per effetto dell'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
Versamento diretto mediante conti correnti postali
(modificato dall'art. 35 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato al concessionario su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.
[Il versamento all'ufficio postale deve avvenire almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine previsto per il versamento diretto] (comma abrogato) (1).
Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, dall'art. 3, del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
Termini per il versamento diretto
(integrato dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 690, modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, e dall'art. 1-bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, integrato dall'art. 2 della legge 4 novembre 1981, n. 626, modificato dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 55, dall'art. 29 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, dall'art. 12, comma 12, lett. a), del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461, dall'art. 35 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e integrato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 30 maggio 2005, n. 143)
1. I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;
[2) dal 10 al 18 aprile per la prima o per l'unica quota e dal 10 al 18 giugno per la seconda quota dei versamenti previsti dall'art. 3, primo comma, n. 2)]; (numero abrogato) (1)
3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);
3-bis) nel termine di un mese dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera e);
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lett. d);
[4) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell'art. 27, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;] (numero abrogato) (2)
5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
[2. Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b) dell'art. 3, restano fermi i termini indicati nell'art. 11, legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.] (comma abrogato) (3)
3. Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Numero abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
Numero abrogato dall'art. 12, comma 12, lett. a), del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461.
Comma abrogato dall'art. 12, comma 12, lett. b), del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461.
Mancato o ritardato versamento diretto
(modificato e integrato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e abrogato dall'art. 37 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 326)
[Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del cinque per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.
Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.]
Capo II @#
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
Definizioni
(sostituito dall'art. 2 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "concessionario": il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) "ruolo": l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.
Omesso versamento di ritenute certificate
(inrodotto dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.
Oggetto e specie dei ruoli
(modificato dell'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 e sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.
Formazione e contenuto dei ruoli
(modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 2 del D.P.R. 30 settembre 1975, n. 483, dall'art. 24, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 31, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituito dall'art. 4 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 26 gennaio 2001, n. 32, dall'art. 1, comma 417, lett. a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, integrato dall'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e modificato dall'art. 12, comma 1, del D.L.vo 29 luglio 2024, n. 110)
1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonchè le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari. (1)
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.
4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Vedi D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321: "Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".
Importo minimo iscrivibile a ruolo
(introdotto dall'art. 4 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza
(sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e abrogato dall'art. 37 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
[I ruoli principali e suppletivi sono di regola formati e consegnati all'intendenza di finanza il 15 febbraio, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 dicembre di ciascun anno.
Della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza è redatto processo verbale in duplice esemplare. Uno di tali esemplari deve restare affisso in apposito albo in locali aperti al pubblico presso l'ufficio delle imposte dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza.]
Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo
(sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, e modificato dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309)
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.
Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi
(integrato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, modificato dell'art. 5, comma 7, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, integrato dall'art. 62 quinquies, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificato dall'art. 4 del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 462, dall'art. 7, comma 2-quinquies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, integrato dall'art. 22, comma 3, del D.L.vo 10 giugno 2020, n. 49 e dall'art. 4, comma 2, della legge 31 agosto 2022, n. 130)
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontati corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. (1)
Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione è effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.
La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
[Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;
b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.] (comma abrogato) (2)
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.
Comma abrogato dall'art. 37 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.
Iscrizioni nei ruoli straordinari
(introdotto dall'art. 5 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.
Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate
(introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 159 e modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L.vo 5 agosto 2024, n. 108) (1) (2)
1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchè della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
5. Nei casi previsti dal comma 3, nonchè in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo annotato si rimanda all'art. 15, comma 4 del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 159.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L.vo 5 agosto 2024, n. 108, le disposizioni dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 108/2024, di modifica del presente, si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Versamenti diretti non computati
(abrogato dall'art. 3, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920)
[Se i versamenti diretti effettuati dal contribuente, ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), non sono stati dedotti, per qualunque causa, in sede di formazione del ruolo, l'ufficio delle imposte, su segnalazione dell'esattore o su istanza del contribuente, provvede allo sgravio dal ruolo della corrispondente somma. Per tale somma compete all'esattore soltanto l'aggio stabilito per la riscossione mediante versamenti diretti].
Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo (1)
(modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 2 del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, sostituito dall'art. 6 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e abrogato dall'art. 1, comma 5-ter, lett. a) del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156)
[1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; (2)
b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.] (articolo abrogato)
Per effetto dell'art. 23 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, le disposizioni previste dall'articolo annotato si applicano esclusivamente alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto.
Per effetto dell'art. 1, comma 2-octies, del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, il termine previsto nella lettera annotata, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è prorogato al 31 dicembre 2005.
I predetti termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo, di cui al comma annotato, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003, in virtù dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Ripartizione delle imposte in rate
(sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, integrato dall'art. 13 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 e abrogato dall'art. 37 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
[Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.
L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.
Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile.
Le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36-bis ed iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente.]
(modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, dall'art. 5 comma 4, lett. Oa) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dall'art. 24, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sostituito dall'art. 7 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 19, modificato e integrato dall'art. 1, comma 417, lett. b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'art. 1, commi 126 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dall'art. 36, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dall'art. 83, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 10, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 1, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, integrato e modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dall'art. 10, comma 1, lett. a), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 159, modificato dall'art. 13-bis, comma 4, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, modificato e integrato dall'art. 13-decies, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall'art. 15-bis, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dall'art. 13, comma 1, del D.L.vo 29 luglio 2024, n. 110) (4) (5)
1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresì individuati:
a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b). (6)
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 1.1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza. [In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.] (periodo soppresso) (7)
1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, 1.1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
1-quater.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1.
1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
[1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.] (comma abrogato) (8)
[2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.] (comma abrogato) (9)
3. In caso di mancato pagamento [della prima rata o, successivamente,] (parole soppresse) (10), nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste.
3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
[4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità dell'eventuale fidejussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.] (comma abrogato) (11) (12)
Per un'ulteriore proroga delle dilazioni concesse di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 2, comma 20, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e all'art. 10, comma 13-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Per la concessione di un nuovo piano di rateazione, si rimanda all'art. 11-bis, commi 1 e 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e e all'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Per l'applicabilità della modifica operata dell'art. 13-decies, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si rimanda al comma 2 del predetto art. 13-decies.
Per l'applicabilità delle modifiche operate dall'art. 13, comma 1, del D.L.vo 29 luglio 2024, n. 110, si rimanda ai commi 2 e 3 del predetto art. 13.
In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Economia e Finanze 27 dicembre 2024.
Periodo soppresso dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), del D.L.vo 29 luglio 2024, n. 110.
Comma abrogato dall'art. 36, comma 2-bis, lett. b), del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Parole soppresse dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Comma abrogato dall'art. 83, comma 23, lett. c), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Per effetto dell'art. 83, comma 23, lett. c), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al comma annotato, continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'art. 19 del presente, nel testo anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 citato.
Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali
(introdotto dall'art. 7 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo
(integrato dall'art. 14, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, modificato dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, modificato dall'art. 1 del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 326 e integrato dall'art. 31-octies, comma 4, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo. Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.
Interessi per dilazione del pagamento
(modificato dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 9 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.
L'ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.
Attribuzione degli interessi
Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
Esecutorietà dei ruoli
(sostituito dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 dall'art. 24, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e abrogato dall'art. 37 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
[1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorietà.]
Consegna del ruolo al concessionario (1)
(modificato dall'art. 13 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e sostituito dall'art. 10 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche.
Vedi D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321: "Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".
(modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 13 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, sostituito dall'art. 11 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, integrato dall'art. 8, comma 1, lett. b), del D.L.vo 26 gennaio 2001, n. 32, dall'art. 1, comma 417, lett. c), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall'art. 1, comma 5-ter, lett. a), del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dall'art. 37, comma 40, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e integrato dall'art. 4, comma 1, del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 159)
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento [, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo,] (parole soppresse) (3) al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; (4)
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; (5)
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;
c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter.
1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;
2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.
1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. (6)
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 280, del 7-15/07/2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Si rimanda all'art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193.
Per la proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dalla lettera annotata, si rimanda all'art. 157, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 5, comma 8, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'art. 1, comma 158, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Per la proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dalla lettera annotata, si rimanda all'art. 157, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Per l'estensione del termine di pagamento delle cartelle di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 2, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e all'art. 1, comma 913, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria
(introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. a), del D.L.vo 29 luglio 2024, n. 110)
1. In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.
Notificazione della cartella di pagamento
(modificato dagli artt. 12 e 35 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193, dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dall'art. 38, comma 4, lett. b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 14, comma 1, del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 159 e dall'art. 7-quater, comma 9, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, integrato dall'art. 19 octies, comma 2, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e modificato dall'art. 1, comma 6, lett. a), del D.L.vo 12 febbraio 2024, n. 13) (1)
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. (2)
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (3)
Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.L.vo 12 febbraio 2024, n. 13, le disposizioni di cui all'articolo 1 dello stesso D.L.vo n. 13/2024, di modifica del presente, si applicano con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.
La Corte Costituzionale, con sentenza 19/22 novembre 2012, n. 258, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".
La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, in combinato disposto con l'art. 58, comma 1, comma 2, 2° periodo e con l'art. 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del D.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. non si applicano.
Comunicazioni al domicilio digitale
(introdotto dall'art. 1, comma 6, lett. b), del D.L.vo 12 febbraio 2024, n. 13) (1)
1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.L.vo 12 febbraio 2024, n. 13, le disposizioni di cui all'articolo 1 dello stesso D.L.vo n. 13/2024, di modifica del presente, si applicano con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.
Luogo e tempo del pagamento
(abrogato dall'art. 37 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
[Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede del concessionario entro otto giorni dalla scadenza.
Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede del concessionario, questa è tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione.
L'adempimento dell'anzidetta pubblicità deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.]
Modalità di pagamento
(sostituito dall'art. 13 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e integrato dall'art. 83, comma 23-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.
2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.
3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.
Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali
(aggiunto dall'art. 7, della legge 2 agosto 1982, n. 512, modificato dall'art. 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127)
I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.
La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli.
Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro e delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero, delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.
[Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata, da un rappresentante con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti]. (comma abrogato) (1)
La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.
L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.
Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.
Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.
Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo dalla cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.
Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.
Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma.
Comma abrogato dall'art. 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta (1) (2)
(introdotto dall'art. 2, comma 13, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e integrato e modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L.vo 29 luglio 2024, n. 110) (3)
1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.
[5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.] (comma abrogato) (4)
6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.
Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le disposizioni di cui all'articolo annotato, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
In ordine all'applicabilità della compensazione prevista dall'articolo annotato si rimanda all'art. 145, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Per l'applicabilità delle modifiche operate dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L.vo 29 luglio 2024, n. 110, si rimanda al comma 5 del predetto art. 16.
Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c), del D.L.vo 29 luglio 2024, n. 110.
Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (1)
(introdotto dall'art. 31, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato e integrato dall'art. 13-bis, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, modificato dall'art. 16, comma 10, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, integrato dall'art. 9, comma 01, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, modificato dall'art. 39, comma 1-bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e integrato e modificato dall'art. 20-ter, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)
1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Ai fini di cui al primo periodo, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
In ordine alle modalità per la compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, vedi i DD.MM. Economia e Finanze 25 giugno 2012, 19 ottobre 2012 e 24 settembre 2014.
Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (1)
(introdotto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e modificato dall'art. 39, comma 1-bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, [maturati al 31 dicembre 2012] (parole soppresse) (2) nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
In materia di compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, si rimanda al D.M. Economia e Finanze 14 gennaio 2014.
Parole soppresse dall'art. 39, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati
(introdotto dall'art. 1, comma 5, del D.L.vo 14 giugno 2024, n. 87)
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1 è consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
Rilancio della quietanza
(modificato dall'art. 35 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.
[Il concessionario può rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte.] (comma abrogato) (1)
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente autorizzati dal titolare.
Comma abrogato dall'art. 37 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.
Interessi di mora (1)
(modificato dall'art. 13 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 dall'art. 5, comma 4, lett. b), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sostituito dall'art. 14 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e integrato dall'art. 7, comma 2-sexies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)
1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. (2)
Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46:
"ART. 27 - Accessori dei crediti previdenziali
1. In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento."
Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 230, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Imputazione dei pagamenti
(modificato dall'art. 35 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.
Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora.
Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 194 del codice civile.
Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili
(modificato dall'art. 35 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.
Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.
Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi
Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento della imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.
La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.
Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche
Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.
La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.
Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.
Solidarietà del sostituto di imposta
Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.
Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci
(modificato e integrato dall'art. 28, comma 5, del D.L.vo 21 novembre 2014, n. 175)
I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.
Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
La responsabilità di cui ai commi precedenti e accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'art. 39.
Rimborso di ritenute dirette
(modificato dall'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso.
Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo.
Rimborso dei versamenti diretti
(modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 35 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dall'art. 34, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e integrato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 maggio 2005, n. 143)
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.
Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.
I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quatero da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo comma.
Sospensione amministrativa della riscossione
(modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, integrato dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, dall'art. 12 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, modificato dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito dall'art. 15 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del sette per cento annuo. [; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione.] (parole soppresse) (1)
Parole soppresse dall'art. 10, comma 1, lett. b), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 159.
Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie
(sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413 e abrogato dall'art. 37 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
[1. Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.]
Rimborso d'ufficio
(modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920)
Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.
La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis.
Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.
Esecuzione del rimborso
(modificato dall'art. 3, comma 94, lett. a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 35 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall'art. 43-bis.
2. Il concessionario è tenuto a rimborsare anche l'indennità di mora eventualmente riscossa.
3. Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.
4. L'elenco di rimborso è consegnato al concessionario il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.
5. Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse al concessionario annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione.
6. Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dal concessionario sotto la propria responsabilità fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.
[7. Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 37 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.
Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata
(aggiunto dall'art. 1 della legge 31 maggio 1977, n. 247, modificato dall'art. 10, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 31, dall'art. 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art. 62, comma 7, lett. a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 dall'art. 3, comma 94, lett. a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549)
Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.
Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.
Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso ordine in cui sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e, per ciascuno di essi, le generalità ed il domicilio fiscale; nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi; il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.
Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quitetanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.
Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.
I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171.
Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.
Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte e della Banca di Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato - che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Recupero di somme erroneamente rimborsate
(sostituito dall'art. 2 della legge 31 maggio 1977, n. 247 e modificato dall'art. 1, comma 5-ter, lett. a), del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156)
L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per l'imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.
L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.
Cessione dei crediti di imposta
(aggiunto dall'art. 3, comma 94, lett. b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549)
1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'art. 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'art. 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.
3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'art. 78, commi 28 e seguenti, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo
(aggiunto dall'art. 3, comma 94, lett. b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, integrato dall'art. 2, comma 3, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e modificato dall'art. 12, comma 5, del D.L.vo 29 novembre 2018, n. 142)
Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze [si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed] (parole soppresse) (1) è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione [stessa] (parola soppressa) (2) gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2 se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.
[Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2.] (comma soppresso) (3)
Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 del predetto decreto n. 136 del 2015.
Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 43-bis.
Parole soppresse dall'art. 11, comma 1, lett. e), n. 1, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
Parola soppressa dall'art. 11, comma 1, lett. e), n. 1, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
Comma soppresso dall'art. 11, comma 1, lett. e), n. 2, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate
(modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 2,5 per cento, per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.
L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.
L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.
Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata
(aggiunto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, modificato dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31)
Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'art. 42-bis, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso.
Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.
Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.
La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'art 42-bis, quarto comma.
[Gli ordinativi che dispongono il rimborso di imposta e quelli corrispondenti per il pagamento degli interessi sono estinguibili a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui gli ordinativi stessi sono stati emessi]. (comma abrogato) (1).
Comma soppresso per effetto dell'art. 11 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n.31.
Titolo II (1)
RISCOSSIONE COATTIVA
Titolo introdotto dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.
Capo I (1)
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo introdotto dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.
Riscossione coattiva
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e integrato dall'art. 15, comma 1, lett. b), del D.L.vo 29 luglio 2024, n. 110)
1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.
Delega ad altro concessionario
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.
Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193)
1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonchè la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili
(introdotto dall'art. 3, comma 40, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e integrato dall'art. 83, comma 23-ter, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.
Tasse e diritti per atti giudiziari
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.
Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (1)
(introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, modificato e integrato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, integrato dall'art. 2, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 9, comma 1-bis, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, modificato dall'art. 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, integrato dall'art. 36, comma 2-undecies, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dall'art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonchè ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro. (2)
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 11. @#
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
Per l'applicabilità dell'articolo annotato, in relazione al periodo di sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si rimanda all'art. 153, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'art. 2, comma 4, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma annotato, come integrato dall'art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si rimanda all'art. 1, comma 85, della legge 207/2024.
Capo II (1)
ESPROPRIAZIONE FORZATA
Capo introdotto dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.
Sezione I (1)
Disposizioni generali
Sezione introdotta dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.
Espropriazione forzata
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193, dall'art. 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 3, comma 3-bis, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73)
1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo [, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore] (parole soppresse) (1); il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. [L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario. ] (periodo abrogato) (2)
[1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.] (comma abrogato) (3)
[1-quater. Nei casi di opposizione all'attività di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore.] (comma abrogato) (3)
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.
Parole soppresse dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 159.
Periodo abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 159.
Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 159.
Termine per l'inizio dell'esecuzione
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193, modificato dall'art. 26, comma 18, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e integrato dall'art. 15, comma 1, lett. c), del D.L.vo 29 luglio 2024, n. 110)
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente ed al debitore.
2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.
3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
Procedimento di vendita
(modificato dall'art. 5, comma 4, lett. b-bis), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, integrato dall'art. 10, comma 13-terdecies, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato e integrato dall'art. 52, comma 1, lett. b), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e integrato dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122)
1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.
2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.
2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).
2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.
2-quinquies. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e modificato dall'art. 52, comma 1, lett. c), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)
1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.
Intervento dei creditori
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile.
2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.
Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nè rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
Deposito degli atti e del prezzo
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.
Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; (1)
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 114 del 17 aprile-31 maggio 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera annotata, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del presente decreto, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile.
Opposizione di terzi
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193)
1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.
2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;
c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
Risarcimento dei danni
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.
Sospensione dell'esecuzione
(modificato dall'art. 5, comma 4, lett. b-ter), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
Estinzione del procedimento per pagamento del debito
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.
Sezione II (1)
Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare
Sezione introdotta dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.
Disposizioni particolari sui beni pignorabili
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e modificato e integrato dall'art. 52, comma 1, lett. d), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)
1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati.
Astensione dal pignoramento
(modificato dall'art. 4, del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 e sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.
Custodia dei beni pignorati
(modificato dall'art. 17, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.
2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.
Notifica del verbale di pignoramento
(modificato dall'art. 5, comma 4, lett. c), n. 1 e 2, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.
2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
Avviso di vendita dei beni pignorati
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193)
1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
Incanto anticipato
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione può autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66.
Prezzo base del primo incanto
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.
Secondo incanto
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.
Beni invenduti
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.
Intervento degli istituti vendite giudiziarie
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.
Sezione III (1)
Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi
Sezione introdotta dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.
Pignoramento di fitti o pigioni
(sostituito dall'art. 24, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
Pignoramento dei crediti verso terzi (1)
(introdotto dall'art. 3, comma 40, lett. b), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sostituito dall'art. 2, comma 6, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, integrato dall'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'art. 3, comma 5, lett. a), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e modificato dall'art. 52, comma 1, lett. e), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 22.
Rubrica sostituita dall'art. 2, comma 6, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Limiti di pignorabilità
(introdotto dall'art. 3, comma 5, lett. b), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e integrato dall'art. 52, comma 1, lett. f), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dall'art. 3, comma 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225)
1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.
2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o [si] (parola soppressa) (1) è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.
1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.
Parola soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193.
Vendita e assegnazione dei crediti pignorati
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193)
1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.
Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.
Dichiarazione stragiudiziale del terzo
(intodotto dall'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e sostituito dall'art. 2, comma 8, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo
(introdotto dall'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonchè impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Sezione IV (1)
Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare
Sezione introdotta dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.
Espropriazione immobiliare
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193, dall'art. 3, comma 40, lett. b-bis), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, modificato e integrato dall'art. 7, comma 2, lett. gg-undecies), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, modificato dall'art. 3, comma 5, lett. c), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dall'art. 52, comma 1, lett. g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dall'art. 8, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall'art. 50, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233)
1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.
Iscrizione di ipoteca (1)
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193, integrato dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 3, comma 5, lett. d), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e dall'art. 52, comma 1, lett. h), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purchè l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.
Per l'iscrizione di ipoteca di cui all'articolo annotato, vedi l'art. 3, comma 2-ter, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Avviso di vendita
(modificato dall'art. 5, comma 4, lett. d), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. p), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193 e integrato dall'art. 52, comma 1, lett. i), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)
1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate;
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.
2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.
Prezzo base e cauzione
(integrato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, modificato dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e integrato dall'art. 83, comma 24, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre.
2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.
3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.
Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 e integrato e modificato dall'art. 52, comma 1, lett. l), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)
1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.
1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.
2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:
a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;
b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene.
2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.
Secondo e terzo incanto
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Versamento del prezzo
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
Progetto di distribuzione
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
Distribuzione della somma ricavata
(modificato dall'art. 9-bis, comma 20, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo introdotto dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140 sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.
2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile.
Assegnazione dell'immobile allo Stato
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, modificato dall'art. 3, comma 40, lett. b-ter), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e dall'art. 52, comma 1, lett. m), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)
1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento. (1)
2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione non può essere inferiore a sei mesi.
3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 281 del 17/28 ottobre 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l'assegnazione dell'immobile allo Stato ha luogo "per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede", anziché per il prezzo base del terzo incanto.
Capo III (1)
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI
Capo introdotto dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.
Fermo di beni mobili registrati
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193 e dall'art. 52, comma 1, lett. m-bis), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo. (1)
Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al comma annotato, si veda l'art. 3, comma 41, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Capo IV (1)
PROCEDURE CONCORSUALI
Capo introdotto dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.
Sezione I (1)
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Sezione introdotta dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.
Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, dall'art. 3, comma 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e integrato dall'art. 29, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.
2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.
Ammissione al passivo con riserva (1)
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.
4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.
5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge.
Per effetto dell'art. 31 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del presente non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Esenzione dell'azione revocatoria
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Sezione II (1)
Concordato preventivo e amministrazione controllata
Sezione introdotta dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.
Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata
(sostituito dall'art. 16 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. (1)
Per effetto dell'art. 31 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del presente non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Espropriazione di navi e aeromobili
All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare.
Il termine ad adempiere fissato nell'avviso di mora è ridotto a ventiquattro ore.
La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalità previste dal codice della navigazione per il pignoramento.
Il prezzo base dell'incanto è determinato dal pretore, sentito, secondo i casi, il registro navale, italiano o il registro aeronautico italiano.
Non è applicabile l'art. 87 del presente decreto.
Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi
(modificato dall'art. 5, comma 4. lett. d), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30)
1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore.
3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto dei Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
Titolo III
SANZIONI (1)
Vedi D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", che entra in vigore il 1° aprile 1998.
Ritardi od omessi versamenti diretti
(modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 1, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito dalla legge 2 maggio 1976, n. 160, dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, dall'art. 2, del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, dall'art. 13, comma 1, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 471, a decorrere dal 1° aprile 1998, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. d), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere dal 1° gennaio 2026)
[Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma lettera c), o li effettua in misura inferiore è soggetto alla sopratassa del quaranta per cento delle somme non versate. La sopratassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le sopratasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis, secondo comma, e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Le sopratasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.
Chi nel corso di un anno solare non ha effettuato versamenti di ritenute alla fonte per un ammontare complessivo superiore a 50 milioni di lire è punito, indipendentemente dalle altre sanzioni, con la multa da un quarto alla metà della somma non versata. La stessa pena si applica se trattasi di singoli versamenti per ammontare superiore a 50 milioni di lire effettuati con un ritardo di oltre cinque giorni dalla scadenza.
E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9.]
Mancata o irregolare documentazione probatoria
(aggiunto dall'art. 6 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 471, a decorrere dal 1° aprile 1998, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. d), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere dal 1° gennaio 2026)
[1. E' soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.]
Versamenti ad ufficio incompetente
(sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249, abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 471, a decorrere dal 1° aprile 1998, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. d), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere dal 1° gennaio 2026)
[E' soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate:
a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;
b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali è prescritto il versamento diretto all'esattoria;
c) chi versa in esattoria somme delle quali è prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria.]
Incompletezza delle distinte di versamento
(modificato dall'art. 8, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 471, a decorrere dal 1° aprile 1998, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. d), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere dal 1° gennaio 2026)
[Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 7 si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 18.000 a lire 120.000.
L'esattore è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte.]
Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte
(abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 471, a decorrere dal 1° aprile 1998, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. d), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173. a decorrere dal 1° gennaio 2026)
[Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla sopratassa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 quando sia stato omesso il versamento.]
Pagamenti di crediti a contribuenti morosi
(abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 471, a decorrere dal 1° aprile 1998, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. d), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere dal 1° gennaio 2026)
[Per l'inosservanza della disposizione dell'art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta.]
Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli
(modificato dall'art. 8, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 e dall'art. 15, comma 4, lett. b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
[Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000.] (comma abrogato) (1)
[Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità.] (comma abrogato) (1)
[Se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma.] (comma abrogato) (2) (1)
[La dichiarazione di fallimento può essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purché si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente.] (comma abrogato) (1)
[Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica.] (comma abrogato) (1)
[Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni.] (comma abrogato) (3)
[La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacità prevista nell'art. 2641 del codice civile nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma del codice penale.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 471.
La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1992, n. 89, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Comma abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. d), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Applicazione delle sanzioni
(integrato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 471, a decorrere dal 1° aprile 1998, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. d), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere dal 1° gennaio 2026)
[Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e della sopratassa e a fare rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni costituenti reato.
Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Le pene pecuniarie e sopratasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Se è stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell'ultima decisione non impugnata.
Le sopratasse dovute ai sensi dell'art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono.
Al pagamento delle sopratasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza.
L'ammontare delle pene pecuniarie e delle sopratasse spetta in ogni caso allo Stato.]
Versamento delle ritenute sui dividendi
Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione è deliberata anteriormente al 1° gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.
Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi
(modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920)
Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.
Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1974, rimangono in vigore gli artt. 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.
Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.
Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.
La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell'art. 18.
Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.
Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974
(aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116)
I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.
Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 né per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.
Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.
Ammontare degli acconti
(aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116)
Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:
a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645;
b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);
c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;
d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;
e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.
L'aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26 ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.
Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.
Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974
(aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116)
Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.
Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.
Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 1974.
Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli artt. 15, secondo comma, e 16 quarto comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle società trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della società risultante dalla trasformazione o fusione o della società incorporante.
Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti di ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sarà effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta successivo.
Riscossione degli acconti
(aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116, modificato dall'art. 3 del D.L. 6 luglio 1974, n. 259, convertito dalla legge 17 agosto 1974, n. 384, integrato dall'art. 1 del D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116)
Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta alla autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venir meno il diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.
Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione "acconti d'imposta per l'anno 1974.
Per la riscossione degli acconti di imposta di cui all'art. 100-bis si applicano le disposizioni del presente decreto.
Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974
(aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 e abrogato dall'art. 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 576)
[L'imposta sul reddito sulle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in base alle dichiarazione dei redditi presentate nell'anno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini stabiliti dagli articoli 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di novembre 1975 e febbraio 1976 ola giorno 10 dei mesi di febbraio ed aprile 1976 mediante iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza rispettivamente entro il 15 dei mesi di settembre e dicembre 1975.
Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, in ruoli straordinari con scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976.
Per la iscrizione nei ruoli principali delle somme di cui al secondo comma dell'art. 17, relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 1975, il termine ivi previsto è prorogatoi di un anno].
Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi
I termini per proporre ricorsi o istanze pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi
Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste agli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.
Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato
(modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 1119)
Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate agli esattori circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione.
Disposizioni abrogate
A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, 29 settembre 1973
LEONE
RUMOR - TAVIANI - COLOMBO
- LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 34. - VALENTINI