
LEGGE REGIONALE 26 maggio 1973, n. 21
G.U.R.S. 28 maggio 1973, n. 27
Integrazioni e modifiche della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e nuove norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 71/1978)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La lettera i) dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 è sostituita dalla seguente:
"i) di sei dirigenti del ruolo amministrativo, dei quali due designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e gli altri rispettivamente dagli Assessori regionali per le finanze, per la pubblica istruzione, per lo sviluppo economico, per il turismo le comunicazioni ed i trasporti".
L'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è sostituito dal seguente: (1)
"Fermi restando i compiti e le attribuzioni conferiti al Comitato tecnico-amministrativo regionale dalle vigenti leggi, i pareri del medesimo sostituiscono ogni altro parere di amministrazione attiva e di corpi consultivi in materia di opere pubbliche.
"Non è richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratto di appalto di opere pubbliche allorchè l'importo a base di appalto sia inferiore a lire un miliardo".
Vedi l'art. 2 della L.R. 19/1972 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
La disposizione di cui al comma settimo dell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, va intesa nel senso che essa si applica anche nei confronti dei programmi di edilizia popolare da realizzare con il contributo dello Stato, della Regione e della GESCAL.
La disposizione di cui al comma nono dell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, va intesa nel senso che la medesima si applica anche nei confronti delle opere di edilizia popolare e di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate con il contributo della Regione.
L'undicesimo comma dell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è sostituito dal seguente:
"Le attribuzioni e i poteri spettanti al Presidente della Giunta regionale devono intendersi conferiti rispettivamente al Presidente della Regione o all'Assessore competente, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28".
Di seguito al comma precedente sono aggiunti i seguenti:
"L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche di qualunque natura da parte del Presidente della Regione o del competente Assessore regionale, quando richiesta, equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
"Nel caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità di cui al precedente comma ed al comma dodicesimo del successivo art. 21, gli adempimenti previsti dall'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'indicazione della misura della indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio e la pronunzia sulle osservazioni degli interessati a norma dell'art. 11 della citata legge n. 865, sono compiuti dopo la emissione del decreto di approvazione del progetto o di finanziamento dell'opera, cui è riconnessa l'efficacia di dichiarazione implicita di pubblica utilità.
"Il pagamento diretto delle indennità di espropriazione o il deposito di esse presso la Cassa depositi e prestiti, previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono disposti dalla Autorità giudiziaria in base alle norme della legge 20 marzo 1968, n. 391, in quanto compatibili".
Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, provvede direttamente l'Ente espropriante con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali civili.
Per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dall'art. 32 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, l'Assessore regionale per i lavori pubblici si può avvalere degli Istituti autonomi per le case popolari.
La lettera a) dell'art. 32 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, è così sostituita:
"a) alle opere di urbanizzazione relative agli alloggi previsti nell'articolo precedente ed a quelli costruiti o da costruire con finanziamento a totale o parziale carico della Regione".
Quando l'esecuzione delle opere è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari l'accreditamento previsto dall'art. 11 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è disposto in favore del legale rappresentante dell'Istituto medesimo.
Per tutte le opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione regionale, di enti pubblici regionali, locali e istituzionali, e dei consorzi, si applica obbligatoriamente il capitolato generale di appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.
Tutti gli alloggi popolari finanziati sia a totale carico che col contributo della Regione debbono avere le caratteristiche previste dall'art. 8 del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 e modificato con le leggi 28 marzo 1968, n. 422, e 1 giugno 1971, n. 291, e debbono rispondere in ogni caso alle esigenze climatiche, ambientali ed urbanistiche delle zone in cui devono sorgere.
Nell'ambito della Regione Siciliana si applicano le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica numeri 1035 e 1036 del 30 dicembre 1972.
Sono fatte salve per gli alloggi popolari costruiti col finanziamento a totale carico o col contributo della Regione ad eccezione di quelli utilizzati dalle cooperative edilizie per i loro soci, le vigenti norme regionali concernenti la determinazione dei canoni di locazione e la cessione in proprietà.
Le attribuzioni conferite col decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, alla Regione e al Presidente della Giunta regionale sono esercitate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, a norma dell'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.
La garanzia della Regione di cui all'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, è operante anche nelle more della iscrizione della ipoteca che dovrà accendersi sull'area di impianto o comunque sulle costruzioni edilizie previste dalla citata legge e successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni contenute nella lettera a) dell'art. 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, e nel primo comma dell'art. 17 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, si applicano anche a tutte le opere di competenza degli Enti locali finanziate dagli Enti medesimi.
Alle opere relative ai porti di quarta classe ed alle altre opere marittime, fermo restando che le stesse sono progettate e dirette dal Genio civile per opere marittime, non si applicano le restanti disposizioni dell'art. 21 e quelle dell'art. 11 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.
Ai fini dell'approvazione di progetti delle opere di cui al comma precedente e degli altri atti tecnici è richiesto il parere del Comitato tecnico-amministrativo regionale, salvo quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, per le opere marittime di importo superiore a lire 300 milioni.
Per le opere marittime di cui al primo comma di importo inferiore a lire 300 milioni non è richiesto alcun parere tecnico.
L'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, è sostituito dal seguente: (1)
"All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, le Amministrazioni di cui all'art. 1 provvedono includendo di volta in volta nei progetti delle opere, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, l'aliquota del 5 per cento calcolata sull'importo dei lavori a base di appalto".
Vedi l'art. 10 della L.R. 22/64 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
Il secondo comma dell'art. 47 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è sostituito dal seguente:
"Le disponibilità risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle assegnazioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 37, sono utilizzate per le finalità indicate nella lettera c) dell'art. 3 della stessa legge".
Gli ordini di accreditamento disposti per la esecuzione di opere pubbliche, esistenti alla chiusura di ogni esercizio finanziario, sono trasportati agli esercizi successivi fino a quando permanga la necessità di provvedere ai pagamenti per i quali gli ordini furono emessi.
Il rendiconto dei pagamenti effettuati, in deroga al disposto dell'art. 61 bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è presentato a chiusura di ciascun esercizio finanziario.
Ai sensi dell'art. 36 della L.R. 10/74, le disposizioni contenute nell'articolo annotato, si applicano a tutte le opere di manutenzione, limitatamente a tre esercizi finanziari.
I depositi costituiti a titolo di cauzione provvisoria per adire alle gare di appalto di opere pubbliche, qualora i concorrenti non siano rimasti aggiudicatari, pur avendo preso parte alla gara, o qualora non vi siano stati ammessi, sono subito restituiti previo nulla-osta steso a tergo della stessa quietanza di deposito, munito di bollo di ufficio e firmato dal funzionario che ha svolto le funzioni di ufficiale rogante.
Da tale nulla-osta deve esplicitamente risultare la circostanza che il concorrente prese parte alla gara ma non rimase aggiudicatario, oppure che non vi fu ammesso.
La restituzione dei depositi è disposta dal legale rappresentante dell'Ente che ha indetto la gara, a favore dei proprietari o dei loro procuratori, se trattasi di persone fisiche, o dei legittimi rappresentanti, se trattasi di società od enti.
L'ordine di restituzione è steso a tergo della quietanza di deposito ed in calce al nulla-osta di cui al primo comma.
L'aliquota dell'uno per cento prevista dal penultimo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è ridotta della metà quando l'Ufficio tecnico provvede o alla sola progettazione o alla sola direzione dell'opera.
Sui progetti delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, eseguite con finanziamento a proprio carico, gli organi tecnici competenti ad esprimere parere, in deroga alle norme vigenti, sono quelli previsti dagli artt. 21 e 22 della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19.
Alla delimitazione dei centri edificati, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si provvede con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.
Le attribuzioni previste dal penultimo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono esercitate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.
E' ridotto a due anni il requisito della anzianità di effettivo esercizio professionale e di effettivo servizio richiesto dall'art. 6 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere pubbliche.
I geometri, anche liberi professionisti, possono essere iscritti nell'elenco dei collaudatori, oltre che per il collaudo di opere di manutenzione ai sensi del quinto comma del citato art. 6 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, anche per collaudo dei lavori di sistemazione, trasformazione, riattamento di strade interne ed esterne, di opere igieniche e di edifici nei limiti delle competenze professionali proprie dei geometri.
Negli elenchi dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori di cui all'art. 6 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, possono essere iscritti, secondo le modalità dallo stesso previste per gli ingegneri e per gli architetti, anche i dottori agronomi limitatamente alle specialità per le quali sono abilitati dalle leggi vigenti.
(modificato e integrato dall'art. 60 della L.R. 22/74)
L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere agli Istituti di credito indicati dall'art. 4 del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive integrazioni e modifiche, contributi integrativi di quello previsto dall'art. 6 dello stesso decreto 6 settembre 1965, n. 1022, e successive integrazioni e modifiche, nella misura occorrente a consentire la concessione dei mutui sino all'intero importo della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione, nonchè per ridurre la quota a carico dei mutuatari, per interessi ed ogni altro accessorio, sull'intero mutuo, alla misura del tre per cento annuo.
Resta fermo il rimborso del capitale a carico dei mutuatari.
Alla quota di mutuo concessa ai sensi del primo comma del presente articolo si applicano in favore degli istituti di credito ed a carico della Regione tutte le garanzie previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.
La garanzia della Regione per rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi ed accessori si riferisce all'intero importo della quota di mutuo suddetta.
Gli istituti di credito, a garanzia della erogazione della quota di mutuo di cui al primo comma, iscriveranno in loro favore sull'area e sulla costruzione ipoteca di grado immediatamente successivo a quella che sarà iscritta a garanzia del mutuo principale concesso ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'ammortamento della quota di mutuo di cui al terzo comma inizierà prima di quello del mutuo principale, ed il pagamento del contributo regionale inizierà in coincidenza con l'ammortamento medesimo.
Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 79/75 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo annotato, si applicano le norme previste dall'art. 4 della stessa L.R. 79/75.
I contributi integrativi di cui al precedente articolo, possono essere concessi, nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 33 della presente legge, esclusivamente a favore dei soggetti e degli enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 9 del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1 novembre 1965, n. 1179, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 1 giugno 1971, n. 291.
I contributi integrativi sono destinati alle cooperative edilizie in misura non inferiore al settanta per cento dello stanziamento.
L'Assessore regionale per i lavori pubblici provvede alla ripartizione e all'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo sentito il parere di una Commissione composta da sei rappresentanti designati dagli organi regionali di rappresentanza e tutela delle cooperative. Tali componenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.
L'art. 12 della L.R. 79/75 e l'art. 9, comma 2, della L.R. 86/80 hanno apportato delle modifiche alla composizione della Commissione.
La commissione di cui all'art. 12 della L.R. 79/75 esprime pareri in ordine ai programmi previsti dall'art. 8 della L.R. 95/77.
(introdotto dall'art. 61 della L.R. 22/74)
Nel caso in cui gli enti o le cooperative di cui al precedente art. 26, ai fini della acquisizione delle aree di impianto delle costruzioni, ricorrano alla espropriazione per pubblica utilità, ai sensi del successivo articolo 27, la Regione garantisce per capitale, interessi ed accessori i prestiti chirografari che essi contrarranno con istituti di credito fino alla concorrenza della spesa necessaria per il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza, e nei limiti di incidenza del costo delle aree rispetto alle costruzioni consentiti dalle disposizioni vigenti.
I suddetti prestiti saranno estinti con parte del ricavato della quota di mutuo di cui al primo comma dell'art. 25.
La garanzia della Regione per i prestiti chirografari può essere concessa fino all'importo di lire 1.000 milioni.
Nell'ambito della Regione Siciliana le cooperative edilizie che usufruiscono di contributi statali o regionali per la costruzione di alloggi da destinare ai propri soci, ove non dispongano di propria area di impianto, devono localizzare gli alloggi nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.
Se l'area assegnata alla cooperativa con la procedura prevista dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è stata già espropriata dal Comune, la cooperativa può procedere direttamente alla espropriazione dell'area assegnata, previa stipula della convenzione prevista dal predetto articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Nei Comuni sprovvisti di piani di zona, le cooperative che non dispongono di propria area di impianto debbono localizzare gli alloggi su area indicata con deliberazione del Consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge. (2)
La deliberazione del Consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalle cooperative e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunziarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti, nel caso di silenzio, stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Qualora il Consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente la scelta della area è effettuata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici con proprio decreto.
Le cooperative provvedono direttamente alla acquisizione della area di impianto mediante espropriazione.
Il decreto di concessione del contributo equivale in ogni caso a dichiarazione di pubblica utilità delle opere cui si riferisce il contributo e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Ai sensi dell'art. 63 della L.R. 22/74, le norme previste dall'articolo annotato, si applicano anche a favore delle cooperative edilizie di cui alla lett. a dell'art. 9 del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179.
Per quanto riguarda la localizzazione degli alloggi per le cooperative edilizie e loro consorzi non proprietari dell'area di impianto, si rimanda all'art. 2 della L.R. 79/75.
Per l'interpretazione autentica del comma annotato vedi l'art. 1 della L.R. 21/74.
(modificato e integrato dall'art. 21 della L.R. 71/78)
L'art. 39 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è così sostituito:
"L'art. 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291, è sostituito dalle disposizioni contenute nel presente articolo.
"Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione l'edificazione resta soggetta alle delimitazioni contenute nell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, fino alla data di presentazione dei relativi piani all'Assessorato regionale dello sviluppo economico.
"A partire da quest'ultima data l'edificazione si svolgerà in conformità delle previsioni dei piani adottati con le seguenti limitazioni:
"I) Zone territoriali omogenee "A"
"Sono consentite operazioni di risanamento e trasformazioni conservative nel rispetto delle norme contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, anche a mezzo di singole licenze.
"Le aree libere resteranno inedificate sino all'approvazione degli strumenti urbanistici.
"Nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati o adottati e presentati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, l'edificazione nelle aree libere può avvenire a mezzo di singole concessioni.
"II) Zone territoriali omogenee "B" (1)
"Qualora le previsioni dei piani adottati consentono trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti nonchè l'utilizzazione di lotti interclusi a scopo residenziale che abbiano una superficie non superiore a metri quadrati mille, il Sindaco può autorizzare le suddette opere con singole licenze, anche senza la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, nel rispetto dei limiti di densità previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519.
Nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti o nelle frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti, nei casi previsti dal precedente comma e per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a metri quadrati 120, la densità edilizia fondiaria massima sarà di mc/mq. 9 e l'altezza massima di ml. 11.
"Per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq 120 e non superiore a mq 200 il volume massimo consentito è di mc 1000, ferma restando l'altezza massima di ml. 11.
"Nei suddetti comuni e frazioni l'edificazione è consentita nel preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto 2) dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519.
"In tutti i comuni, nelle rimanenti aree inedificate l'attività edilizia delle zone B è subordinata alla preventiva approvazione dei piani di lottizzazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche, redatti in conformità delle previsioni del piano adottato.
"III) Zone territoriali omogenee "C"
"L'edificazione è subordinata alla approvazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche, dei piani di lottizzazione redatti in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico adottato.
"Sono vietate, sino all'approvazione degli strumenti urbanistici, lottizzazioni che ricadono in zone di particolare interesse paesistico ed ambientale o che interessino aree boschive oppure distanti dalle battige meno di ml. 200.
"IV) Zone territoriali omogenee "D"
"L'edificazione è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione, in conformità delle previsioni del piano adottato.
"V) Zone territoriali omogenee "E"
"L'edificazione è consentita a mezzo di singole licenze nel rispetto della densità fondiaria di mc./mq. 0,03.
"Le disposizioni contenute nei punti I e II del presente articolo si applicano anche nei comuni che abbiano adottato lo strumento urbanistico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che siano già dotati di piano regolatore o di programma di fabbricazione approvati.
"Le varianti ai piani regolatori o ai programmi di fabbricazione, non ancora approvati, di adeguamento alle prescrizioni contenute nel capo IV della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, non necessitano di preventiva autorizzazione e diventano operanti, con le limitazioni previste dal presente articolo, a partire dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale per lo sviluppo economico.
"Sono fatte comunque salve le norme dei piani regolatori generali approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765".
A modifica di quanto prescritto nel punto annotato vedi l'art. 21, commi 3 e 5, della L.R. 71/78.
Nell'ambito della Regione Siciliana, sino all'approvazione del piano urbanistico regionale, i piani territoriali di coordinamento di cui agli artt. 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, hanno soltanto valore indicativo per gli interventi previsti dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853, e per la ubicazione delle grandi infrastrutture nonchè dei servizi di interesse regionale. (1)
Si rimanda all'art. 8 della L.R. 65/81: "Piani territoriali di coordinamento".
L'art. 7 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è così sostituito:
"Il parere della Soprintendenza ai monumenti previsto per l'approvazione degli strumenti urbanistici e dei piani di lottizzazione deve essere richiesto solo per i comuni il cui territorio sia soggetto ai vincoli discendenti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497".
L'art. 40 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è così sostituito:
"L'obbligo di dotare gli edifici accessibili dalle vie carrabili di parcheggi, ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è stabilito all'atto del rilascio della licenza di costruzione con una dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati allo scopo. (1)
"Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone A e B la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a metà rispetto a quella prescritta dal sopracitato art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765".
Ai sensi dell'art. 26, u.c. della Legge 28/02/85, n. 47 nel testo recepito dell'art. 9 della L.R. 37/85, le superfici destinate a parcheggio costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.
All'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, sono aggiunti i seguenti comma:
"Al predetto servizio è preposto un ispettore regionale tecnico da nominare tra i dirigenti tecnici che abbiano superato i concorsi di cui alla legge regionale 8 febbraio 1969, n. 1, e che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 19 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.
"Conseguentemente, l'organico di ispettore regionale tecnico di cui alla tabella G annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, viene elevato a due unità".
Per le finalità previste dall'art. 25 della presente legge è autorizzato il limite venticinquennale di spesa di lire 750 milioni.
All'onere ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 dello stato di previsione del bilancio della Regione per l'esercizio 1972, utilizzabili a norma della legge 27 dicembre 1968, n. 36.
In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'anno finanziario 1972 è modificato come segue:
Spese in conto capitale
Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Oggetto del provvedimento Importo dell'onere (in milioni di lire) - Partita che si riduce: Interventi nei settori dell'agricoltura dei lavori pubblici (in meno) 750,- - Partita che si aggiunge: Integrazioni e modifiche della legge 31 marzo 1972, n. 19, e nuove norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa 750,-All'onere ricadente negli esercizi successivi si provvede utilizzando parte del maggiore gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.