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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1973, n. 3

G.U.R.S. 15 febbraio 1973, n. 8

Provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973. (1)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al 22/1974 e annotato al 7/5/1976)

(1)

Vedi D.P. 16/02/73, n. 10/A: "Determinazione dei comuni colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, ai fini dell'applicazione della legge 12 febbraio 1973, n. 3" e successive modifiche.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano nel territorio dei comuni colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973; detti comuni saranno determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Giunta regionale, sulla scorta della entità dei danni verificatisi nelle diverse località, ripartisce con decreto tra i comuni indicati nel precedente art. 1 le somme previste nell'articolo 27 per le finalità di cui agli articoli 19, 20 lettera a), 24 e 25; ripartisce, altresì, tra le province le somme di cui all'art. 20 lettera b).

Entro i successivi venti giorni i consigli comunali e provinciali interessati deliberano il programma di utilizzazione delle somme loro attribuite.

Titolo I

Agricoltura

Art. 3

(1)

La concessione dei prestiti agrari di cui all'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è estesa alle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche verificatesi nel dicembre 1972 - gennaio 1973.

Per la concessione di tali provvidenze, si prescinde dalla dichiarazione ministeriale dei caratteri di eccezionalità prevista dall'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

A modifica di quanto previsto dalla vigente legislazione, per i prestiti di cui al presente articolo, è concesso un preammortamento fino a un anno, restando a carico dei beneficiari la sola quota di interessi dagli stessi dovuta.

Le aziende che fruiscono di analoghe provvidenze derivanti da leggi dello Stato per gli eventi di cui all'art. 1, sono escluse dai benefici previsti dal presente articolo.

(1)

Gli interventi previsti dal presente articolo sono stati rifinanziati con l'art. 1 della L.R. 47/73 e con l'art. 4 della L.R. 22/74.

Art. 4

(abrogato dall'art. 3 della L.R. 22/74)

Art. 5

Alle operazioni di credito di cui alla legge regionale 11 aprile 1972, n. 27 e a quelle previste dalla presente legge si applicano le modalità contenute nell'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

L'art. 6 della citata legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è abrogato.

Art. 6

(1)

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 22/73)

Ai coltivatori diretti (affittuari, enfiteuti, assegnatari, pastori, piccoli proprietari, coloni e mezzadri), singoli o associati, nonchè ai proprietari di aziende agricole che per la normale coltivazione e per l'allevamento ed il governo del bestiame richiedono complessivamente non più di duemila giornate lavorative annue, è concessa una sovvenzione fino all'ammontare di lire 500 mila, per risarcimento dei danni compresi quelli per il prodotto perduto.

Alla concessione, liquidazione e pagamento della sovvenzione, da effettuarsi contestualmente, e con le modalità di cui all'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, provvede l'Ispettorato provinciale della agricoltura, sulla base dell'accertamento dei danni, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte degli interessati.

Nel caso delle domande già presentate, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il termine utile per la presentazione delle domande da parte degli interessati scade in ogni caso il 30 giugno 1973.

Nel caso di concessione, per gli stessi fini, di provvidenze derivanti da leggi regionali o statali, l'importo della sovvenzione di cui al presente articolo sarà dedotto dall'ammontare delle provvidenze stesse con versamento nel bilancio regionale. (2)

(1)

Per la concessione della sovvenzione prevista dall'articolo annotato si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 2 e seguenti della L.R. 47/73.

(2)

Ai fini dell'applicazione del comma annotato si rimanda all'art. 51, comma 2, della L.R. 36/76.

Art. 7

Per il ripristino dell'efficienza della viabilità rurale di uso pubblico è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni.

Alla progettazione ed esecuzione delle opere si provvede mediante concessioni all'Ente di sviluppo agricolo, alle Amministrazioni provinciali, ai Comuni, ai Consorzi di bonifica e di bonifica montana.

Art. 8

Per i lavori indicati nell'articolo precedente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale, approva con decreto il programma delle opere ed i relativi importi.

Entro i quaranta giorni successivi gli enti interessati redigono i progetti esecutivi.

Per i progetti d'importo inferiore a lire 100 milioni, in deroga alle vigenti disposizioni, il parere tecnico è espresso da singoli membri tecnici appartenenti al comitato tecnico amministrativo previsto dalla legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, all'uopo incaricati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Entro quaranta giorni dalla data in cui è stato reso il parere tecnico prescritto, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste emana il provvedimento di approvazione tecnica ed amministrativa, nonchè di concessione agli enti interessati.

Art. 9

Per le finalità indicate nell'art. 8 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, ivi compresi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei boschi, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni.

Art. 10

Il parere tecnico sulle perizie relative ai lavori di cui al precedente art. 9 fino all'importo di lire 100 milioni è espresso, in deroga alle vigenti disposizioni, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio.

I lavori di rimboschimento e di manutenzione ordinaria e straordinaria fino all'importo di lire 100 milioni sono eseguiti in economia diretta.

Per le opere costruttive connesse ai rimboschimenti d'importo sino a 30 milioni può procedersi all'esecuzione mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 67 del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 11

L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad assumere a carico del proprio bilancio gli oneri relativi agli interventi con i propri mezzi meccanici a favore dei coltivatori diretti e dei proprietari di piccole aziende per il ripristino della viabilità poderale e delle strutture aziendali danneggiate dalle alluvioni del dicembre 1972 - gennaio 1973.

Art. 12

Per sopperire alle maggiori esigenze di servizio degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, l'Ente di sviluppo agricolo è tenuto a distaccare proprio personale presso gli ispettorati stessi.

Le spese per le competenze principali ed accessorie, compreso il trattamento di missione eventualmente spettante, rimangono a carico dell'Ente di sviluppo agricolo.

Art. 13

L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad anticipare, sulle proprie disponibilità di cassa, il pagamento delle integrazioni comunitarie sul prezzo dei prodotti, nelle more del relativo accreditamento da parte dello Stato.

Art. 14

(1)

Allo scopo di promuovere un immediato utilizzo della manodopera disoccupata e nel contempo favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole colpite dalle alluvioni e ricadenti nel territorio dei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi, nella misura massima del 50 per cento, per le spese di manodopera assunta nel periodo fino al 30 settembre 1973 ed inerente ai lavori di carattere straordinario per la riparazione dei danni e per la manutenzione straordinaria.

La concessione del contributo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) autorizzazione preventiva da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sulla base delle istanze presentate dalle aziende;

b) assunzione della manodopera tramite le commissioni comunali di collocamento;

c) corresponsione dei salari previsti dai vigenti contratti collettivi.

Alla liquidazione del contributo provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura cui saranno accreditate le somme, sulla scorta della documentazione prodotta dagli interessati in base alle vigenti disposizioni di legge sul collocamento, attestante anche il rispetto delle prescrizioni stabilite nelle precedenti lettere b) e c).

Le domande, laddove si tratti della esecuzione di opere interessanti più aziende, possono essere presentate da conduttori associati o collettivamente da più conduttori.

(1)

Si sensi dell'art. 7 della L.R. 47/73 per le autorizzazioni già concesse dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, il termine per l'effettivo impiego della manodopera è prorogato al 31 gennaio 1974.

Titolo II

Industria e commercio

Art. 15

L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a corrispondere agli istituti ed aziende di credito l'ammontare degli interessi di mora relativi alla rata - con scadenza 31 dicembre 1972 o primo gennaio 1973 il cui pagamento sia stato prorogato - dei mutui concessi in base a leggi agevolative nazionali o regionali, alle imprese industriali e commerciali piccole e medie, nonchè agli artigiani che abbiano contratto mutui e prestiti, operanti nelle zone danneggiate per effetto delle calamità naturali e delle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi in Sicilia nei mesi di dicembre 1972 e gennaio 1973.

Per le aziende industriali e commerciali che abbiano già provveduto al pagamento della anzidetta rata il beneficio sarà accordato mediante una decurtazione della rata successiva con scadenza 30 giugno 1973 o 1° luglio 1973, di una somma corrispondente agli interessi di mora che avrebbero fatto carico all'Amministrazione regionale ove si fosse applicata la moratoria di cui al primo comma.

Le somme di competenza per interessi di mora o per contributi di rata saranno direttamente corrisposte dall'Amministrazione regionale agli Istituti finanziari, nella misura che sarà dagli stessi comunicata, entro e non oltre il 30 giugno 1973 o il 1° luglio 1973.

Art. 16

L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere alle imprese industriali piccole e medie danneggiate per effetto delle calamità naturali di cui alla presente legge, un contributo per la ricostruzione e la riattivazione delle aziende e per la ricostituzione delle scorte di esercizio distrutte.

Il contributo è determinato nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'importo del danno accertato e viene erogato con le modalità previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, al netto delle somme eventualmente ricevute allo stesso titolo dalle imprese beneficiarie in virtù di norme statali.

Art. 17

Il fondo previsto dall'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 800 milioni per gli scopi di cui all'art. 23 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27. Gli Istituti ed aziende di credito mutuanti soddisferanno in via prioritaria le richieste avanzate dalle imprese le cui attrezzature siano state danneggiate dalle calamità e dalle alluvioni di cui alla presente legge.

A tal fine, le imprese interessate, entro 30 giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge, ad integrazione della documentazione prescritta, devono presentare agli istituti mutuanti una dichiarazione del Sindaco del Comune competente per territorio, dalla quale risulti che l'azienda è stata distrutta o gravemente danneggiata dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Sicilia nei mesi di dicembre 1972 e gennaio 1973.

Art. 18

A favore degli artigiani e dei piccoli commercianti che hanno subito distruzioni o gravi danneggiamenti alle attrezzature e alle scorte a seguito delle calamità di cui alla presente legge, è concesso un contributo non superiore al 50 per cento del valore delle scorte e comunque non superiore a lire 400 mila; tale contributo sarà decurtato delle somme eventualmente ricevute allo stesso titolo dai beneficiari in virtù di norme statali.

L'erogazione del contributo ha luogo a mezzo della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio, su domanda degli interessati da presentarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del Sindaco del Comune nel quale è ubicata l'azienda artigiana o commerciale, comprovante che l'azienda stessa ha subito gravi perdite alle attrezzature ed alle scorte.

I fondi occorrenti sono accreditati dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio ai presidenti delle Camere di commercio competenti per territorio.

Art. 19

(1)

A favore dei pescatori singoli o associati, le cui imbarcazioni per la pesca costiera siano state distrutte o danneggiate dalle calamità di cui alla presente legge, è concesso un contributo fino al 70 per cento dei danni subiti e comunque per un importo non superiore a lire 300 mila.

Le suddette provvidenze sono estese anche alle attrezzature utilizzate per la pesca.

Alla erogazione dei contributi a favore dei singoli beneficiari provvede il Comune competente al quale verranno accreditate con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio le relative somme.

La domanda per la erogazione del contributo è rivolta al Sindaco e va corredata dalla certificazione dei danni rilasciata dalla Capitaneria di porto.

(1)

Relativamente al contributo di cui al presente articolo si rimanda all'art. 1 della L.R. 13/73 e all'art. 22 della L.R. 60/74.

Titolo III

Opere pubbliche

Art. 20

Per l'esecuzione di lavori urgenti nel settore delle opere pubbliche è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni, destinata a:

a) lavori urgenti di consolidamento, di riparazione, sistemazione e miglioramento anche a carattere definitivo di strade esterne ed interne, acquedotti, fognature, servizi del sottosuolo, opere igieniche, impianti di illuminazione, edifici pubblici e di culto, scuole, ospedali, nonchè per la costruzione di canali di gronda a difesa di abitati;

b) lavori urgenti di riparazione, sistemazione e miglioramento di strade provinciali;

c) lavori urgenti di riparazione di alloggi popolari danneggiati.

Art. 21

All'attuazione delle opere di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 20 provvedono i Comuni e le Province per le opere di rispettiva competenza con le modalità indicate negli artt. 21 e 22 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

Il decreto di finanziamento previsto dal sesto comma dell'art. 21 della citata legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, viene emesso entro 30 giorni dalla ricezione dei progetti debitamente approvati.

Art. 22

Gli enti proprietari di alloggi popolari provvedono, tramite gli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, alla riparazione degli alloggi danneggiati di cui alla lettera c) del precedente art. 20 con la procedura di somma urgenza prevista dall'articolo 70 del regolamento per la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori pubblici approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici autorizza la esecuzione dei lavori con la procedura di cui al comma precedente entro il limite di lire 20 milioni.

Per il rimborso delle spese di progettazione, direzione ed amministrazione si applica l'art. 11 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23.

Art. 23

(1)

Nei Comuni di Agira, Nicosia e Troina dove le alluvioni del dicembre 1972 - gennaio 1973 hanno provocato danni ad abitazioni ed edifici pubblici per cui risultano già emesse ordinanze di demolizione, la edificazione, limitatamente a nuovi edifici da realizzare a carico totale o parziale dello Stato o della Regione, avverrà in zone prescelte dall'ufficio del Genio civile sulla base di indagini geologiche.

Gli interventi di cui al primo comma dovranno formare oggetto di un piano di utilizzazione urbanistica redatto dal Comune in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, con il limite di densità fondiaria fino a metri cubi 3 per metro quadrato.

Il piano di utilizzazione urbanistica sarà adottato dal Consiglio comunale e costituirà variante agli strumenti urbanistici vigenti.

L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere da eseguire.

Per le espropriazioni delle aree comprese nelle zone di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(1)

Con l'art. 8 della L.R. 47/73 le disposizioni contenute nell'articolo annotato sono estese al Comune di Regalbuto.

Per la localizzazione degli interventi previsti dal presente articolo vedi l'art. 3 della L.R. 58/76.

Art. 24

Per l'esecuzione di lavori urgenti di riparazione agli impianti ed attrezzature sportive ed infrastrutture turistiche è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

All'attuazione delle suddette opere si provvede con le modalità previste dall'art. 21 della presente legge.

Titolo IV

Provvidenze varie

Art. 25

A favore delle famiglie rimaste senza tetto in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla presente legge viene erogato un sussidio di lire 600 mila da pagarsi in due annualità. Alla erogazione dei sussidi a favore dei singoli beneficiari provvede il Comune al quale verranno accreditate, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, le relative somme.

Art. 26

Per il corrente esercizio finanziario il contributo previsto dalla lettera b) del n. 4 dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, concernente l'Istituto regionale per il credito alle cooperative, è aumentato di lire 200 milioni.

Titolo V

Autorizzazione di spesa

Art. 27

Per le finalità di cui ai sottoelencati articoli della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 46.250 milioni da iscrivere quanto a lire 37.540 milioni nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso e successivi, e quanto a lire 8.710 milioni nel bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1973 giusta la ripartizione per ciascuno degli articoli stessi risultante dalla seguente tabella:

(tabella sostituita da quella riportata all'art. 1 della L.R. 14/73)

 STANZIAMENTI BILANCIO (in milioni di lire) DELLA REGIONE Anni finanziari 1973 1974 1975 1976 1977 Totali - Agricoltura Art. 3 370 370 370 370 370 1.850 Art. 6 15.000 15.000 Art. 7 3.500 3.500 Art. 9 3.500 3.500 Art. 14 2.000 2.000 - Industria e commercio Art. 15 500 500 Art. 16 600 600 Art. 17 800 800 Art. 18 200 200 Art. 19 300 300 - Lavori pubblici Art. 20 (parte) 7.290 7.290 Art. 22 200 200 Art. 24 600 600 - Provvidenze varie Art. 25 1.000 1.000 Art. 26 200 200 Totali 36.060 370 370 370 370 37.540

BILANCIO DEL FONDO
 DI SOLIDARIETA'
   NAZIONALE
 Art. 20 (parte) 8.710 8.710 Totale generale 44.770 370 370 370 370 46.250
Art. 28

(modificato dall'art. 2 della L.R. 14/73)

All'onere di lire 37.540 milioni a carico del bilancio della Regione si fa fronte:

1) quanto a lire 36.060 milioni ricadenti nell'anno finanziario in corso:

a) mediante utilizzazione di lire 12.000 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1973;

b) mediante utilizzazione di lire 2.925 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20912 del bilancio per l'anno finanziario 1973;

c) mediante utilizzazione di lire 1.819 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1972;

d) mediante utilizzazione di lire 926 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20912 del bilancio per l'anno finanziario 1972;

e) mediante utilizzazione di lire 18.390 milioni a valere sull'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1971, con il rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario stesso;

2) quanto a lire 370 milioni, ricadenti in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977, utilizzando parte della spesa autorizzata per gli esercizi stessi con la legge regionale 11 novembre 1970, n. 47.

All'onere di lire 8.710 milioni a carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso si provvede:

a) con la riduzione di lire 1.500 milioni della spesa autorizzata con l'art. 1, n. 9 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 e successiva integrazione;

b) con la riduzione di lire 2.000 milioni della spesa autorizzata con l'art. 13 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48;

c) con la riduzione di lire 2.000 milioni della spesa autorizzata con l'art. 1, n. 2, lettera f) della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 e successiva integrazione;

d) con l'utilizzazione di lire 3.210 milioni derivanti dal maggiore accertamento dell'entrata del capitolo 2101 del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1972.

Art. 29

In dipendenza del precedente articolo 28, n. 1, lettere a) e c) l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 e quello per l'anno finanziario 1972, sono rispettivamente modificati come appresso:

a) elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno
   finanziario 1973:
                             SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap. 20911 - "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso".
 Oggetto del provvedimento
                                                        Importo dell'onere
                                                       (in milioni di lire)
Partita che si elimina:
- Interventi nei settori dell'agricoltura
  e dei lavori pubblici                                       6.000,-
Partita che si riduce:
- Interventi nel settore dell'industria
  e del commercio (in meno)                                   6.000,-
Partita che si aggiunge:
- Provvedimenti per interventi di urgenza
  nelle zone colpite dalle alluvioni
  del dicembre 1972 e gennaio 1973                           12.000,-
b) elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno
   finanziario 1972:
                             SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap. 20911 - "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso".
 Oggetto del provvedimento
                                                        Importo dell'onere
                                                       (in milioni di lire)
Partita che si riduce:
- Interventi nel settore della pubblica
  istruzione (in meno)                                          399,-
Partita che si elimina:
- Interventi nel settore della sanità                         1.420,-
Partita che si aggiunge:
- Provvedimenti per interventi di urgenza nelle
  zone colpite dalle alluvioni del dicembre
  1972 e gennaio 1973                                         1.819,-

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO VI

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 22

Art. 30

L'art. 6 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 22, è sostituito dal seguente:

"I contratti biennali di affitto sono stipulati dal sindaco.

"Il canone di affitto per vano legale non può in nessun caso risultare superiore al più alto canone praticato nella provincia dall'Istituto autonomo per le case popolari al lordo dei contributi erariali maggiorato del dieci per cento.

"Il dieci per cento del contributo concesso al Comune sarà dallo stesso accantonato per provvedere alle opere di manutenzione e di ripristino delle abitazioni alla cessazione del rapporto di locazione".

Art. 31

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano nei Comuni contemplati dalla predetta legge regionale 5 aprile 1972, n. 22.

Art. 32

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 febbraio 1973.

GIUMMARRA