
LEGGE REGIONALE 31 marzo 1972, n. 19
G.U.R.S. 1° aprile 1972, n. 15
Primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 3/2024)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 1 della L.R. 21/73, integrato dall'art. 15 della L.R. 8/75, integrato e modificato dall'art. 14, commi 1 e 3, della L.R. 21/85, integrato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 30/90, modificato e integrato dall'art. 29, commi 1, 2 e 3, della L.R. 10/93, modificato dall'art. 18 della L.R. 4/96, modificato e integrato dall'art. 13 della L.R. 22/96 e abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, nel testo sostituito dall'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
(sostituito dall'art. 2 della L.R. 21/73, modificato dall'art. 54 della L.R. 34/78, sostituito dall'art. 14, comma 4, della L.R. 21/85 e integrato dall'art. 29, comma 4, della L.R. 10/93 e abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, nel testo sostituito dall'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
(modificato dall'art. 18 della L.R. 30/90 e abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, nel testo sostituito dall'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
(modificato dall'art. 23 della L.R. 21/85, nel testo sostituito dall'art. 54 della L.R. 10/93)
(articolo implicitamente abrogato) (1)
L'articolo annotato è da ritenere implicitamente abrogato per effetto delle abrogazioni operate dalla L.R. 7/2002 di tutte le norme in esso confluite e per l'istituzione dei nuovi organismi previsti dalla stessa L.R. 7/2002 che ha recepito la legge 109/94 con modifiche.
Il limite di importo stabilito dall'art. 16 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, è elevato a L. 200.000.000.
(integrato dall'art. 32 della L.R. 21/73)
Il servizio tecnico dell'urbanistica previsto dalla tabella A annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti attribuiscono alla sezione urbanistica compartimentale, ad eccezione del parere previsto dall'art. 32, terzo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che è demandato alla competente commissione edilizia comunale. (1)
Al predetto servizio è preposto un ispettore regionale tecnico da nominare tra i dirigenti tecnici che abbiano superato i concorsi di cui alla legge regionale 8 febbraio 1969, n. 1, e che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 19 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.
Conseguentemente, l'organico di ispettore regionale tecnico di cui alla tabella G annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, viene elevato a due unità.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 2/78, le attribuzioni del Servizio tecnico dell'urbanistica sono svolte dalla Direzione regionale dell'urbanistica.
(sostituito dall'art. 30 della L.R. 21/73)
Il parere della Soprintendenza ai monumenti previsto per l'approvazione degli strumenti urbanistici e dei piani di lottizzazione deve essere richiesto solo per i comuni il cui territorio sia soggetto ai vincoli discendenti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Il secondo comma dell'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente:
"Prima di eseguire la registrazione la Ragioneria accerta la giusta imputazione della spesa al bilancio nonchè l'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo".
Il disposto dell'articolo unico del decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036, non si applica alle Ragionerie centrali dell'Amministrazione regionale.
(integrato dall'art. 5 della L.R. 21/73 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. a), della L.R. 12/2011)
Per la realizzazione dei programmi costruttivi previsti dagli artt. 31 e 32 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, e dall'art. 21 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 4, non si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
(modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 2/92)
Per le opere di competenza di enti pubblici regionali, locali e istituzionali e dei consorzi le somme che si prevede debbano essere pagate entro l'esercizio sono accreditate a favore del legale rappresentante dei predetti enti presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.
La valuta relativa va calcolata dal giorno successivo all'effettuazione delle singole operazioni.
Gli interessi sulle giacenze, al netto delle spese di gestione, vengono versati annualmente in entrata al bilancio della Regione.
L'art. 14 della L.R. 21/73 ha individuato in via eccezionale un'ipotesi di non applicabilità della presente disposizione.
All'esecuzione di tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate dall'Amministrazione regionale si provvede anche a mezzo di concessione ai comuni, alle amministrazioni provinciali, ai consorzi e loro associazioni, agli enti pubblici, a società a partecipazione maggioritaria di enti pubblici regionali e nazionali o di enti locali.
Si applicano alle concessioni le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, e nell'art. 11 della presente legge.
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Le norme contenute nell'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, modificato dall'art. 17 del decreto legislativo del Presidente della Regione 12 luglio 1952, n. 11, sono estese agli interventi previsti dalla legge regionale 10 ottobre 1969, numero 37.
La misura del contributo previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 ottobre 1969, n. 37, può essere elevata fino all'8,687 per cento.
All'assegnazione e riassegnazione degli alloggi popolari costruiti con il finanziamento a totale carico o col contributo della Regione, ad eccezione di quelli realizzati dalle cooperative per i loro soci, si provvede in ogni caso a norma dell'art. 35 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, salvo che il relativo procedimento non sia stato già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.
(modificato dall'art. 18 della L.R. 10/74, nel testo sostituito dall'art. 16 della L.R. 8/75, dall'art. 17, u.c. della L.R. 21/85 e abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. a), della L.R. 12/2011)
(modificato dall'art. 21, comma 3, lett. b), della L.R. 47/77)
Alla erogazione dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad integrazione di quelli stabiliti dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31 e successive modificazioni e aggiunte, l'Amministrazione regionale provvede sulla scorta del solo decreto di approvazione e finanziamento statale dell'opera, senza alcuna altra formalità. La misura del contributo è pari alla differenza tra l'importo del progetto approvato e l'ammontare del contributo statale, aumentata del sei per cento dell'importo complessivo dell'opera, per spese tecniche. Le somme relative vengono interamente accreditate agli enti locali all'atto della emissione del decreto di contributo.
Per la erogazione dei contributi stabiliti dalla legge regionale 4 dicembre 1954, n. 44 e successive modifiche e aggiunte, integrativi di quelli concessi dallo Stato ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184 e successive modifiche e aggiunte, l'Amministrazione regionale provvede con le stesse modalità indicate nel comma precedente. La misura del contributo è pari alla differenza tra la rata di ammortamento del mutuo e l'importo del contributo statale.
Il limite di spesa indicato nell'art. 22 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, è elevato a L. 50.000.000.
Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali e distrettuali delle foreste, entro i limiti di spesa annualmente autorizzati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, possono consentire, nelle more della emanazione dei provvedimenti formali di concessione dei contributi, l'inizio delle opere di miglioramento fondiario previste dalle leggi sulla bonifica e sulla bonifica montana.
Le domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, sussidiabili a norma della vigente legislazione, di importo non superiore a lire due milioni, vanno presentate, unitamente alle relative fatture di acquisto, ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali, previo accertamento della idoneità tecnica delle macchine stesse in riferimento alle esigenze dell'azienda ed all'uso a cui vengono destinate, provvedono alla concessione del contributo ed alla relativa liquidazione.
Le domande previste nel comma precedente vanno presentate, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di emissione della fattura.
La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle opere di competenza dello Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Le attribuzioni e le competenze in atto esercitate dall'ispettorato agrario regionale in applicazione della vigente legislazione nazionale o regionale sono devolute all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il quale le esercita a mezzo dei propri organi.
L'ispettorato agrario regionale è soppresso.
Il secondo ed il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, sono sostituiti dal seguente:
"Le deliberazioni diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione non vengono respinte dall'Assessore".
L'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, a norma dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, e successive modifiche, e la approvazione di stralci di piani zonali, a norma del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 26, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza, a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive aggiunte e modificazioni, per le singole opere comprese nei piani o negli stralci di piani approvati.
(modificato dall'art. 57, comma 4, della L.R. 3/2024)
L'Ente di sviluppo agricolo, per la progettazione e per l'esecuzione delle opere da realizzare a carico del proprio bilancio e di quelle previste nei programmi di intervento approvati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, può avvalersi degli enti locali e dei consorzi di bonifica per le opere ricadenti nei rispettivi comprensori, a mezzo di concessioni e subconcessioni.
La concessione è obbligatoria in favore degli enti locali quando si tratti di acquedotti. Se tali opere ricadono nel territorio di più comuni, la concessione viene fatta dall'amministrazione provinciale maggiormente interessata per territorio.
Le disposizioni previste dall'art. 11 della presente legge si applicano alle opere date in concessione ai sensi dei precedenti commi.
Per la realizzazione delle opere di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede ad accreditare l'intera somma necessaria alla realizzazione delle opere previste nel programma dallo stesso approvato in favore dell'Ente di sviluppo agricolo presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.
La valuta relativa va calcolata dal giorno successivo all'effettuazione delle singole operazioni.
Gli interessi sulle giacenze, al netto delle spese di gestione, vengono versati annualmente in entrata al bilancio della Regione.
Il parere favorevole espresso dal comitato tecnico-amministrativo previsto dalle leggi regionali 30 giugno 1969, n. 26 e 8 marzo 1971, n. 5, sui progetti di opere di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo costituisce provvedimento di approvazione degli stessi progetti.
L'approvazione prevista al comma precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.
Alle procedure espropriative si applicano le disposizioni del titolo I della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 26 e dall'art. 18 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, gli oneri relativi all'attività del comitato tecnico amministrativo o quanto altro necessario per il suo funzionamento sono posti a carico del bilancio della Regione.
Il secondo periodo del quinto comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è sostituito dal seguente:
"Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore generale o del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione".
Il termine per la ultimazione delle costruzioni previsto nel settimo comma del predetto art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, viene elevato da due a quattro anni dalla data di rilascio della licenza edilizia.
L'art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"I comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale dovranno dotarsi di un programma di fabbricazione che disciplini tutto il territorio comunale prevedendo la divisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con la precisazione dei tipi edilizi da adottarsi per ciascuna zona e con l'indicazione degli spazi riservati alle attrezzature scolastiche, sanitarie, al verde pubblico, ai parcheggi e a sedi stradali.
L'efficacia dei vincoli da apporre sulla proprietà privata è fissata in cinque anni dalla data di approvazione del programma di fabbricazione".
I programmi di fabbricazione possono essere attuati anche a mezzo di piani particolareggiati, ai quali si applicano le disposizioni degli articoli da 13 a 17 incluso della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.
(sostituito dall'art. 28 della L.R. 21/73, nel testo modificato dall'art. 21, commi 1 e 2, della L.R. 71/78)
L'art. 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291, è sostituito dalle disposizioni contenute nel presente articolo.
Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione l'edificazione resta soggetta alle delimitazioni contenute nell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, fino alla data di presentazione dei relativi piani all'Assessorato regionale dello sviluppo economico.
A partire da quest'ultima data l'edificazione si svolgerà in conformità delle previsioni dei piani adottati con le seguenti limitazioni:
I) Zone territoriali omogenee "A"
Sono consentite operazioni di risanamento e trasformazioni conservative nel rispetto delle norme contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, anche a mezzo di singole licenze.
Le aree libere resteranno inedificate sino all'approvazione degli strumenti urbanistici.
Nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati o adottati e presentati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, l'edificazione nelle aree libere può avvenire a mezzo di singole concessioni.
II) Zone territoriali omogenee "B" (1)
Qualora le previsioni dei piani adottati consentono trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti nonchè l'utilizzazione di lotti interclusi a scopo residenziale che abbiano una superficie non superiore a metri quadrati mille, il Sindaco può autorizzare le suddette opere con singole licenze, anche senza la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, nel rispetto dei limiti di densità previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519.
Nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti o nelle frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti, nei casi previsti dal precedente comma e per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a metri quadrati 120, la densità edilizia fondiaria massima sarà di mc/mq. 9 e l'altezza massima di ml. 11.
Per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq 120 e non superiore a mq 200 il volume massimo consentito è di mc 1000, ferma restando l'altezza massima di ml. 11.
Nei suddetti comuni e frazioni l'edificazione è consentita nel preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto 2) dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519.
In tutti i comuni, nelle rimanenti aree inedificate l'attività edilizia delle zone B è subordinata alla preventiva approvazione dei piani di lottizzazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche, redatti in conformità delle previsioni del piano adottato.
III) Zone territoriali omogenee "C"
L'edificazione è subordinata alla approvazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche, dei piani di lottizzazione redatti in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico adottato.
Sono vietate, sino all'approvazione degli strumenti urbanistici, lottizzazioni che ricadono in zone di particolare interesse paesistico ed ambientale o che interessino aree boschive oppure distanti dalle battige meno di ml. 200.
IV) Zone territoriali omogenee "D"
L'edificazione è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione, in conformità delle previsioni del piano adottato.
V) Zone territoriali omogenee "E"
L'edificazione è consentita a mezzo di singole licenze nel rispetto della densità fondiaria di mc./mq. 0,03.
Le disposizioni contenute nei punti I e II del presente articolo si applicano anche nei comuni che abbiano adottato lo strumento urbanistico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che siano già dotati di piano regolatore o di programma di fabbricazione approvati.
Le varianti ai piani regolatori o ai programmi di fabbricazione, non ancora approvati, di adeguamento alle prescrizioni contenute nel capo IV della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, non necessitano di preventiva autorizzazione e diventano operanti, con le limitazioni previste dal presente articolo, a partire dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale per lo sviluppo economico.
Sono fatte comunque salve le norme dei piani regolatori generali approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.
La presente disposizione è stata parzialmente modificata, ancorchè con una formula generica, dall'art. 21, commi 3 e 5, della L.R. 71/78.
(sostituito dall'art. 31 della L.R. 21/73)
L'obbligo di dotare gli edifici accessibili dalle vie carrabili di parcheggi, ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è stabilito all'atto del rilascio della licenza di costruzione con una dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati allo scopo. (1)
Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone A e B la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a metà rispetto a quella prescritta dal sopracitato art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Ai sensi dell'art. 26, u.c. della Legge 28/02/85, n. 47 nel testo recepito dell'art. 9 della L.R. 37/85, le superfici destinate a parcheggio costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.
Solo al fine dell'assegnazione delle aree, nei comuni soggetti a trasferimento parziale colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, il piano particolareggiato di ristrutturazione dei vecchi centri abitati è operante subito dopo l'adozione dello stesso da parte dei consigli comunali.
All'art. 5 dell'ordinamento degli enti locali (D.L.P 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
"Gli uffici comunali possono svolgere, altresi', funzioni ed adempimenti delegati dallo Stato per la progettazione e la esecuzione di opere pubbliche finanziate a totale carico del bilancio statale".
L'art. 23 dell'ordinamento degli enti locali (D.L.P 6/55) predetto è modificato come segue:
"Sono estese al libero consorzio, in quanto applicabili, le disposizioni del secondo comma dell'art. 5 e degli artt. 9 e 10".
Dopo il secondo comma dell'art. 80 dell'ordinamento degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi:
"Il controllo di legittimità sulle deliberazioni di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi a norma di legge viene esercitato dal presidente della commissione.
La disciplina prevista dal precedente comma si applica anche alle deliberazioni di mera esecuzione dichiarate immediatamente esecutive a norma del primo comma dell'articolo seguente".
Dopo il primo comma dell'art. 91 dell'ordinamento degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente altro:
"Quando si tratta di strumenti urbanistici, l'Assessore vi provvede comunque, decorsi tre mesi dal deposito degli elaborati del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, ovvero decorsi tre mesi dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 9, capoverso, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni".
Le sedute del comitato tecnico-amministrativo regionale previsto dall'art. 1 della presente legge, nonchè quelle del comitato tecnico-amministrativo previsto dalla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26, modificato con l'art. 14 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, e del comitato previsto dall'art. 16 della medesima legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, hanno luogo almeno una volta al mese.
(modificato dall'art. 16 della L.R. 21/73)
Le somme che residuano sugli stanziamenti disposti con l'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 22, e con l'articolo 14, lettera e), della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, in conseguenza di economie realizzate o della decadenza prevista dall'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, cui rinviano le leggi suddette, sono utilizzate dall'Assessore per i lavori pubblici per la esecuzione di opere appartenenti alle categorie indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge regionale 25 luglio 1969, n. 22.
Le disponibilità risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle assegnazioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 37, sono utilizzate per le finalità indicate nella lettera c) dell'art. 3 della stessa legge.
Alla ricostituzione degli organi tecnico-amministrativi secondo le disposizioni dei precedenti articoli si provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti, gli organi in carica continuano ad esercitare le attribuzioni di competenza in conformità alle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione della presente legge.
Il preambolo dei provvedimenti che comportano impegni di spesa a carico del bilancio della Regione dovrà indicare esclusivamente gli elementi indispensabili per la determinazione della spesa e la individuazione degli atti connessi.