
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. 57
G.U.R.S. 4 gennaio 1975, n. 1
Nuovi provvedimenti per potenziare gli uffici tecnici dei comuni delle zone terremotate
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 90/1977)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per l'espletamento delle funzioni proprie degli uffici tecnici comunali e per l'assistenza tecnica ai terremotati, i comuni di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, sono autorizzati ad assumere nel proprio organico, e, indipendentemente dai limiti di età, con atto deliberativo consiliare, i tecnici di cui alle leggi regionali 18 luglio 1968, n. 20, e 3 marzo 1972, n. 6.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 90/77)
Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1974 transita di diritto nei ruoli organici del comune di appartenenza.
---------------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 90/77.
A decorrere dal 1° gennaio 1975, il trattamento giuridico ed economico spettante ai tecnici di cui agli articoli precedenti (ingegneri e geometri), è equiparato, rispettivamente, allo stipendio iniziale del personale direttivo e del personale di concetto dei comuni stessi di appartenenza.
Il servizio prestato dai tecnici nei comuni terremotati è valutato ai fini della carriera e costituisce titolo preferenziale per i concorsi pubblici banditi dagli enti locali siciliani e dalla Regione.
Le spese relative al personale di cui al precedente art. 1, nei limiti di lire 250 milioni annui, sono poste a carico della Regione sino al 1980.
L'Assessorato regionale degli enti locali liquiderà, a ciascun comune, le somme spettanti, previa dimostrazione delle spese sostenute.
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni.
All'onere di lire 250 milioni ricadente nell'esercizio 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.
Per gli esercizi successivi al 1975 si provvede con il maggiore gettito delle entrate tributarie.