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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1974, n. 47

G.U.R.S. 31 dicembre 1974, n. 62

Estensione agli enti locali della Regione Siciliana della legge 26 aprile 1974, n. 169, sulla indennità di carica agli amministratori delle province e dei comuni.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 77/1980)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.

Art. 1

(modificato dall'art. 7 della L.R. 77/80)

L'applicazione delle norme di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 169, è estesa agli amministratori ed ai consiglieri dei comuni e delle province della Regione, con la sostituzione del vice sindaco in luogo dell'assessore delegato e dell'assessore anziano.

Restano ferme le disposizioni più favorevoli previste dalla legge regionale 30 luglio 1973, n. 33.

La misura di lire 70 mila indicata nell'art. 1 della predetta legge regionale è elevata a lire 100 mila.

------------------------ (comma abrogato) (1)

------------------------ (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 77/80.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.

Art. 2

Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi regionali 9 ottobre 1954, n. 36, 4 aprile 1960, n. 9, 7 ottobre 1964, n. 20, e 11 aprile 1969, n. 9.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 1974.

BONFIGLIO