Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 1 agosto 1974, n. 30

G.U.R.S. 3 agosto 1974, n. 37

Nuove norme sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 1/1976 e annotato al 29/12/1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'ulteriore espletamento dei compiti di vigilanza e promozione per l'attuazione della riforma dell'Amministrazione regionale, l'attività della Commissione istituita con l'art. 78 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è prorogata per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 72 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, ed il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1962, n. 23, sono soppressi.

Per l'utilizzazione e i trasferimenti del personale in servizio presso gli uffici periferici dello Stato è richiesto il parere del consiglio di direzione dell'Assessorato che tratta, in sede regionale, le materie di competenza del relativo Ministero.

Le norme sui trasferimenti e l'assegnazione del personale di cui all'art. 88 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, si applicano anche al personale già appartenente al ruolo unico dei servizi periferici della Presidenza della Regione ed al personale del disciolto ESCAL.

Art. 3

Nei confronti del personale per il quale l'Amministrazione adotti per la seconda volta la censura, salva l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, richiamate dall'art. 51 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, non si computa, agli effetti della progressione nelle classi di stipendio e della attribuzione degli aumenti periodici, l'anno di servizio in cui sia stata riportata la seconda sanzione.

La censura è inflitta dal direttore regionale o equiparato.

Art. 4

La norma contenuta nell'art. 83 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, deve essere intesa nel senso che il congiungimento di servizi ivi previsto è effettuato esclusivamente ai fini di previdenza e di quiescenza.

Art. 5

(abrogato dall'art. 30 della L.R. 1/76)

Art. 6

Per l'accesso alla qualifica di dirigente di cui all'articolo 31 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è, altresì, richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 7

A decorrere dal 1° marzo 1974 alla tabella N relativa al trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge. (1)

(1)

Si rimanda all'art. 44, comma 1, della L.R. 145/80: "Interpretazione autentica degli articoli 7, 8 e 15 della legge regionale n. 30 del 1974".

Art. 8

(1)  (2)

Il n. 1. - Stipendi e le relative note della tabella N di cui all'articolo precedente sono modificate come segue:

1 - Stipendi (a) (b) (c) (d) (e) (f)

                             Classi di stipendio              Anzianità
       QUALIFICA              mensile netto (1)             richiesta per
                                                            l'attribuzione
Segretario generale e
 Ragioniere generale              595.192
Direttore generale ed
 equiparato                       563.630
Dirigente ed equiparato           233.860                          0
                                  253.913                          1
                                  281.119                          3
                                  326.041                          5
                                  382.302                         10
                                  457.643                         23
Assistente ed equiparato          217.662                          0
                                  233.860                          1
                                  253.913                          3
                                  281.119                          5
                                  326.041                         10
                                  382.302                         23
Archivista-dattilografo           201.566                          0
                                  217.662                          2
                                  233.860                          6
                                  253.913                         10
                                  281.119                         16
                                  326.041                         23
Commesso, agente tecnico,
 operaio                          187.821                          0
                                  201.566                          2
                                  217.662                          6
                                  233.860                         10
                                  253.913                         16
                                  281.119                         23
(a) Ruoli tecnici -
 Il trattamento economico dei
dirigenti e delle qualifiche
equiparate dei ruoli tecnici
è quello risultante dalla
seguente tabella:
                             Classi di stipendio              Anzianità
                              mensile netto (1)             richiesta per
                                                            l'attribuzione
                                  253.913                          0
                                  281.119                          2
                                  326.041                          4
                                  382.302                          9
                                  457.643                         19

(1) Senza le detrazioni dall'imposta, ai sensi degli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

(b) Per ogni biennio di permanenza in ciascuna classe di stipendio di ciascuna qualifica, e fino al conseguimento dell'ultima classe, sono attribuiti aumenti periodici nella misura del 2,50 per cento della retribuzione.

Nell'ultima classe di stipendio di tutte le qualifiche e nelle qualifiche con una sola classe di stipendio sono attribuiti aumenti periodici biennali nella misura del 4 per cento della retribuzione.

(c) Il personale della qualifica di commesso ed equiparato attualmente in servizio conserverà come assegno personale, pensionabile e non riassorbibile con il conseguimento della successiva classe di stipendio e degli aumenti biennali, l'eventuale differenza fra il trattamento economico goduto in base al prontuario delle retribuzioni già in vigore al 1° gennaio 1974 e la retribuzione spettante, a parità di anzianità di servizio, secondo le classi di stipendio istituite con la presente legge.

(d) Restano salvi gli effetti dell'anzianità convenzionale attribuita al personale in base a disposizioni di leggi speciali.

(e) Le retribuzioni vengono adeguate di anno in anno al costo della vita secondo le vigenti disposizioni di legge regionale. L'attuale limite di lire 100.000 viene elevato a lire 115.000 a decorrere dal 1° gennaio 1975 a lire 130.000 a decorrere dal 1° gennaio 1976.

(f) Al personale dell'Amministrazione regionale compete una 13a mensilità in misura pari alla retribuzione netta mensile percepita, da erogarsi entro il 15 dicembre di ogni anno.

(1)

Si rimanda all'art. 44, comma 1, della L.R. 145/80: "Interpretazione autentica degli articoli 7, 8 e 15 della legge regionale n. 30 del 1974".

(2)

Per effetto dell'art. 1, comma 2, della L.R. 28/75 le note della tabella di cui all'articolo annotato, si applicano ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione, in quanto compatibili.

Vedi, inoltre, l'art. 3 della L.R. 87/77.

Art. 9

(1)

L'indennità di trasferta spettante al personale comandato in missione, prevista al n. 3. - Trattamento di missione della tabella N, annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, nonchè all'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, viene aumentata del 25 per cento.

L'indennità chilometrica prevista al comma terzo del citato n. 3 viene aumentata a lire 50.

Allo stesso n. 3 sopracitato vengono aggiunti, dopo il terzo comma, i seguenti altri:

"Al personale che riveste la qualifica di agente tecnico con le mansioni di capo vivaista e capo operaio è attribuita, nel caso in cui non disponga di mezzo di trasporto fornito dalla Pubblica Amministrazione, una indennità nella misura mensile appresso specificata.

L'indennità viene erogata dietro certificazione del direttore dei lavori:

a) per percorrenze giornaliere da 8 a 10 Km., lire 15.000;

b) per percorrenze giornaliere fino a 20 Km., lire 20.000;

c) per percorrenze giornaliere fino a 30 Km., lire 25.000;

d) per percorrenze giornaliere fino a 50 Km., lire 30.000;

e) per percorrenze giornaliere superiori a 50 Km., lire 30.000 per i primi 50 Km. e lire 40 per ogni Km. in più.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta al personale che abbia effettuato almeno 15 giorni lavorativi nel mese".

(1)

Per effetto dell'art. 34, comma 2, della L.R. 145/80 le indennità di cui all'articolo annotato sono incrementate dell'80%.

Art. 10

L'indennità prevista dal n. 5 della tabella N, annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è determinata in lire 20.000 mensili lorde ed è riservata al personale addetto esclusivamente e continuativamente alla conduzione degli autoveicoli e solo per i periodi di effettivo svolgimento delle mansioni. (1)

(1)

In merito alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo annotato, vedi l'art. 23 della L.R. 88/75, l'art. 4 della L.R. 60/76 e l'art. 27 della L.R. 83/80.

Art. 11

Alla tabella N, annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è aggiunto il seguente numero:

"6. - Indennità al personale addetto ai centri elettronici meccanografici.

Al personale dell'Amministrazione regionale addetto esclusivamente ai centri elettronici-meccanografici operanti nell'Amministrazione regionale è dovuta un'indennità, per ogni giornata di effettiva presenza, nella misura di:

lire 2.000 ai componenti il centro elettronico e ai capi servizio meccanografici;

lire 1.800 agli operatori addetti ai servizi meccanografici". (1)

(1)

Vedi Decr. Ass. Finanze 01/07/77: "Istituzione, presso l'Assessorato regionale delle finanze, del Centro elettronico - meccanografico e stampa offset (C.E.M.S.O.)".

Art. 12

(abrogato dall'art. 2 della L.R. 28/75)

Art. 13

E' soppresso il contributo assistenziale, posto a totale carico dei pensionati e titolari di assegni vitalizi, previsto dall'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1966, n. 1.

Art. 14

L'assegno vitalizio, previsto dagli articoli 7, n. 1, e 10 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è attribuito nella misura del 50 per cento dell'ultima retribuzione a prescindere dagli anni di effettivo servizio prestato dal dipendente. (1)

(1)

La misura del trattamento minimo stabilito dall'articolo annotato, è estesa ai titolari di pensioni indirette o di riversibilità dall'art. 18, comma 4, della L.R. 73/79.

Vedi, inoltre, l'art. 48 della L.R. 145/80.

Art. 15

Sulla base del trattamento economico conseguente all'applicazione della presente legge, con decorrenza 1° marzo 1974, si provvede alla riliquidazione delle pensioni e degli assegni vitalizi. (1)

(1)

Si rimanda all'art. 44, comma 1, della L.R. 145/80: "Interpretazione autentica degli articoli 7, 8 e 15 della legge regionale n. 30 del 1974".

Art. 16

Nei confronti dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato, inquadrati nel ruolo di cui alla tabella M annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, si applica il trattamento pensionistico riservato ai dipendenti regionali a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.

Art. 17

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, esclusi quelli relativi agli articoli 9, 10, 11 e 15 e quelli relativi all'aumento dell'indennità di trasferta per missioni al personale regionale, valutati per l'anno finanziario in corso in lire 5.508 milioni, si fa fronte quanto a lire 4.308 milioni con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Regione concernenti stipendi ed altri assegni fissi e compensi per lavoro straordinario al personale regionale e quanto a lire 1.200 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1974.

All'onere di lire 550 milioni, da versare al fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione per le finalità dell'art. 15 e all'onere di lire 24 milioni e di lire 12 milioni derivanti dall'applicazione rispettivamente degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

L'onere per indennità e rimborso spese di trasporto per missioni al personale regionale non può superare, per l'anno finanziario in corso, quello previsto nel bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Ai maggiori oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, previsti in lire 1.264 milioni, si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 18

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 agosto 1974.

BONFIGLIO