Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. 19

G.U.R.S. 20 luglio 1974, n. 34

Contributi in favore della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, relative alla abrogazione del decreto legislativo del Presidente della Regione 19 maggio 1953, n. 4, non si applicano per l'anno accademico 1974-75.

Per lo stesso anno accademico è concesso alla facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania un contributo di complessive lire 100 milioni da erogarsi secondo le modalità e per le finalità previste dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 7.

Art. 2

All'onere di lire 125 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte, quanto a lire 65 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, e, quanto a lire 60 milioni, con parte delle disponibilità dello stesso cap. 20911 per l'anno finanziario 1974.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 1974.

BONFIGLIO