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LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. 41

G.U.R.S. 7 giugno 1975, n. 25

Provvidenze per l'artigianato.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 17/2004 e annotato al 21/1/1987)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per il potenziamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività artigiane, sono concessi i benefici di cui alla presente legge.

Art. 2

(integrato dall'art. 4 della L.R. 25/99)

Ai titolari di imprese artigiane iscritti negli albi delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, nonchè alle loro cooperative e consorzi sono concessi contributi in conto capitale:

a) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda, ivi compresa la spesa per l'area occorrente;

b) per l'acquisto di macchinari ed attrezzature;

c) per l'allacciamento della rete di distribuzione di energia elettrica per uso industriale;

d) per l'acquisto di terreni da adibire ad attività estrattive.

Il contributo è accordato nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo è elevato al 50 per cento per le cooperative di artigiani e loro consorzi. (1)

(1)

Vedi Decr. Ass. Industria 20/02/76: "Determinazione delle imprese artigiane che possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41."

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 26/06/79: "Ampliamento delle categorie di imprese artigiane che possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41."

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 21/01/87: "Ulteriore determinazione di imprese artigiane ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 2 della l.r. 6 giugno 1975, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni."

Vedi l'art. 11 della L.R. 31/77.

Vedi la L.R. 53/78: "Rifinanziamento della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, contenente provvidenze per l'artigianato."

Vedi gli artt. 42, 43 e 44 della L.R. 3/86.

Art. 3

(modificato dall'art. 127, comma 3, della L.R. 17/2004)

Le opere, i macchinari e le attrezzature di cui alle lett. a) e b) del precedente articolo sono soggetti al vincolo della destinazione produttiva per almeno cinque anni a decorrere dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme liquidate.

Art. 4

(modificato dagli artt. 73 e 75 della L.R. 96/81)

Il contributo previsto dall'art. 2 della presente legge per i titolari di imprese artigiane è concesso dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, competenti per territorio, sulla base di istanza accompagnata da documentazione comprovante i costi di investimento.

Le funzioni istruttorie sono demandante alle commissioni provinciali per l'artigianato integrate da tre rappresentanti designati da ciascuna delle maggiori organizzazioni nazionali dell'artigianato operanti in Sicilia, nominati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che entro quarantacinque giorni devono esprimere il proprio parere motivato.

Le commissioni, nell'espletamento dei predetti compiti, possono avvalersi di tecnici esperti in materia, la cui utilizzazione dovrà essere motivata e comunicata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artiginato e della pesca.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, con riferimento al primo comma, la complessiva spesa di lire 12.000 milioni da iscrivere per lire 2.000 milioni nell'esercizio finanziario 1975 e per lire 5.000 milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, e con riferimento al secondo comma la complessiva spesa di lire 40 milioni, da iscrivere per lire 10 milioni nell'esercizio finanziario 1975 e per lire 15 milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Gli stanziamenti complessivi annui di cui al precedente comma sono ripartiti fra le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato dell'Isola in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi, con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Sulle operazioni compiute le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sono tenute a presentare all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio rendiconti secondo le vigenti norme sulla contabilità.

Art. 5

Avverso la reiezione della domanda di concessione del contributo è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ricorso all'Assessore regionale per l'industria ed il commercio che decide entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Art. 6

L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato regionale tecnico dell'artigianato previsto dall'art. 16 della presente legge, determina, sulla base di criteri di priorità settoriali, le categorie di imprese ammissibili ai contributi di cui alla presente legge.

Art. 7

Il fondo concorso interessi previsto dall'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è ulteriormente incrementato di lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Art. 8

(abrogato dall'art. 6, u.c. della L.R. 31/77)

Art. 9

Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, e successive aggiunte ed integrazioni, viene ulteriormente incrementato di lire 10.000 milioni da versarsi in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

La durata massima dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, già elevato a dieci anni con l'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1970, n. 1, è ulteriormente elevata a quindici anni, dei quali due anni di preammortamento. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/77, a modifica del comma annotato, la durata massima dei finanziamenti viene fissata in dodici anni, dei quali due di preammortamento.

Art. 10

Il contributo di cui all'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è concesso dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato regionale tecnico dell'artigianato, sulla base di programmi di attività corredati da preventivi di spesa.

Le modalità per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma vengono determinate con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato regionale tecnico dell'artigianato.

Art. 11

Lo stanziamento previsto dall'art. 4 del decreto legislativo del Presidente della Regione 19 giugno 1950, n. 25, modificato dalla legge regionale di ratifica 2 ottobre 1950, n. 72, per la concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigianale e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia e all'Estero, viene aumentato di lire 140 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Art. 12

Il fondo per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani, previsto dal cap. 15851 del bilancio della Regione Siciliana, è incrementato di lire 100 milioni annui per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

Tale maggiore stanziamento è destinato per intero alla propaganda in Italia e all'Estero dei prodotti dell'artigianato siciliano, con le modalità indicate agli articoli 15 e 17 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14.

I pareri previsti nei predetti articoli 15 e 17 vengono espressi dal Comitato regionale tecnico dell'artigianato.

Art. 13

L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere contributi sull'arredamento dei centri di vendita dei prodotti dell'artigianato siciliano realizzati in Italia e all'Estero dagli organismi consortili tra imprese o cooperative di cui all'art. 2 della presente legge.

La domanda per ottenere i contributi, corredata da un progetto tecnico, da un piano finanziario e da una relazione illustrativa, deve essere presentata all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio. I contributi di cui sopra vengono concessi con decreto dello Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato regionale tecnico dell'artigianato, nella misura massima del 90 per cento del costo globale dell'iniziativa.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui negli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

Art. 14

Il programma di spesa previsto ai precedenti articoli 11, 12 e 13, viene elaborato dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, che ne riferisce preventivamente alla Commissione legislativa "Agricoltura, foreste, industria, commercio, artigianato e pesca" dell'Assemblea regionale.

Art. 15

(soppresso dall'art. 1 della L.R. 22/76 e sostituito dalle disposizioni contenute nella medesima L.R. 22/76)

Art. 16

(abrogato dall'art. 18, comma 2, della L.R. 3/86)

Art. 17

(abrogato dall'art. 18, comma 2, della L.R. 3/86)

Art. 18

(abrogato dall'art. 18, comma 2, della L.R. 3/86)

Art. 19

(1)

Il Comitato regionale tecnico dell'artigianato esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'Assessore regionale per l'industria ed il commercio ritenga di interpellarlo, nonchè sulle seguenti materie:

a) iniziative volte a tutelare e a sviluppare le attività artigianali nella Regione, armonizzandole col progresso tecnico e con le moderne tecniche e le nuove applicazioni scientifiche;

b) iniziative per lo studio e la conoscenza dei mercati nazionali ed esteri al fine di collocare i prodotti dell'artigianato siciliano;

c) iniziative per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana.

(1)

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. 3/86, la Commissione regionale per l'artigianato, esprime parere sui problemi per i quali l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ritenga di interpellarla, nonchè sulle materie indicate dall'articolo annotato.

Art. 20

La legge regionale 3 giugno 1950, n. 38, istitutiva del Comitato consultivo per l'artigianato è abrogata.

Art. 21

Agli oneri previsti per le finalità dell'art. 4, secondo comma, e dell'art. 12 ammontanti a lire 110 milioni e ricadenti nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio medesimo.

Agli oneri di lire 255 milioni previsti dagli stessi articoli e dall'art. 11 ricadenti negli esercizi finanziari 1976 e 1977 si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Agli altri oneri scaturenti dall'applicazione della presente legge e ammontanti a lire 12.100 milioni, lire 18.100 milioni e lire 18.100 milioni, rispettivamente per gli esercizi dal 1975 al 1977, si fa fronte utilizzando parte delle risorse finanziarie previste per gli esercizi medesimi dal piano regionale d'interventi di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 giugno 1975.

BONFIGLIO