
LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 32
G.U.R.S. 4 giugno 1975, n. 24
Provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori della "Metallurgica Sicula - S.p.A." di Milazzo.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 64/1975 e annotato al 6/5/1976)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 64/75)
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere ai lavoratori ed impiegati dell'azienda Metallurgica - S.p.A. con sede in Milazzo, che risultino comunque privi di retribuzione a datare dal 1° aprile 1975, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione di fatto concepita o spettante alla data di cessazione dell'attività dell'Azienda per un periodo non superiore a 180 giorni.(1)
Per la proroga delle provvidenze di cui all'articolo annotato vedi l'art. 9 della L.R. 15/76 e l'art. 1 della L.R. 51/76.
(modificato dall'art. 2 della L.R. 64/75)
Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occumazione di Messina le somme occorrenti.
Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato che i lavoratori si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della presente legge.
Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è altresì autorizzato a concedere una indennità straordinaria di lire 300 mila ai dipendenti che alla data del 1° marzo 1975 risultavano occupati presso la ditta Metallurgica Sicula di Milazzo.
Per la liquidazione dell'indennità prevista nel presente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina la somma occorrente.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 40 milioni.
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 230 milioni.
Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.