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LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 34

G.U.R.S. 4 giugno 1975, n. 24

Provvedimenti straordinari in favore delle lavoratrici già dipendenti dalle ditte Cleopatra Wigs parrucche, Diana Wigs parrucche, Garofalo Wighys, Continental Hairpicies, Aliberti parrucche, Portera Wigs parrucche, Miano Wigs parrucche, Greco Wigs parrucche e Di Giorgio Wigs parrucche, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 64/1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(sostituito dall'art. 5 della L.R. 64/75)

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso le ditte Cleopatra Wigs parrucche, Diana Wigs parrucche, Garofalo Wighys, Continental Hairpicies, Aliberti parrucche, Portera Wigs parrucche, Miano Wigs parrucche, Greco Wigs parrucche e Di Giorgio Wigs parrucche alla data del 15 gennaio 1972 una indennità straordinaria, per la durata di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1975, pari all'80 per cento della retribuzione effettivamente percepita o spettante all'atto della cessazione dell'attività.

Art. 2

Per la liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 1 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento delle indennità dopo avere accertato lo stato di disoccupazione dei lavoratori.

Art. 3

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere ai lavoratori di cui all'art. 1 della presente legge una indennità una tantum di lire 300 mila ciascuno.

Per la liquidazione di tale indennità l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

Art. 4

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 170 milioni. Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1975.

BONFIGLIO