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LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 36

G.U.R.S. 4 giugno 1975, n. 24

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori già dipendenti dalla "Tyndaris per l'industria dolciaria e affini - S.p.A.".

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 64/1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 6 della L.R. 64/75)

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati alla data del 7 marzo 1974 presso la "Tyndaris per l'industria dolciaria e affini - S.p.A.", con sede in Patti, e che sono stati successivamente licenziati, un sussidio straordinario una tantum di lire 300.000 (trecentomila) pro-capite.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato altresì a corrispondere agli stessi lavoratori che non abbiano trovato altra occupazione una indennità straordinaria mensile, pari all'80 per cento della retribuzione di fatto percepita o spettante all'atto del licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 1975 e per la durata di dieci mesi.

Il diritto all'indennità di cui al secondo comma del presente articolo cessa dalla data in cui i lavoratori abbiano trovato o troveranno altra occupazione o abbiano rifiutato l'avviamento al lavoro.

Art. 2

Per la liquidazione dell'indennità e del sussidio previsti dal precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato del lavoro, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato lo stato di disoccupazione degli interessati.

Art. 3

Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 120 milioni. Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1975.

BONFIGLIO