
LEGGE REGIONALE 16 agosto 1975, n. 64
G.U.R.S. 20 agosto 1975, n. 36
Modifiche alle leggi regionali 3 giugno 1975, nn. 32, 34 e 36, recanti provvidenze in favore dei lavoratori disoccupati.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 32, è sostituito dal seguente:
"L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere ai lavoratori ed impiegati dell'azienda Metallurgica - S.p.A. con sede in Milazzo, che risultino comunque privi di retribuzione a datare dal 1° aprile 1975, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione di fatto concepita o spettante alla data di cessazione dell'attività dell'Azienda per un periodo non superiore a 180 giorni".
Il secondo comma dell'art. 2 della predetta legge è sostituito dal seguente:
"Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato che i lavoratori si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della presente legge".
La spesa autorizzata con l'art. 3 della citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 32, è elevata a lire 53.100.000.
L'autorizzazione complessiva di spesa prevista dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 32, è elevata a lire 250 milioni.
Al maggiore onere di lire 20 milioni derivante dalla attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
L'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 34, è sostituito dal seguente:
"L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso le ditte Cleopatra Wigs parrucche, Diana Wigs parrucche, Garofalo Wighys, Continental Hairpicies, Aliberti parrucche, Portera Wigs parrucche, Miano Wigs parrucche, Greco Wigs parrucche e Di Giorgio Wigs parrucche alla data del 15 gennaio 1972 una indennità straordinaria, per la durata di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1975, pari all'80 per cento della retribuzione effettivamente percepita o spettante all'atto della cessazione dell'attività".
Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 36, è sostituito dal seguente:
"L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato altresì a corrispondere agli stessi lavoratori che non abbiano trovato altra occupazione una indennità straordinaria mensile, pari all'80 per cento della retribuzione di fatto percepita o spettante all'atto del licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 1975 e per la durata di dieci mesi".