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LEGGE REGIONALE 16 agosto 1975, n. 64

G.U.R.S. 20 agosto 1975, n. 36

Modifiche alle leggi regionali 3 giugno 1975, nn. 32, 34 e 36, recanti provvidenze in favore dei lavoratori disoccupati.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 32, è sostituito dal seguente:

"L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere ai lavoratori ed impiegati dell'azienda Metallurgica - S.p.A. con sede in Milazzo, che risultino comunque privi di retribuzione a datare dal 1° aprile 1975, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione di fatto concepita o spettante alla data di cessazione dell'attività dell'Azienda per un periodo non superiore a 180 giorni".

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 2 della predetta legge è sostituito dal seguente:

"Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato che i lavoratori si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della presente legge".

Art. 3

La spesa autorizzata con l'art. 3 della citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 32, è elevata a lire 53.100.000.

Art. 4

L'autorizzazione complessiva di spesa prevista dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 32, è elevata a lire 250 milioni.

Al maggiore onere di lire 20 milioni derivante dalla attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 5

L'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 34, è sostituito dal seguente:

"L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso le ditte Cleopatra Wigs parrucche, Diana Wigs parrucche, Garofalo Wighys, Continental Hairpicies, Aliberti parrucche, Portera Wigs parrucche, Miano Wigs parrucche, Greco Wigs parrucche e Di Giorgio Wigs parrucche alla data del 15 gennaio 1972 una indennità straordinaria, per la durata di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1975, pari all'80 per cento della retribuzione effettivamente percepita o spettante all'atto della cessazione dell'attività".

Art. 6

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 36, è sostituito dal seguente:

"L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato altresì a corrispondere agli stessi lavoratori che non abbiano trovato altra occupazione una indennità straordinaria mensile, pari all'80 per cento della retribuzione di fatto percepita o spettante all'atto del licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 1975 e per la durata di dieci mesi".

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 agosto 1975.

BONFIGLIO