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LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 37

G.U.R.S. 4 giugno 1975, n. 24

Proroga della legge 10 giugno 1974, n. 16, modificata con legge 28 dicembre 1974, n. 50, concernente corsi di formazione professionale per gli operai contrattisti dei Cantieri navali e riuniti del Tirreno di Palermo.

Testo annotato al 21/2/1976

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La durata dei corsi di formazione professionale riservati agli operai contrattisti dei Cantieri navali e riuniti del Tirreno di Palermo, istituiti con la legge 10 giugno 1974, n. 16 , e successive modifiche, è prorogata di 180 giorni effettivi.

La partecipazione a detti corsi resta riservata ai contrattisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1974, n. 16, modificata con l'art. 12 della legge 28 dicembre 1974, n. 50. (1)

Art. 2

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per la assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte: quanto a lire 300 milioni, con le disponibilità dell'art. 46 del bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati; quanto a lire 200 milioni, con la economia verificatasi nella gestione dei corsi di cui alla legge 10 giugno 1974, n. 16; quanto a lire 300 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1975.

BONFIGLIO