
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1976, n. 15
G.U.R.S. 24 febbraio 1976, n. 10
Provvidenze in favore degli operai contrattisti dei Cantieri Navali Riuniti di Palermo e proroga della legge regionale 3 giugno 1975, n. 32, recante provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori della "Metallurgica Sicula - S.p.A." di Milazzo.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 51/1976)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di formazione professionale riservati agli operai contrattisti dei Cantieri Navali Riuniti di Palermo che hanno i requisiti di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 16, modificata con le leggi regionali 1° agosto 1974, n. 32, 28 dicembre 1974, n. 50, e 3 giugno 1975, n. 37.
Detti corsi avranno la durata di 180 giorni lavorativi a decorrere dall'1 aprile 1976 e saranno espletati in funzione dei programmi di assunzione graduale dei suddetti lavoratori da parte dei Cantieri Navali Riuniti di Palermo.
La gestione dei corsi di cui al precedente articolo è affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione a centri di addestramento professionale, enti, associazioni e società che posseggano i requisiti tecnici idonei ad assolvere tali compiti.
Per il miglior andamento dei corsi di cui all'art. 1 della presente legge, gli enti gestori sono tenuti:
a) a concordare, prima dell'inizio dei corsi, con i Cantieri Navali Riuniti di Palermo i programmi didattici;
b) ad utilizzare le attrezzature ed il materiale didattico che i predetti Cantieri, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-produttive, ritengano opportuno mettere a disposizione per le esercitazioni pratiche.
Ai lavoratori che frequentano i corsi di cui alla presente legge è dovuto un assegno giornaliero pari all'importo del salario minimo iniziale percepito in cantiere da un operaio di seconda categoria contrattuale.
I lavoratori che frequentano i corsi senza avere effettuato assenze non giustificate acquisiscono titolo preferenziale rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di collocamento per il loro avviamento ai Cantieri Navali Riuniti di Palermo sia per contratti di lavoro a tempo determinato, sia per rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il titolo preferenziale di cui al precedente comma è acquisito anche dai contrattisti partecipanti ai corsi, i quali, previa opportuna prova di idoneità, siano assunti a tempo indeterminato dai Cantieri Navali Riuniti di Palermo prima della chiusura dei corsi stessi.
I lavoratori che frequentano i corsi possono essere assunti a tempo determinato per un periodo massimo di trenta giorni alla fine dei quali saranno riammessi ai corsi stessi.
Ai fini della determinazione delle somme occorrenti per la gestione dei corsi si fa riferimento ai parametri massimi di cui alla circolare del Ministero del lavoro n. 16 del 9 ottobre 1973.
Nell'ambito del contributo indicato dal decreto di finanziamento dei corsi l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione può autorizzare lo storno fra le singole voci anche superando il limite previsto dai singoli parametri massimi di spesa.
Gli enti gestori sono tenuti ad assicurare ai partecipanti ai corsi il servizio di mensa.
A tal fine, per la determinazione del relativo onere finanziario, è calcolata la spesa giornaliera di lire 1.000 per ogni partecipante al corso.
A decorrere dalla data di cessazione dell'attività dei corsi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 37, e fino alla data d'inizio dei corsi di cui alla presente legge e alla data di eventuale assunzione da parte dei Cantieri Navali Riuniti di Palermo, ai lavoratori che hanno frequentato i corsi di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 16, modificata con le leggi regionali 1° agosto 1974, n. 32, 28 dicembre 1974, n. 50, e 3 giugno 1975, n. 37, verrà corrisposta una indennità giornaliera di attesa, con esclusione delle giornate festive, di importo pari all'assegno percepito ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, art. 3, comma primo.
Le somme stanziate a favore degli enti di cui all'art. 2 della presente legge per lo svolgimento dei corsi programmati ed autorizzati nonchè quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 3, sono accreditate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo il quale ne dispone l'erogazione agli stessi con i seguenti criteri:
- 50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;
- 40 per cento su dichiarazione dell'ente debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;
- 10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.
Il rendiconto definitivo deve essere presentato dagli enti gestori all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi.
Per la liquidazione dell'indennità giornaliera di attesa di cui al precedente art. 6 le somme necessarie sono accreditate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, il quale provvederà ai pagamenti nei confronti dei lavoratori aventi diritto, previo accertamento delle spettanze a ciascuno dovute.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 51/76)
Le provvidenze previste dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 32, modificata con legge regionale 16 agosto 1975, n. 64 - articoli 1 e 2, a favore dei lavoratori ed impiegati dell'azienda "Metallurgica Sicula - S.p.A.", con sede in Milazzo, che risultino privi di retribuzione alla data del 1° ottobre 1975, sono prorogate di 180 giorni.
Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.
Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato lo stato di disoccupazione.
Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni destinata quanto a lire 860 milioni per le finalità previste agli articoli 1, 3, 5 e 6 e quanto a lire 190 milioni per le finalità previste agli articoli 9 e 10.
Dette somme saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.