Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1979, n. 16

G.U.R.S. 6 marzo 1979, n. 10

Norme per la promozione culturale e l'educazione permanente.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 25/2007 e con annotazioni alla data 26 giugno 2024)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(abrogato dall'art. 18, comma 4, della L.R. 25/2007)

Art. 2

(modificato dall'art. 4 della L.R. 67/82 e abrogato dall'art. 18, comma 4, della L.R. 25/2007)

Art. 3

(abrogato dall'art. 18, comma 4, della L.R. 25/2007)

Art. 4

(modificato dall'art. 7, comma 5, della L.R. 44/85)

--------------------(comma soppresso) (1)

--------------------(comma soppresso) (1)

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, sono abrogati.

(1)

Comma soppresso dall'art. 7, comma 5, della L.R. 44/85.

Art. 5

L'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, è sostituito dal seguente: (1)

"Nelle more di una legge organica sul teatro, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi per iniziative artistico-culturali, promosse da enti e organizzazioni siciliani, dirette alla diffusione e alla conoscenza del dramma antico e del teatro contemporaneo e alla valorizzazione dell'arte drammatica, anche al di fuori del territorio della Regione". (2)

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, sono abrogati.

(1)

Vedi l'art. 1 della L.R. 33/1977 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

(2)

Cfr. Circ. Ass. BB.CC.AA. 26 marzo 2004, n. 11: "Attività teatrali - Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi anno 2004 previsti dalla legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, artt. 5 e 6 - capitolo 377712".

Art. 6

(modificato dagli artt. 6, u.c., e 11, u.c., della L.R. 44/85 e dall'art. 127, comma 9, della L.R. 17/2004) (1)

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi:

a) fino a 120 migliaia di euro in favore di comuni, enti ed organizzazioni siciliani per la diffusione e conoscenza, anche al di fuori del territorio della Regione, del teatro dialettale siciliano e di autori siciliani del teatro d'arte e delle tradizioni popolari e folcloristiche e del teatro dell'opera dei pupi; (2)

b) -----------------(lettera soppressa) (3)

c) ----------------- (lettera soppressa) (4)

La lett. f dell'art. 1 e l'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sono abrogati.

(1)

Vedi Tabella F della L.R. 17/2004 che inserisce la presente norma tra le norme abrogate.

(2)

Per quanto riguarda le procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi per gli anni 2005 e 2006 cfr. la Circ. Ass. BB.CC. 27 aprile 2005 n. 15, come mod. dalla Circ. 22 giugno 2005, n. 19, per l'anno 2007 la Circ. 9 febbraio 2007, n. 2.

(3)

Lettera soppressa dall'art. 6, u.c., della L.R. 44/85.

(4)

Lettera soppressa dall'art. 11, u.c., della L.R. 44/85.

Art. 7

Alla lett. a dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, dopo le parole "e centri di servizio culturale" sono aggiunte le parole: "teatri e auditori".

Art. 8

(1)

Gli interventi di cui alla lettera d dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sono disposti per un ammontare pari al 50 per cento dello stanziamento annuo in favore dei distretti scolastici sulla base dei programmi e delle proposte formulate dagli stessi sentito il parere dell'Istituto regionale di ricerca e sperimentazione.

(1)

In materia di contributi agli istituti scolastici vedi le Circ. Ass. BB.CC. 12 febbraio 2007, n. 10, 27 marzo 2008, n. 3 e 18 settembre 2009, n. 3 e la Circ. Ass. Beni Culturali e Identità Siciliana 8 agosto 2012, n. 25, 31 luglio 2013, n. 19, 29 ottobre 2014, n. 23  e 18 giugno 2015, n. 13.

In relazione ai suddetti contributi, si vedano:

- comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 4 novembre 2016, n. 48, relativo alla Circ. Ass. Beni Culturali 17 ottobre 2016, n. 4;

- comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 24 novembre 2017, n. 51, relativo alla Circ. Ass. Beni Culturali 13 novembre 2017, n. 14;

- comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 31 agosto 2018, n. 38, relativo alla Circ. Ass. Beni Culturali 23 agosto 2018, n. 6;

- Circ. Ass. Beni Culturali e Identità Siciliana 8 novembre 2021, n. 29 marzo 2023, n. 1 e 26 giugno 2024, n. 2.

Art. 9

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere, all'atto dell'assegnazione dei contributi per le attività di cui alla lett. c dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, per gli interventi previsti dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, e per quelli di cui alla legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, anticipazioni nella misura dell'80 per cento del contributo assegnato. (1)

L'erogazione del saldo del contributo è effettuata a conclusione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa.

I beneficiari dei contributi assumono la diretta responsabilità della gestione delle iniziative culturali.

L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento, è comprovata mediante dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo beneficiario debitamente autenticata.

Detta dichiarazione ha valore certificatorio e liberatorio per la liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi delle leggi sopracitate.

(1)

Per le procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui alla L.R. 66/1975, art. 1, lett. c, cfr. la Circ. Ass. BB.CC. 26 marzo 2004, n. 10 per l'anno 2004, la Circ. 13 maggio 2005, n. 17 per gli anni 2005 e 2006 e la Circ. 9 febbraio 2007, n. 1 per l'anno 2007.

Art. 10

(1)

(modificato dall'art. 19 della L.R. 9/2002 e integrato dall'art. 24, comma 21, della L.R. 19/2005)

Per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza, direttamente promosse dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni. (2)

Per l'attuazione di dette iniziative l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può avvalersi, oltre che dei propri organi centrali e periferici e di fondazioni dallo stesso costitui, di istituti universitari specializzati nei settori in cui rientrano le iniziative, degli enti locali e degli enti teatrali e lirici regionali. (3)

(1)

In ordine alle iniziative di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 75, comma 3, della L.R. 9/202

(2)

Per le modalità operative per l'acquisizione di idee e proposte per la realizzazione di iniziative di cui al comma annotato, si rimanda ai D.A. Beni Culturali e Identità Siciliana 19 settembre 201411 agosto 2015. Si vedano, anche, il D.A. 5 febbraio 2018, n. 2 allegato al Comunicato Ass. Beni Culturali e Identità Siciliana pubblicato nella G.U.R.S. 2 marzo 2018, n. 10 ed i successivi DD.AA. 24 gennaio 201920 febbraio 2023 e 12 luglio 2023, n. 2791.

(3)

Per effetto dell'art. 55 della L.R. 6/2009 le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì a soggetti giuridici dotati di adeguata capacità tecnico organizzativa.

Art. 11

Per le attività direttamente promosse dall'Assessorato sono utilizzati idonei locali appartenenti anche al patrimonio dei comuni che, su richiesta dell'Assessorato, abbiano espresso la loro adesione.

A tal fine i comuni interessati provvedono ad assicurare l'agibilità, nonchè la manutenzione ordinaria dei locali.

I teatri greco-romani, i musei, le biblioteche e gli altri monumenti appartenenti al demanio regionale possono essere concessi di volta in volta per attività culturali ed enti, organizzazioni, associazioni, con apposita autorizzazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sentita la Soprintendenza competente.

Art. 12

Per lo svolgimento delle attività di istruzione ricorrente, di educazione permanente e di sperimentazione, direttamente promosse dall'Assessorato, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione si avvale di istituti di formazione e di ricerca operanti presso Università siciliane e che abbiano almeno da due anni svolto attività documentata in materia.

Art. 13

(abrogato dall'art. 13 della L.R. 53/85)

Art. 14

L'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è abrogato.

La Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, è presieduta dal Direttore regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.

Art. 15

(abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 6/97)

Art. 16

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 900 milioni così destinati:

- articoli 1 e 2, lire 10 milioni;

- art. 4, lire 500 milioni;

- art. 6, lire 290 milioni;

- art. 10, lire 100 milioni;

cui si provvede:

- quanto a lire 340 milioni utilizzando le disponibilità del cap. 38056 del bilancio per l'esercizio 1979;

- quanto a lire 130 milioni con le disponibilità del cap. 38071 del bilancio per l'esercizio medesimo;

- quanto a lire 430 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 17

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 marzo 1979.

MATTARELLA