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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

LEGGE 19 maggio 1976, n. 335

G.U.R.I. 1° giugno 1976, n. 143

Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 1

Bilancio pluriennale

La regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma regionale di sviluppo e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale indica per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.

Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al programma regionale di sviluppo e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.

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Art. 2

Leggi regionali di spesa

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tal caso, la regione può dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma del successivo articolo 17.

Le leggi regionali che dispongano spese a carattere pluriennale possono indicare l'ammontare complessivo, nonchè la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

Le leggi che prevedano opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo articolo 17, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

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Art. 3

Bilancio annuale di previsione

Le previsioni di bilancio annuale della regione sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

Gli stanziamenti di spesa di cui al n. 2) del precedente comma sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi e ai progetti della regione, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma del successivo articolo 17.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui al n. 3) è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

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Art. 4

Equilibrio del bilancio

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di competenza) può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo articolo 22.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della regione, risultanti dal prospetto di cui al successivo articolo 10, secondo comma, lettera b), non può, in ciascun bilancio, essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera a).

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Art. 5

Annualità del bilancio

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti può essere protratta, in base alle disposizioni della legge regionale, fino al 31 gennaio successivo.

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Art. 6

Universalità ed integrità del bilancio

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui al successivo articolo 11, primo comma.

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Art. 7

Leggi di bilancio - Esercizio provvisorio

Il consiglio regionale approva ogni anno con legge il bilancio di previsione, nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dalle leggi regionali.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato, nei modi, per i termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dalle leggi regionali. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione, la regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al consiglio regionale a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, la regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

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Art. 8

Classificazione delle entrate

Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

titolo I: entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

titolo II: entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla regione;

titolo III: entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;

titolo IV: entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;

titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

titolo VI: entrate per contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura e secondo il loro oggetto in capitoli che costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle entrate.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

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Art. 9

Specificazione e classificazione delle spese

La legge regionale, nel rispetto dei principi determinati dai commi successivi, stabilisce il sistema di classificazione delle spese di bilancio, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale e dei piani, programmi e progetti della regione, tenendo sempre distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali di cui all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, da quelle per ulteriori programmi di sviluppo cui concorrono finanziamenti assegnati alla regione in sede di programmazione nazionale.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della regione.

Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie della regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.

La commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indicherà i criteri per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura, stabilendo, altresì, per ciascun capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, al fine anche di stabilire la necessaria armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

In allegato al bilancio, le spese sono riclassificate in titoli secondo che si tratti di spese correnti, di investimento o attinenti al rimborso di mutui e prestiti; in sezioni secondo l'analisi funzionale e in categorie secondo l'analisi economica, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

Il bilancio contiene, inoltre, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

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Art. 10

Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati

Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese.

Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:

a) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate, in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal terzo e dal quarto comma del successivo articolo 21;

b) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione, e, dall'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse proprie della regione o con ricorso al credito.

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Art. 11

Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali delegati

I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al primo comma le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto nel precedente articolo 9.

La legge regionale detta norme per la classificazione, nei bilanci degli enti locali, delle entrate e delle spese relative a funzioni ad essi delegate dalla regione, assicurando la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati dalla regione agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale.

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Art. 12

Fondi di riserva

Nel bilancio regionale sono iscritti un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore, e un fondo di riserva per spese impreviste.

La legge regionale disciplina i limiti e le modalità del prelievo di somme da tali fondi.

Le spese cui non possa provvedersi mediante gli stanziamenti del bilancio o mediante il prelievo dai fondi di riserva, di cui al primo comma, debbono essere autorizzate con legge regionale.

Nel solo bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva, il cui ammontare massimo, in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta è stabilito dalla legge di contabilità regionale, in misura non superiore ad un dodicesimo, e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposte con delibere del consiglio non soggette a controllo.

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Art. 13

Fondi globali

Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

I fondi di cui al primo comma non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

I fondi di cui al primo comma debbono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione o di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, nonchè a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

Le quote dei fondi globali, non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo di cui al secondo comma, costituiscono economie di spesa.

Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purchè tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nei casi di cui al comma che precede, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 4, secondo comma.

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Art. 14

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al numero 1) del secondo comma e al quarto comma del precedente articolo 3, nonchè alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 4.

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Art. 15

Variazione al bilancio

La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.

Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 12 e 13.

Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al primo comma, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

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Art. 16

Divieto di storni

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 12 e 13, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da un capitolo all'altro del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

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Art. 17

Impegni di spesa

I competenti organi della regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma dell'articolo 2, terzo comma, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

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Art. 18

Pagamento delle spese

I competenti organi della regione dispongono i pagamenti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenze o in conto residui.

Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni o agli atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi ovvero risultino immediatamente eseguibili.

Gli amministratori e i funzionari della regione sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, della osservanza della disposizione di cui al precedente comma. Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.

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Art. 19

Gestione del bilancio

La legge regionale stabilisce le modalità e determina le competenze per la gestione delle spese, in modo da assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario nell'ambito di ciascuna unità operativa di un servizio, di un settore o di un programma o progetto della regione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 20

Residui

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente articolo 17 e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma del precedente articolo 17, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Le somme di cui al secondo comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine esse costituiscono economie di spesa, salvo la riproduzione in capitoli speciali dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma del precedente articolo 17, entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa, e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.

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Art. 21

Fondi statali assegnati alle regioni

Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo dallo Stato alla regione, confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, salvo il caso di assegnazioni per il finanziamento dei programmi ulteriori di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 9 della presente legge.

Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al precedente comma, la regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

La regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al primo comma del presente articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorchè non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma del precedente articolo 17, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 4, secondo comma.

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Art. 22

Mutui e prestiti

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è così modificato:

"L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della regione iscritte in bilancio nel titolo I a norma del precedente articolo 8, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione".

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

L'autorizzazione alla contrazione di mutui, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo cessa di aver vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le entrate da mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, vengono iscritti tra i residui attivi.

Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 23

Garanzie prestate dalla regione

In allegato al bilancio preventivo della regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 24

Rendiconto generale

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dalla regione.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica le modalità da adottarsi per la formulazione uniforme del rendiconto delle regioni, in conformità a quanto disposto dagli articoli 25 e 26.

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Art. 25

Conto finanziario

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

3-bis) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

8) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

9) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

10) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Al rendiconto è altresì allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano o progetto della regione in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma economico regionale.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 26

Conto del patrimonio

Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili e immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonchè le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 27

Rendiconti degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali delegati

I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformità a quanto disposto nei precedenti articoli 25 e 26.

In allegato al conto consuntivo della regione è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi di cui al primo comma, nonchè delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla regione.

Si applica ai rendiconti degli enti locali il disposto dell'articolo 11, terzo comma.

Al rendiconto generale della regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la regione abbia partecipazione finanziaria.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 28

Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto

Il rendiconto generale della regione è formato ed esaminato nei termini e con le modalità stabilite dallo statuto e dalle leggi regionali.

Il rendiconto è approvato con legge regionale.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 29

Autonomia contabile del consiglio regionale

La legge regionale fissa le norme che assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, e ferma la competenza regolamentare interna attribuita al consiglio medesimo.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 30

Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti

Gli amministratori ed i dipendenti della regione sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Vanno esenti da responsabilità i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 31

Competenza della Corte dei conti

Gli amministratori e i dipendenti della regione, per la responsabilità di cui agli articoli 18 e 30, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 32

Obbligo di denunzia

Gli amministratori ed i capi degli uffici della regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 18 e 30, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

La legge regionale, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici della regione, detta norme che consentano l'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità a norma dei precedenti articoli 18 e 30.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 33

Servizio di tesoreria della regione

La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della regione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 34

Cooperazione Stato-regioni

Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonchè a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 35, comma 1, del D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 35

Norme finali e abrogazione di altre norme

La legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della regione, e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformità ai principi della presente legge.

Fino a quando la regione non abbia esercitato la propria potestà legislativa nella materia di cui al primo comma, si osservano le norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili.

Con apposita legge della Repubblica saranno stabiliti i principi fondamentali in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti delle regioni.

Fino a quando non sia emanata la legge di cui al comma che precede, si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti, salva diversa disciplina dettata dalla legge regionale nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia.

Sono abrogati:

a) l'articolo 11, settimo comma, e l'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1976

LEONE

MORO - MORLINO

COSSIGA - COLOMBO

ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO