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LEGGE REGIONALE 30 aprile 1976, n. 44

G.U.R.S. 30 aprile 1976, n. 23

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, concernenti l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è aggiunto quanto segue:

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale in gruppo parlamentare nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli.

In tali casi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate. La firma del delegante dovrà essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura".

Art. 2

Nel primo comma dell'art. 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "e di residenza".

Art. 3

Al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, sono aggiunte le seguenti parole: "o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni alla costituzione del seggio oppure prima dell'inizio della votazione".

Art. 4

Al secondo comma dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, dopo le parole "consegnato o trasmesso" sono aggiunte le seguenti: "tramite il comune".

Art. 5

L'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87, è abrogato.

Per quanto compatibili, valgono le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Art. 6

Nelle schede di votazione occorrenti per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonchè la gommatura sul lembo di chiusura.

Art. 7

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità stabilite dalla legislazione statale.

Art. 8

Nel caso in cui le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana si svolgano contemporaneamente a consultazioni elettorali per la Camera dei deputati o per il Senato o per i referendum popolari si applicano le seguenti disposizioni:

1) il manifesto di cui all'art. 11 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, modificato dall'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87, sarà affisso nella stessa data in cui sarà effettuata l'affissione del manifesto per l'indicazione dei comizi per le predette consultazioni;

2) terminate le operazioni di votazione di cui all'art. 47 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, il presidente rinvia la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte di ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala, dei plichi e dei sigilli delle urne, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto;

3) le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1951, n. 31, ad eccezione di quanto disposto dall'ultimo comma, non trovano applicazione;

4) lo scrutinio dei voti per le elezioni regionali avrà inizio subito dopo quello relativo alle predette consultazioni e dovrà essere ultimato entro 24 ore;

5) all'ufficio elettorale di sezione non viene fornito il plico sigillato contenente il bollo della sezione previsto dal n. 1 dell'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29. Tutte le operazioni di timbratura saranno effettuate con il bollo della sezione fornito dal Ministero dell'interno.

Art. 9

Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 8, i seggi elettorali sono costituiti e composti in base alle norme della legislazione statale.

Il trattamento economico spettante al presidente, ai componenti ed al segretario del seggio sarà corrisposto nella misura prevista dall'art. 12 della legge 23 aprile 1976, n. 136, maggiorato di lire diecimila per il presidente e di lire cinquemila per ciascun componente ed il segretario, al lordo delle ritenute di legge.

Art. 10

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 aprile 1976.

BONFIGLIO