
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. 87
G.U.R.S. 31 dicembre 1975, n. 58
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, concernente l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 18/1989 e annotato al 30/4/1976)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è modificato come segue:
"Sono elettori tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo seguente".
L'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è modificato come segue:
"Sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno dell'elezione".
Le parole "compimento di un quadriennio dalla data della precedente elezione regionale" contenute nel primo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, modificato con l'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1958, n. 6, sono sostituite dalle seguenti:
"compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale".
Il numero 1 dell'ultimo comma dello stesso art. 8 della citata legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è sostituito dal seguente:
"1) i magistrati dell'ordine giudiziario, nonchè i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione Siciliana".
Il primo comma dell'art. 31 del decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, nel testo risultante dall'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, è sostituito dal seguente:
"I presidenti ed i componenti delle commissioni provinciali di controllo sono ineleggibili a deputati regionali, salvo che abbiano cessato di esercitare le loro funzioni almeno un anno prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale".
Nel primo capoverso del n. 4 dell'art. 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, modificato con l'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1972, n. 33, le parole "organismi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico giuridicamente riconosciute" sono sostituite dalle altre:
"organismi regionali e provinciali delle associazioni degli enti locali, nonchè delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico giuridicamente riconosciute".
L'art. 11 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è sostituito dal seguente:
"I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, salvo il caso di cui all'art. 8, quarto comma, dello Statuto, non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
Lo stesso decreto, che fissa il giorno di votazione, stabilisce anche il giorno della prima riunione dell'Assemblea che dovrà avere luogo entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.
I sindaci di tutti i comuni della Regione, dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, ne danno notizia agli elettori con manifesto da affiggersi quarantacinque giorni prima della data della votazione".
Le parole "non oltre il 52° giorno anteriore a quello della votazione" contenute nel primo comma dell'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, modificato con l'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1959, n. 9, sono sostituite dalle seguenti:
"non oltre il 42° giorno anteriore a quello della votazione".
Le parole "entro il termine di tre giorni" contenute nel settimo comma dell'art. 12 della stessa legge sono sostituite dalle parole:
"entro un giorno".
Le parole "entro il 40° giorno precedente l'inizio della votazione" contenute nell'ultimo comma del predetto articolo sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 32° giorno precedente l'inizio della votazione".
Le parole " non più tardi delle ore 16 del 36° giorno anteriore a quello della votazione " contenute nel primo comma dell'art. 15 della citata legge sono sostituite dalle seguenti:
"non più tardi delle ore 16 del 30° giorno anteriore a quello della votazione".
All'art. 16 della stessa legge n. 29 sono apportate le seguenti modifiche.
Il termine "entro dieci giorni" contenuto nel primo comma è sostituito dal termine "entro cinque giorni".
Il termine "entro cinque giorni" contenuto nel secondo comma è sostituito dal termine "entro tre giorni".
Le parole "dal 20 giorno" contenute nel quinto comma e le parole "dal 30 giorno" contenute nell'ultimo comma dell'art. 20 della citata legge sono sostituite dalle seguenti:
"dal 4° giorno".
Il terzo comma dell'art. 23 della legge n. 29 del 1951 è soppresso.
Le tabelle A ed E allegate alla stessa legge sono sostituite dalle tabelle A ed E allegate alla presente legge.
Il terzo comma dell'art. 44 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è sostituito dal seguente:
"Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita".
(modificato dall'art. 4 della L.R. 42/81)
In occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
Per la votazione degli elettori di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni vigenti per il rinnovo dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province e dei consigli comunali.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 44/76, per quanto compatibili, valgono le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136.
(modificato dall'art. 8 della L.R. 18/89)
---------------------- (comma abrogato) (1)
Al presidente ed ai componenti dell'Ufficio centrale regionale si applicano, oltre all'eventuale trattamento di missione, nelle nuove misure, gli onorari e le indennità rispettivamente stabilite con la citata legge per il presidente e per i componenti degli uffici centrali circoscrizionali per l'esercizio delle funzioni previste dallo art. 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.
Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 18/89.
Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 1.300 milioni e ricadenti nell'anno finanziario 1976, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione regionale per l'anno 1974.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.