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LEGGE REGIONALE 20 aprile 1976, n. 40

G.U.R.S. 21 aprile 1976, n. 20

Integrazioni e modifiche di leggi riguardanti la pubblica istruzione.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 17/2004)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004)

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere:

a) all'acquisto dell'arredamento delle aule e delle palestre degli edifici delle scuole materne, elementari e dell'obbligo costruiti con finanziamenti pubblici nonchè alla fornitura di materiale didattico ed alle relative spese di progettazione;

b) ------------------- (lettera abrogata) (1)

c) al finanziamento di spese indifferibili, limitatamente alla manutenzione e riparazione di aule scolastiche, di servizi igienici, sanitari e di materiale di arredamento scolastico degli edifici della scuola dell'obbligo.

(1)

Lettera abrogata ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004.

Art. 2

Per le finalità di cui alle lettere a, b e c dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, la spesa annua a fianco di ciascuna lettera indicata:

- lett. a, lire 500.000.000;

- lett. b, lire 100.000.000;

- lett. c, lire 500.000.000.

La spesa prevista alla lett. c del presente articolo è destinata quanto a lire 300 milioni alle scuole elementari e quanto a lire 200 milioni alle scuole medie.

Art. 3

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione provvede alla erogazione delle somme di cui alla lett. c del precedente articolo mediante aperture di credito in favore dei presidi delle scuole medie e dei direttori didattici per le scuole elementari, sulla base di motivate richieste corredate dei preventivi di spesa e tenendo conto della distribuzione proporzionale delle somme nell'ambito di ciascuna provincia, in modo da assicurare ad ogni scuola o circolo un finanziamento non superiore a lire 1 milioni.

Le spese saranno eseguite in economia, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, a cura dei presidi e dei direttori didattici che ne rispondono.

Art. 4

Per l'anno finanziario 1976 è autorizzata la spesa di lire 90 milioni per il riattamento e la sistemazione di locali di proprietà di enti pubblici da adibirsi a colonie.

Art. 5

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 40/78)

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare ai comuni le somme necessarie per la refezione scolastica in base al numero degli alunni iscritti nelle scuole materne comunali.

L'assegnazione delle somme di cui al precedente comma è calcolata in rapporto alla misura di lire 700 pro-capite e per 150 giorni.

I comuni interessati, all'inizio dell'anno scolastico, comunicano all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il numero degli alunni iscritti, e sono obbligati, alla fine dell'anno scolastico, a trasmettere all'Assessorato medesimo il rendiconto delle spese effettuate mediante relazione illustrativa.

Art. 6

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, sentite le sovrintendenze ai beni librari, ad assegnare alle biblioteche comunali il materiale librario e le attrezzature del librobus e delle biblioteche circolanti soppressi con la legge regionale 20 marzo 1972, n. 11.

Art. 7

L'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è sostituito dal seguente: (1)

"Gli interventi previsti dalla lett. b dell'art. 1 sono predisposti dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione, sentito il parere di una Commissione presieduta dal dirigente coordinatore del gruppo per la promozione culturale e l'educazione permanente dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione e composta dai sopraintendenti ai beni librari, dal direttore della biblioteca nazionale di Palermo e dai direttori delle biblioteche universitarie di Catania e Messina.

La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione. (2)

Le disposizioni previste dal n. 4 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, non si applicano alle spese di cui alla lett. a del precedente art. 1".

(1)

Vedi l'art. 3 della L.R. 66/75 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

(2)

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 16/79, la Commissione di cui all'articolo annotato, è presieduta dal Direttore regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.

Art. 8

L'art. 1 della legge regionale 19 novembre 1966, n. 29, è sostituito dal seguente: (1)

"L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, nei limiti dei fondi annualmente fissati in bilancio, alle spese per scavi archeologici, per conservazione dei monumenti, per restauri di opere d'arte mobili, nonchè per studi e pubblicazioni relativi ai lavori sopra indicati.

La spesa per studi e pubblicazioni non può superare la misura massima di lire 30 milioni".

(1)

Vedi l'art. 1 della L.R. 29/1966 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 9

La legge regionale 30 dicembre 1960, n. 45, e gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, sono abrogati.

Art. 10

Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 11, è autorizzata per l'anno finanziario 1976 l'ulteriore spesa di lire 80 milioni.

Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 11, sono prorogate, per l'anno 1976, limitatamente a quei comuni che alla data del 30 settembre 1975 hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 4 della stessa legge 24 marzo 1975, n. 11.

Art. 11

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla "Società editrice storia della Sicilia" un contributo di lire trenta milioni per la pubblicazione della storia della Sicilia.

Art. 12

All'onere di lire 2.300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 750 milioni, con gli stanziamenti già iscritti nel bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo ai capitoli 17363, 27301 e 27401 e, quanto all'ulteriore spesa di lire 1.550 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

All'onere ricadente negli anni finanziari successivi si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 13

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 aprile 1976.

BONFIGLIO