
LEGGE REGIONALE 5 marzo 1976, n. 17
G.U.R.S. 6 marzo 1976, n. 12
Anticipazioni per la gestione provvisoria dei servizi della soppressa Opera nazionale maternità ed infanzia e provvedimenti in favore del personale del disciolto ente "Gioventù italiana".
Testo annotato al 12/2/1979
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Le norme della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si applicano nella Regione Siciliana.
Per il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2 della predetta legge sono fatte salve le procedure previste dallo Statuto siciliano.
Fino a quando la Regione Siciliana non avrà provveduto con proprio provvedimento legislativo agli adempimenti derivanti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, il Presidente della Regione è autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa per far fronte alla gestione ordinaria dei servizi della soppressa Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.).
Per la proroga e l'erogazione delle anticipazioni previste dall'articolo annotato, vedi l'art. 1 della L.R. 8/77, gli artt. 1 e 2 della L.R. 70/77 e gli art. 1 e 2 della L.R. 7/79.
Le anticipazioni di cui al precedente articolo vengono erogate mensilmente, a decorrere dal 1° gennaio 1976, nella misura di un dodicesimo del 90 per cento delle uscite correnti previste dai disciolti comitati provinciali dell'O.N.M.I. nell'ultimo bilancio approvato dalla sede centrale dell'Opera stessa.
Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa istanza del legale rappresentante al 31 dicembre 1975 dei disciolti comitati provinciali dell'O.N.M.I. corredata:
1) di copia conforme dell'ultimo bilancio di previsione approvato dalla sede centrale dell'O.N.M.I.;
2) di copia conforme della delibera della sede centrale dell'O.N.M.I. con la quale è stato approvato il predetto bilancio di previsione;
3) di un attestato a firma del richiedente da cui risulti l'ammontare delle singole spese per il funzionamento di ciascun asilo o consultorio, riferite ad un mese, nonchè l'onere per il personale ed i servizi a carattere intercomunale.
Le anticipazioni di cui all'art. 2 della presente legge vengono erogate:
a) per i mesi da gennaio ad aprile del 1976, in favore dei direttori sanitari provinciali della soppressa O.N.M.I., mediante accreditamenti presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia dell'istituto di credito tesoriere dei fondi regionali;
b) per i successivi mesi, in relazione alle necessità risultanti dall'attestato di cui al n. 3 del presente articolo, in favore dei comuni sedi di asili o consultori, mediante mandati da accreditarsi in conto corrente postale, e delle amministrazioni provinciali per le funzioni ad esse demandate dall'art. 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698.
I prelevamenti delle anticipazioni di cui alla precedente lett. a devono essere limitati alla somma effettivamente necessaria, mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori e devono essere rendicontati secondo le norme vigenti.
Per la proroga e l'erogazione delle anticipazioni previste dall'articolo annotato, vedi l'art. 1 della L.R. 8/77, gli artt. 1 e 2 della L.R. 70/77 e gli art. 1 e 2 della L.R. 7/79.
Le anticipazioni previste dall'art. 2 della presente legge saranno recuperate sulle somme che saranno assegnate dal Ministro del tesoro alla Regione Siciliana in applicazione dell'art. 10 della legge n. 698 del 23 dicembre 1975.
In applicazione dell'art. 2 della presente legge, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:
a) ENTRATA TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI Categoria XIII - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI Rubrica 2 - servizi del tesoro Cap. 3264 - (nuova istituzione) - Recupero delle anticipazioni corrisposte per far fronte alla gestione ordinaria dei servizi della disciolta O.N.M.I. L. 3.300.000.000 b) SPESA TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE PRESIDENZA DELLA REGIONE SEZIONE IV AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE Rubrica 3 - ragioneria generale della regione Categoria XIV - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI PER FINALITÀ NON PRODUTTIVE Cap. 20641 - nuova istituzione) - Anticipazione per far fronte alla gestione ordinaria dei servizi della disciolta O.N.M.I. L. 3.300.000.000
Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione, da attuare ai sensi dell'art. 43 dello Statuto siciliano, in tema di personale dell'ente "Gioventù italiana"da trasferire alla Regione a termini dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, e restando impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stesso personale, da adottare nel rispetto delle competenze regionali, la Presidenza della Regione è autorizzata ad anticipare al personale di cui all'art. 3 della predetta legge n. 764 del 1975 assegnato alla Regione le competenze fisse ed accessorie spettanti allo stesso personale, a far data dalla predetta assegnazione.
La corresponsione dell'anticipazione è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione degli interessati di rimborso delle somme anticipate all'atto della definizione dei rapporti suindicati o di compensazione con le somme ad essi spettanti allo stesso titolo. (1)
In merito alla corresponsione di un assegno mensile al personale del soppresso ente "Gioventù italiana" vedi l'art. 4 della L.R. 104/77.
Per le finalità del precedente art. 7 è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 60 milioni.
All'onere ricadente sul bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'esercizio medesimo.