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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1977, n. 100

G.U.R.S. 31 dicembre 1977, n. 58

Provvedimenti per gli enti economici regionali e per l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale è incrementato di lire 13.500 milioni da destinare:

a) quanto a lire 12.000 milioni per interventi finanziari in favore delle società controllate per pagamento di salari e stipendi per la parte non coperta da ricavi relativi ai mesi di novembre, dicembre e tredicesima mensilità per l'anno 1977 ed al mese di gennaio 1978;

b) quanto a lire 1.000 milioni per interventi finanziari in favore delle società controllate per il pagamento dei debiti pregressi in favore di istituti previdenziali ed assicurativi;

c) quanto a lire 500 milioni per interventi sul capitale sociale della S.p.A. Bacino di Palermo in ragione della quota di partecipazione dell'Ente stesso.

Nelle more dell'erogazione dello stanziamento previsto dalla lett. a del presente articolo, l'Ente siciliano per la promozione industriale è autorizzato ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, i fondi di cui in atto dispone.

Art. 2

Il fondo di rotazione a gestione separata, istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, è ulteriormente incrementato di lire 4.000 milioni da utilizzare esclusivamente per le scorte strettamente necessarie al ciclo produttivo delle aziende collegate.

Art. 3

Alle iniziative approvate con il piano di investimenti per il quadriennio 1976-79 dell'Azienda asfalti siciliani di cui all'art. 11 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, è aggiunta la produzione di materiale in gres smaltato.

Ai fini della realizzazione dell'iniziativa di cui sopra, il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani (L.R. 36/60), già incrementato dal citato art. 11, è aumentato ulteriormente di lire 550 milioni. L'iniziativa prevista nel primo comma fa parte del programma di attuazione 1977 già approvato.

Art. 4

Il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato di lire 800 milioni per il ripianamento dei debiti contratti dalla società IMAC garantiti da fidejussioni rilasciate non oltre il 31 maggio 1977 dall'Azienda stessa.

Art. 5

L'aumento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano disposto con l'art. 12, primo comma, della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, può essere destinato, fino alla concorrenza di lire 8.000 milioni, ad interventi straordinari in favore della collegata ISPEA.

A tali finalità è altresì destinato un ulteriore incremento del fondo di dotazione di lire 110 milioni.

Gli interventi straordinari per l'ISPEA riguardano:

a) per lire 1.500 milioni il pagamento di salari e stipendi al personale, per la parte non coperta da ricavi, sino al 31 dicembre 1977;

b) per lire 6.610 milioni la parziale estinzione dei debiti maturati al 30 settembre 1977 nei confronti degli istituti previdenziali.

Nelle more dell'erogazione dello stanziamento previsto dalla lett. a del presente articolo, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, i fondi di cui in atto dispone.

Art. 6

Il fondo di cui all'art. 13 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, è incrementato di lire 1.500 milioni. Tale incremento può essere destinato alla collegata Sicilvetro per interventi straordinari necessari ad assicurare la funzionalità e agibilità degli impianti stessi.

La relativa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano è approvata, entro trenta giorni, dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, il quale ne riferisce preventivamente alla Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 7

L'Ente minerario siciliano può avvalersi, temporaneamente e per esigenze straordinarie, di personale distaccato, fino al numero di cinque unità, da enti pubblici regionali o istituti di credito regionali da utilizzare anche presso le società collegate fino alla costituzione degli organi normali di amministrazione.

Art. 8

Nei fondi a gestione separata, istituiti presso l'Ente minerario siciliano rispettivamente ai sensi degli articoli 12 e 13, lettere a e b, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, le somme stanziate per il 1977 in base agli articoli sopra citati ed alle modifiche apportate dalle leggi regionali 30 dicembre 1976, n. 90, e 21 luglio 1977, n. 61, sono incrementate dei seguenti importi:

a) lire 3.587 milioni per fare fronte agli oneri derivanti, durante l'anno 1977, dalla gestione delle miniere di zolfo indicate dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42. Tale importo è comprensivo della somma di lire 380 milioni per il completamento entro il 1978 della ristrutturazione degli impianti di purificazione e ventilazione di cui all'art. 11 della legge regionale n. 42 del 1975;

b) lire 554 milioni ad integrazione dello stanziamento per far fronte agli oneri dipendenti, durante l'anno 1977, dalle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42;

c) lire 452 milioni per far fronte agli oneri dipendenti, durante l'anno 1977, dalle disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, ed all'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77.

Nelle more dell'erogazione dello stanziamento previsto dal presente articolo, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, i fondi di cui in atto dispone.

Art. 9

Per le esigenze delle società collegate dell'Ente minerario siciliano, relative al pagamento di salari e stipendi per il mese di gennaio 1978, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad anticipare, sui fondi di cui alla lett. a dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, l'importo di lire 1.000 milioni.

Nelle more dell'erogazione dello stanziamento previsto dal presente articolo, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, i fondi di cui in atto dispone.

Art. 10

E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo a gestione separata di lire 3.000 milioni da destinare alle società collegate per la realizzazione di opere di viabilità necessarie per il collegamento delle unità minerarie in regolare esercizio alle strade statali.

Le delibere dell'Ente minerario siciliano di utilizzazione del suddetto fondo dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Art. 11

Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) costituito ai sensi dell'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni, è incrementato di lire 3.000 milioni che saranno versati nell'esercizio finanziario 1978.

Art. 12

All'onere di lire 32.053 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978, si farà fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 13

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1977.

BONFIGLIO