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LEGGE REGIONALE 1 agosto 1977, n. 75

G.U.R.S. 3 agosto 1977, n. 36

Interventi finanziari per l'esecuzione di opere pubbliche in agricoltura.

Testo con annotazioni alla data 28 luglio 1978

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per far fronte alle immediate esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori in corso fino alla data del 31 dicembre 1977, riguardanti le opere irrigue previste dalla legge regionale 16 agosto 1974, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

Il programma di spesa di cui al precedente comma è predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 2

Per l'integrazione di opere idrauliche in corso di esecuzione connesse con programmi di irrigazione promossi dall'Ente di sviluppo agricolo e con finanziamenti a carico del bilancio è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.

La spesa di cui al comma precedente è autorizzata quanto a lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e quanto a lire 3.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Il relativo programma di spesa predisposto dall'ESA è sottoposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste al parere preventivo della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 3

Per sopperire agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle altre opere pubbliche finanziate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sia a carico del bilancio della Regione che del Fondo di solidarietà nazionale, è autorizzata, altresì, per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 4.000 milioni e per quello successivo la spesa di lire 3.000 milioni.

La predetta spesa è comprensiva della quota necessaria per il reintegro delle somme destinate all'esecuzione delle opere ed utilizzate, ai sensi della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, per il pagamento dei compensi revisionali.

Art. 4

Fino al 30 giugno 1978 per le opere pubbliche concernenti il settore dell'agricoltura e delle foreste l'aliquota per il rimborso delle spese generali a favore degli enti concessionari viene determinata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, su deliberazione della Giunta regionale. (1)

(1)

A modifica di quanto disposto dall'articolo annotato vedi l'art. 12 della L.R. 23/78.

Art. 5

Per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere al cap. 55851 del bilancio della Regione in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1977 e di lire 8.500 milioni per l'esercizio 1978.

Il programma di opere di cui al precedente comma è predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea.

Art. 6

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, e dall'art. 34 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni da iscrivere al cap. 56756 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7

All'onere di lire 24.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 20.000 milioni con parte delle economie per interessi ed oneri connessi per l'anno finanziario 1976 relativi ai mutui di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili a termine dell'art. 7 della legge medesima e quanto a lire 4.000 milioni, autorizzate per le finalità dell'art. 6, con la riduzione di pari importo dello stanziamento per l'anno 1977 previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, per le finalità dell'art. 1, lett. c, della legge stessa.

Lo stanziamento dell'art. 1, lett. c, della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, ridotto con il precedente comma, sarà ripristinato negli esercizi finanziari successivi a quello in corso.

All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e all'onere di lire 4.000 milioni per il ripristino dello stanziamento di cui all'art. 1, lett. c, della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, si provvede quanto a lire 10.000 milioni con parte delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e quanto a lire 9.000 milioni con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 agosto 1977.

BONFIGLIO