
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. 88
G.U.R.S. 31 dicembre 1975, n. 58
Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 13/2003 e annotato al 19/5/2003)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, con personalità giuridica propria e gestione autonoma, attua i fini istituzionali di cui alla legge regionale 11 marzo 1950, n. 18, avvalendosi di personale regionale e delle strutture operative periferiche del Corpo forestale con la costituzione di appositi gruppi di lavoro in seno agli ispettorati ripartimentali delle foreste.
L'Azienda può effettuare altresì interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli in zone demaniali o da acquisire al demanio ed anche in applicazione del primo comma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 87/83)
Sono organi dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione:
1) il consiglio di amministrazione; (1)
2) il direttore dell'Azienda;
3) il comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali.
Per effetto dell'art. 98 della L.R. 2/2002 "il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana è soppresso ed i relativi poteri e funzioni sono conferiti al dirigente generale dell'Azienda delle foreste demaniali".
(sostituito dall'art. 2 della L.R. 87/83)
Il consiglio di amministrazione è composto:
a) dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
b) dal direttore regionale del Corpo forestale della Regione;
c) dal vice direttore dell'Azienda foreste demaniali;
d) dall'avvocato distretturale dello Stato di Palermo o da un suo delegato;
e) da quindici membri, scelti fra i cittadini italiani di provata capacità amministrativa o tecnica, in possesso dei diritti politici e residenti in Sicilia, eletti dall'Assemblea regionale.
Per l'elezione dei componenti di cui alla lett. e ogni deputato vota per un consigliere da eleggere.
Il consiglio di amministrazione è presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste o, per delega dello stesso, dal direttore regionale del Corpo forestale della Regione.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale.
I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque anni.
Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un compenso di determinare con le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 42, oltre all'indennità di missione, se dovuta, nella misura stabilita per il direttore regionale.
Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
1) formula proposte relative allo statuto-regolamento dell'Azienda;
2) delibera i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali dell'Azienda, nonchè eventuali variazioni da apportare ai bilanci preventivi durante l'esercizio;
3) stabilisce le direttive ed i criteri per l'impegno dei fondi iscritti in bilancio;
4) delibera sulle variazioni da apportarsi al patrimonio dell'Azienda;
5) delibera sui programmi per il miglioramento e l'ampliamento del patrimonio boschivo dell'Azienda;
6) approva i piani di governo dei boschi demaniali;
7) approva il programma di gestione annuale per le foreste e le eventuali variazioni ritenute necessarie nel corso dell'esercizio.
Direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione è il direttore regionale del Corpo forestale.
Il direttore ha la rappresentanza giuridica dell'Ente e cura l'attuazione degli scopi del medesimo in conformità delle disposizioni legislative e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Le funzioni di vice direttore dell'Azienda sono affidate ad un dirigente tecnico forestale con almeno quindici anni di anzianità nella qualifica.
Al suddetto funzionario il direttore dell'Azienda, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1950, n. 18, ha la facoltà di delegare le sue attribuzioni.
(modificato dagli artt. 1 e 4 della L.R. 87/83, dall'art. 9 della L.R. 52/84, integrato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 11/89 e modificato dall'art. 31 della L.R. 10/93) (1)
Il Comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è composto da:
a) il Direttore regionale delle foreste, che lo presiede;
b) l'Ispettore regionale tecnico forestale;
c) l'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;
d) tre dirigenti del ruolo tecnico delle foreste;
e) un geologo dell'Assessorato regionale del territorio e l'ambiente ed un dirigente del ruolo tecnico dell'ambiente;
f) un dirigente del ruolo tecnico dei lavori pubblici;
g) un dirigente del ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali;
h) un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
i) tre esperti in materia idraulica-forestale scelti su terne di nomi segnalati dalle Università siciliane;
l) il Soprintendente ai beni ambientali competente per territorio;
m) il Medico provinciale di Palermo;
n) il Direttore della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile per il servizio idrografico di Palermo.
Ai componenti del comitato di cui al comma precedente si applicano le norme sulla rotazione e sulla riconferma nell'incarico che valgono per i componenti del Comitato tecnico amministrativo regionale.
Il comitato tecnico amministrativo esprime pareri sui progetti delle opere (2) e sulle eventuali successive loro modifiche, sulle determinazioni relative alle vertenze insorte con le imprese, nonchè su tutti gli altri affari su cui il presidente o il consiglio di amministrazione ritengano di interpellarlo.
Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un dirigente del ruolo amministrativo della Regione. (3)
L'art. 31 della L.R. 10/93 è stato abrogato dall'art. 30 della L.R. 7/2003.
Per la competenza ad esprimere i pareri in materia di opere pubbliche si rimanda all'art. 7 bis della Legge 109/1994, introdotto dall'art. 5 della L.R. 7/2002.
Per altri aspetti organizzativi del Comitato tecnico amministrativo si rimarda all'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della L.R. 11/89.
(sostituito dall'art. 124 della L.R. 4/2003 e integrato dall'art. 23, comma 2, della L.R. 13/2003)
1. La Regione trasferisce annualmente all'Azienda delle foreste demaniali due contributi finalizzati rispettivamente al finanziamento integrale delle spese in conto capitale ed al pareggio del bilancio di parte corrente.
2. Alle erogazioni di cui al comma 1 nonché alle assegnazioni statali e comunitarie già di competenza del dipartimento regionale foreste provvede il dipartimento regionale bilancio e tesoro.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni emerse in sede di redazione del piano generale di cui all'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, l'Azienda delle foreste demaniali appronterà un inventario dei complessi boscati dell'Isola che rivestano carattere di pubblico interesse e quindi suscettibili di espropriazione per la acquisizione al demanio forestale della Regione.
Il predetto documento viene approvato con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la conferenza permanente delle comunità montane e la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. (1)
Eventuali opposizioni al provvedimento di cui al comma precedente dovranno essere presentate all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste decide sui ricorsi presentati nel termine di 60 giorni, sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.
L'art. 15 della L.R. 84/80 ha stabilito che ai fini dell'approvazione del documento di che trattasi, si prescinde dal parere della Conferenza permanente delle comunità montane.
Nella prima applicazione della presente legge lo statuto-regolamento dell'Azienda è predisposto dal consiglio di amministrazione.
(modificato dall'art. 86, lett. d), della L.R. 16/96)
------------------- (comma abrogato) (1)
Fermo restando il disposto dell'art. 8 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, gli agenti tecnici forestali possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi speciali connessi alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi.
------------------- (comma abrogato) (1)
------------------- (comma abrogato) (1)
------------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 86, lett. d), della L.R. 16/96.
E' istituito il consiglio di direzione delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, presieduto dall'Assessore o, per sua delega, dal direttore regionale delle foreste.
La composizione e le attribuzioni del consiglio sono regolate dagli articoli 2 e 80 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.
La norma è superata in quanto i consigli di direzione presso i rami dell'amministrazione regionale sono stati eliminati con l'art. 56, comma 15, della L.R. 6/2001, che ha abrogato l'art. 2 della L.R. 7/71, che li aveva istituiti.
(integrato dall'art. 82, comma 1, della L.R. 16/96)
Gli agenti tecnici, le guardie forestali ed i sottufficiali, in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in materia, sono autorizzati alla conduzione degli automezzi di qualsiasi tipo di proprietà dell'Amministrazione.
Nei casi di provata necessità tale autorizzazione è estesa agli assistenti tecnici ed ai dirigenti tecnici.
L'autorizzazione non comporta la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 30.
Il personale di cui al primo comma da destinare alla conduzione degli automezzi adibiti a servizi di emergenza può richiedere il rimborso della spesa necessaria al rilascio del relativo certificato di abilitazione professionale (CAP).
Al personale di cui al primo comma si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574.
Per l'attuazione dei servizi di istituto e di polizia forestale, i ripartimenti forestali si avvalgono dei distaccamenti forestali aventi giurisdizione territoriale intercomunale, determinata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, possibilmente coincidente con i limiti di bacini montani o di parchi o di grandi riserve naturali.
Ai distaccamenti è assegnato un contingente adeguato di sottufficiali e guardie forestali con dotazione di automezzi fuoristrada e attrezzature ed equipaggamenti idonei.
Al comando del distaccamento forestale è preposto un sottufficiale.
Oltre alle attribuzioni ed ai compiti di polizia giudiziaria, i sottufficiali e le guardie forestali disimpegnano, nell'ambito della giurisdizione, mansioni di sorveglianza, di tutela e di collaborazione esecutiva nell'attuazione degli interventi previsti dalle leggi vigenti.
I comandanti dei distaccamenti hanno l'obbligo della tenuta dei registri e della compilazione dell'itinerario di servizio secondo le modalità e le apposite norme interne emanate dalla direzione regionale del Corpo.
Il primo comma dell'art. 37 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è sostituito dal seguente:
"Alla qualifica di dirigente tecnico forestale si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in scienze forestali o in ingegneria civile o in scienze agrarie, abilitati all'esercizio professionale". (1)
Per quanto riguarda il ruolo del corpo regionale delle foreste vedi art. 70, commi 2, 3 e 4, della L.R. 16/96 (Titoli di studio).
L'Amministrazione regionale delle foreste provvederà periodicamente alla istituzione di corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento per il personale del Corpo forestale. (1)
In merito ai corsi di aggiornamento si rimanda all'art. 68 della L.R. 16/96.
Agli ispettorati ripartimentali delle foreste ed agli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono preposti dirigenti appartenenti rispettivamente al ruolo tecnico forestale e al ruolo tecnico dell'agricoltura con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica. (1)
Gli ispettori ripartimentali delle foreste e gli ispettori provinciali dell'agricoltura, ai quali sono confermate tutte le attribuzioni rispettivamente dei capi degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dei capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, possono delegare attribuzioni loro demandate ai dirigenti dei gruppi di lavoro.
Come stabilito dall'art. 79, comma 5, della L.R. 16/96, per le finalità di cui al comma annotato, si applicano le disposizioni dell'articolo 77, comma 5, della stessa L.R. 16/96.
(modificato dall'art. 86, lett. d), della L.R. 16/96)
La tabella A del ruolo sottufficiali e guardie forestali, allegata alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.
Per quanto non previsto espressamente dalla succitata legge in materia di stato giuridico dei sottufficiali e delle guardie forestali si applicano le disposizioni vigenti per il personale del Corpo forestale dello Stato.
------------------ (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 86, lett. d), della L.R. 16/96.
Per l'espletamento del servizio sanitario per il personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali è autorizzata la stipula di apposita convenzione con un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o di complemento.
Nella stessa convenzione che avrà vigore per un periodo non superiore a due anni dovrà essere fissato l'ammontare del compenso annuo che l'Amministrazione dovrà corrispondere.
Per gli accertamenti sanitari e visite fiscali compiuti fuori dalla sede di Palermo vengono corrisposte all'ufficiale medico di cui al primo comma del presente articolo le indennità di missione previste per i dirigenti regionali e rimborsate le spese di viaggio.
Ai fini delle operazioni di martellatura per le utilizzazioni boschive, l'Amministrazione regionale fornisce in dotazione ai dirigenti tecnici ed ai sottufficiali del Corpo forestale, a titolo gratuito, i martelli forestali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1950, n. 566.
Le norme per la difesa dei boschi dagli incendi di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, si applicano in quanto compatibili con la legislazione regionale in materia.
E' istituito, in seno al Corpo forestale, il servizio antincendi boschivi cui è affidato il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi che sarà attuata a mezzo degli appositi centri operativi degli ispettorati ripartimentali delle foreste.
La gestione dei fondi dell'Azienda delle foreste demaniali viene affidata agli istituti di credito che espletano il servizio di cassa della Regione Siciliana e si effettua mediante la istituzione di sottoconti di cassa intestati all'Azienda medesima.
La competenza della relativa gestione è determinata in base alla provenienza dei fondi a seconda che si riferiscano al bilancio della Regione o al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.
Al sottoconto istituito presso l'istituto di credito che svolge il servizio di cassa relativo al bilancio regionale sono attribuite altresì le entrate proprie della Azienda.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Azienda delle foreste demaniali provvederà al totale trasferimento dell'attuale propria gestione dei fondi agli istituti di cui al primo comma del presente articolo ed il saldo di cassa accertato è versato nei sottoconti istituiti presso i predetti istituti secondo i criteri di cui al terzo comma del presente articolo.
Lo stanziamento di cui all'art. 1, lett. c, della presente legge ed ogni altra nuova entrata dell'Azienda delle foreste demaniali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono interamente versati nei sottoconti di competenza.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 dicembre 1975.
BONFIGLIO
Tabella A
(per effetto dell'art. 22 della L.R. 52/84 le Tabelle A e B sono state unificate e sostituite dalla tabella A annessa alla stessa L.R. 52/84)
Ruolo del Corpo regionale delle foreste
Qualifica Unità
Dirigente tecnico forestale n. 80
Assistente tecnico forestale " 160
Agente tecnico forestale " 600
Maresciallo e Brigadiere " 200
Guardia " 800
Tabella B
(per effetto dell'art. 22 della L.R. 52/84 le Tabelle A e B sono state unificate e sostituite dalla tabella A annessa alla stessa L.R. 52/84)