
LEGGE REGIONALE 1 agosto 1977, n. 79
G.U.R.S. 3 agosto 1977, n. 36
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, recante provvedimenti per l'incentivazione dell'attività delle cooperative edilizie nel territorio della Regione Siciliana.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il terzo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 79 del 20 dicembre 1975 è così modificato:
"I contributi integrativi di cui al primo comma, per consentire la contrazione dei mutui sino all'intero importo della spesa necessaria per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle costruzioni, sono concessi tenendo conto degli aumenti dei costi di costruzione che si verifichino sino alla stipula dell'atto di mutuo".
Per le finalità dell'art. 16, ultimo comma, della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, il limite venticinquennale di impegno di lire 3.000 milioni.
Il quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è così modificato:
"Il costo massimo ammissibile per gli alloggi che usufruiscono dei contributi previsti dalla presente legge è determinato semestralmente dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico-amministrativo regionale. La determinazione del costo massimo delle aree di proprietà della cooperativa e dei consorzi deve essere fatta con i criteri previsti dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni".
I mutui di cui agli articoli 1 e 16 della legge regionale n. 79 del 20 dicembre 1975 sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni o localizzate ai sensi dell'art. 2 della predetta legge non siano di proprietà dei comuni stessi o quando le aree debbano essere espropriate direttamente dalle cooperative o loro consorzi, semprechè sia stato ottenuto il decreto di occupazione d'urgenza e siano iniziate le procedure di esproprio.
Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia della Regione, nei confronti dell'ente mutuante, è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente medesimo.
Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è così modificato:
"I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, che con lo stesso provvedimento approva il progetto dell'opera, previo parere dei dirigenti del ruolo tecnico dell'Assessorato medesimo o del Comitato tecnico-amministrativo regionale che dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla presentazione del progetto".
All'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è aggiunto il seguente comma:
"I mutuatari debbono approntare, congiuntamente alla contabilità finale dei lavori, la tabella millesimale del valore degli alloggi sulla quale dovrà pronunciarsi espressamente il collaudatore, nel certificato di collaudo".
All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente sull'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno medesimo, utilizzabili ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.