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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1975, n. 79

G.U.R.S. 27 dicembre 1975, n. 57

Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione.

N.d.R. I requisiti per l'accesso alle agevolazioni sono stati individuati con Decr. Ass. Cooperazione 7 ottobre 2005.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 19/2000 e con annotazioni alla data 13 gennaio 2020)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1) (2)

(modificato dall'art. 5 della L.R. 86/80, dall'art. 34 della L.R. 86/81, dall'art. 18, comma 1, della L.R. 55/82 e dall'art. 14, comma 1, della L.R. 37/84)

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie e ai loro consorzi, aventi sede nel territorio della Regione Siciliana, contributi in annualità costanti sino a 25 anni sugli interessi dei mutui contratti per l'acquisizione delle aree di cui al successivo art. 2 e per la costruzione degli alloggi, con il limite massimo di intervento per ogni organismo abitativo di lire 40 milioni. Tale limite è elevato di lire 3 milioni per le cooperative a proprietà indivisa di cui all'art. 4 della legge regionale n. 95 del 1977. (3) (4)

L'entità del finanziamento da concedere è rapportata al costo di intervento scaturente dal quadro tecnico-economico corredato dal visto di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, ed ogni onere eccedente è a carico delle cooperative edilizie.

Ai mutui di cui all'art. 8 della presente legge, si estendono le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Gli alloggi devono avere un numero di vani utili non superiore a cinque e una superficie utile non superiore a metri quadrati 110 e possono essere integrati da locali da destinare ad attività artigianali, da assegnare ai soci che esercitano tale attività, nonchè da locali destinati ad autorimessa aventi superficie non superiore a metri quadrati 25.

Le opere realizzate con i contributi di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1975, il limite venticinquennale di spesa di lire 4.000 milioni.

Il limite trentacinquennale di spesa di lire 2.000 milioni previsto dall'art. 64 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è ridotto all'ammontare degli impegni assunti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilità risultanti sono destinate, fino alla venticinquesima annualità, all'incremento del limite di spesa autorizzato con il precedente comma.

(1)

In merito alla concessione dei mutui di cui all'articolo annotato cfr. l'art. 3 della L.R. 79/77.

(2)

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 21/09/83: "Fissazione delle modalità per la concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."

(3)

Il limite massimo di intervento per le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi regionali concessi ai sensi delle LL.RR. n. 79/75 e n. 95/77 è stato fissato con Decr. Ass. Coop. 8 agosto 2008.

Vedi i seguenti DD.AA. Cooperazione:

- D.A. 05/05/2005: "Nuovo limite massimo di intervento per le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi regionali concessi ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."

- D.A. 10/08/99: "Nuovo limite massimo di intervento per le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi regionali concessi ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."

- D.A. 10/09/97: "Nuovo limite massimo di intervento per le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi regionali concessi ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."

- D.A. 21/03/96: "Proroga dei termini per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione di contributi alle cooperative edilizie incluse nei piani di intervento formati ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79."

- D.A. 09/10/93: "Direttive per l'aggiudicazione degli appalti alle cooperative edilizie ammesse a fruire delle agevolazioni previste dalle leggi regionali 29 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."

- D.A. 26/07/93: "Elevazione del limite della rendita catastale delle unità abitative di proprietà degli aspiranti all'assegnazione di alloggi realizzati ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."

- D.A. 29/06/93: "Disposizioni per le cooperative edilizie incluse nei piani di intervento formati ai sensi della legge 20 dicembre 1975, n. 79."

- D.A. 17/04/92: "Limite massimo d'intervento per la realizzazione degli alloggi in cooperative, ammessi a fruire delle agevolazioni previste dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."

- D.A. 12/09/90: "Elevazione del limite massimo d'intervento per le agevolazioni alle cooperative edilizie, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."

- D.A. 29/08/90: "Nuove procedure per la concessione di finanziamenti alle cooperative edilizie incluse nei piani di intervento previsti dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79."

- D.A. 13/04/90: "Ammissione a finanziamento per le unità abitative residuali delle cooperative edilizie incluse nei piani regionali d'intervento formati ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."

- D.A. 28/04/89: "Determinazione dei nuovi limiti di reddito per l'ammissione dei soci delle cooperative edilizie ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."

- D.A. 28/04/89: "Determinazione del limite massimo d'intervento per la realizzazione degli alloggi in cooperativa, ammessi a fruire delle agevolazioni previste dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95", modificato con D.A. 19/12/89 e con D.A. 28/01/91.

- D.A. 12/04/89: "Verifica dell'attualità dell'interesse a finanziamento delle cooperative edilizie incluse nei piani d'intervento "1982/1983" e "1984/1985", formati ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79."

- D.A. 05/05/88: "Ammissione a finanziamento o contributo delle unità abitative residuali di cooperative edilizie."

- D.A. 23/01/86: "Rideterminazione del limite massimo di intervento previsto dagli artt. 5 e 6 della l.r. 12 agosto 1980, n. 86".

- D.A. 11/10/83: "Elevazione del limite massimo d'intervento, previsto dagli artt. 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, da concedere alle cooperative edilizie o loro consorzi per ogni organismo abitativo".

- D.A. 17/03/82: "Elevazione del limite massimo di intervento, previsto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, da concedere alle cooperative edilizie e loro consorzi per ogni organismo abitativo".

(4)

In ordine ai limiti previsti nell'articolo che si annota vedi le seguenti disposizioni di legge:

- artt. 33 e 35 della L.R. 86/81;

- art. 2 della L.R. 55/82;

- art. 28, comma 1, della L.R. 36/91.

Art. 2

La localizzazione degli alloggi per le cooperative edilizie e loro consorzi che non risultino proprietari dell'area di impianto alla data del 30 aprile 1975 (1) deve avvenire in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 27 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

Nei comuni in cui, con deliberazione approvata dalla commissione provinciale di controllo, siano stati adottati i piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, è consentita, nelle more della prescritta approvazione, la realizzazione degli alloggi nelle aree dei piani predetti, purchè l'indice di densità fondiaria sia conforme alle prescrizioni di piano e comunque non superiore a 3,50 metri cubi per metro quadro.

(1)

Termine prorogato al 31 dicembre 1981 dall'art. 4, u.c., della L.R. 159/80e successivamente al 31 dicembre 1983 dall'art. 9, comma 2, della L.R. 55/82.

Art. 3

 (1)

Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni costruite ai sensi della presente legge e concesse a proprietà indivisa, è stabilito in lire sei milioni, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire otto milioni per abitazioni costruite da cooperative edilizie e loro consorzi a proprietà individuale.

Il reddito goduto dai componenti il nucleo familiare deve essere riferito all'ultimo periodo di imposta anteriore all'anno in cui viene disposta l'ammissione a contributo della cooperativa o del consorzio.

(1)

Si rimanda all'art. 10 della L.R. 37/84 che ha stabilito il criterio per la fissazione della misura del reddito, nonché all'art. 12 della L.R. 25/97 che ha stabilito i criteri per l'aggiornamento dei limiti di reddito.

Per la determinazione del  predetto reddito cfr.:

- Decr. Ass. Cooperazione 27 giugno 2007

- Decr. Ass. Cooperazione 14 luglio 2009;

- Decr. Ass. Infrastrutture e Mobilità 16 settembre 2011.

- Decr. Dirigenziale 16 dicembre 2015.

Art. 4

(1) (2)

L'Assessore regionale per i lavori pubblici (3), sulla scorta delle domande che saranno presentate a norma della presente legge e di quelle già inoltrate a norma dell'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, predispone un programma di utilizzazione dell'intera disponibilità derivante dagli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Detto programma deve essere sottoposto ai pareri preventivi della Commissione di cui al successivo art. 12 nonchè della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale competente per materia.

(1)

Vedi l'art. 32 della L.R. 86/81 che contiene una riserva in favore degli appartenenti alle forze dell'ordine.

(2)

Vedi le ulteriori disposizioni contenute nella L.R. 25/97.

(3)

L'espressione "Assessore regionale per i lavori pubblici" deve intendersi "Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca" a seguito della modifica introdotta all'art. 1 della presente legge dall'art. 5 della L.R. 86/80.

Art. 5

Le domande di ammissione a contributo debbono essere corredate da una relazione tecnico-finanziaria sul programma costruttivo da realizzare, contenente le seguenti indicazioni:

a) entità volumetrica del complesso edilizio e relativi oneri di spesa;

b) eventuali località prescelte per le costruzioni;

c) disponibilità o meno dell'area d'impianto.

Art. 6

(modificato dall'art. 2 della L.R. 79/77, dall'art. 38 della L.R. 86/81 e dall'art. 3, comma 1, della L.R. 19/2000)

------------------------ (comma abrogato) (1)

------------------------ (comma abrogato) (1)

L'assegnazione delle abitazioni e dei locali per le attività artigianali ai soci viene deliberata dagli organi statutari della cooperativa edilizia o del consorzio ed è ratificata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici (2).

Il costo massimo ammissibile per gli alloggi che usufruiscono dei contributi di cui alla presente legge è determinato dall'Assessore competente sulla base dei costi massimi ammissibili, stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici per l'edilizia agevolata e convenzionata. (3)

L'Assessore regionale per i lavori pubblici (2), prima di adottare il provvedimento di cui al comma precedente, riferisce alla Commissione legislativa dell'Assemblea regionale competente per materia.

(1)

Il comma che disciplinava in merito ai requisiti è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 19/2000; il comma 2 dello stesso articolo ha stabilito che i requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente legge sono individuati con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

(2)

L'espressione "Assessore regionale per i lavori pubblici" deve intendersi "Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca" a seguito della modifica introdotta all'art. 1 della presente legge dall'art. 5 della L.R. 86/80.

(3)

Vedi Decr. Dirigenziale 13 gennaio 2020: "Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sociale".

Vedi Decr. Dirigenziale 9 dicembre 2015: "Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sociale".

Vedi Decr. Ass. Infrastrutture e Mobilità 7 marzo 2013: "Nuovi limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata ed agevolata-convenzionata - recupero primario e secondario, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, completamento immobile, ricostruzione immobile, acquisizione immobile costruito e ultimato e modelli di Quadri tecnici economici".

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 8 agosto 2008: "Nuovi limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata-recupero primario e secondario, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, completamento immobile, ricostruzione immobile, acquisizione immobile costruito ed ultimato e modelli di quadri tecnici economici".

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 8 agosto 2008: "Nuovo limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - nuova edificazione e modello di quadro tecnico economico".

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 5 maggio 2005: "Nuovi limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - recupero primario e secondario, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, completamento immobile, ricostruzione immobile, acquisizione immobile costruito ed ultimato e modelli di quadri tecnici economici".

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 5 maggio 2005: "Nuovo limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - nuova edificazione e modello di quadro tecnico economico".

Vedi Decr. Dirigenziale 7 giugno 2002: "Nuovi limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - recupero primario e secondario, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, completamento immobile, ricostruzione immobile, acquisizione immobile costruito ed ultimato, e modelli quadri tecnici economici".

Vedi Decr. Dirigenziale 7 giugno 2002: "Nuovo limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - nuova edificazione e modello quadro tecnico economico".

Vedi Decr. Dirigenziale 10 ottobre 2001: "Rivalutazione dei limiti di reddito dei destinatari dei benefici di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95".

Vedi Decr. Ass. LL.PP. 20 aprile 2000: "Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95".

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 04 ottobre 1999: "Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95".

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 14 gennaio 1999: "Approvazione dei modelli dei Quadri tecnici economici per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale agevolata".

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 27 ottobre 1998: "Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95".

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 24 giugno 1996: "Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95", come modificato dal D.A. 12 marzo 1997.

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 17 giugno 1996: "Rideterminazione del limite massimo dei costi delle opere ammissibili ai benefici delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95".

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 22 maggio 1992: "Determinazione del limite massimo dei costi delle opere ammissibili ai benefici delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 07 novembre 1991: "Determinazione del limite massimo dei costi delle opere ammissibili ai benefici delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 17 luglio 1990: "Determinazione del limite massimo di costo delle opere ammissibili ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 11 luglio 1990: "Determinazione del limite massimo dei costi delle opere ammissibili ai benefici delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 23 febbraio 1990: "Modifica al D.A. 5 novembre 1988, concernente la determinazione dei costi massimi ammissibili a contributo per gli alloggi da realizzarsi a cura delle cooperative e loro consorzi".

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 03 maggio 1989: "Modifiche al D.A. 5 novembre 1988".

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 05 novembre 1988: "Determinazione dei costi massimi ammissibili a contributo per gli alloggi da realizzarsi a cura delle cooperative e loro consorzi. "

Vedi Decr. Ass. LL.PP. 05 aprile 1976: "Determinazione dei costi massimi per la costruzione di alloggi da realizzare con il finanziamento previsto dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79."

Art. 7

(modificato dall'art. 17 della L.R. 95/77, sostituito dall'art. 40 della LR. 86/81 e modificato dall'art. 18, comma 2, della L.R. 55/82)

Le cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, dovranno rimborsare con l'interesse dell'1 per cento il capitale mutuato investito nell'immobile.

Le cooperative a proprietà individuale o prive dei requisiti statutari di cui al precedente comma devono rimborsare il capitale mutuato investito nell'immobile con l'interesse del 4 per cento.

Art. 8

(1)

Alle cooperative edilizie o ai loro consorzi e alle piccole e medie imprese di costruzioni edilizie, aventi sede nel territorio della Regione Siciliana, che comunque realizzano programmi costruttivi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi contributi in annualità costanti per 25 anni sugli interessi dei mutui contratti per l'acquisizione delle aree e per la costruzione degli alloggi, nonchè per le opere di urbanizzazione primaria a proprio carico. (2)

Tale contributo è concesso, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, nella misura occorrente affinchè i mutuatari non vengano gravati per interessi, diritti, commissioni, nonchè per oneri fiscali e vari e per spese accessorie, in misura superiore al cinque per cento.

Gli alloggi devono possedere le caratteristiche previste dall'art. 1, secondo comma, della presente legge.

Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese edilizie quelle imprese che rispondono ai seguenti requisiti:

a) il titolare o i titolari o possessori della maggioranza del capitale devono partecipare professionalmente alla direzione aziendale;

b) non devono avere legami finanziari di maggioranza o di controllo con imprese di grandi dimensioni;

c) il volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'ultimo biennio non deve essere superiore a lire 6.000 milioni nel complesso;

d) il numero massimo di dipendenti nell'ultimo biennio non deve essere superiore alle 200 unità.

Le imprese di costruzione predette possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo per non più di una volta nel corso di ciascun anno solare e dovranno vendere gli alloggi costruiti alle condizioni e con le modalità da determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

I soci delle cooperative edilizie, nonchè gli acquirenti di alloggi costruiti dalle imprese con i benefici di cui al presente articolo, devono possedere i requisiti previsti dall'art. 3 della presente legge.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, il limite venticinquennale di spesa di lire 500 milioni.

(1)

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 37/84 i tassi di interesse previsti dall'articolo annotato, sono equiparati ai tassi di interesse previsti dall'art. 4 della L.R. 95/77.

(2)

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 21/09/83: "Fissazione delle modalità per la concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."

Art. 9

Il contributo concesso alle cooperative edilizie e loro consorzi verrà erogato direttamente agli istituti di credito, di assicurazione o previdenza, ed il pagamento avrà luogo alla scadenza delle singole rate di ammortamento dei mutui. L'ammortamento ha inizio in coincidenza con la stipulazione dei contratti di mutuo.

L'importo delle due prime rate annuali di ammortamento dei mutui, al netto del relativo contributo regionale e degli interessi attivi maturati sulle somme non erogate, versate nei conti depositi, verrà scomputato dalle cooperative edilizie o dai consorzi nei rimanenti successivi 23 anni di durata dei mutui allo stesso tasso di interesse che regola l'operazione di finanziamento.

Ove gli interessi attivi dovessero risultare di importo superiore alle due rate di mutuo a carico delle cooperative edilizie o dei loro consorzi, la differenza attiva sarà versata in entrata del bilancio regionale.

Il contributo è revocato a seguito di accertata difformità dalle prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Prima di procedere alla revoca, l'Assessore regionale per i lavori pubblici (1) diffida la cooperativa edilizia o il consorzio inadempienti ad adeguare la costruzione al progetto approvato e fissa un termine per adempiere, scaduto il quale si fa luogo alla revoca. In tale eventualità, il contributo è assegnato ad altra cooperativa d'intesa con l'ente mutuante.

(1)

L'espressione "Assessore regionale per i lavori pubblici" deve intendersi "Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca" a seguito della modifica introdotta all'art. 1 della presente legge dall'art. 5 della L.R. 86/80.

Art. 10

(modificato e integrato dagli artt. 4 e 5 della L.R. 79/77, modificato dall'art. 41, commi 1 e 2, della L.R. 86/81 e dall'art. 7 della L.R. 55/82)

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sulla scorta degli elaborati di progetto predisposti dalle cooperative, per i quali viene accertata da parte dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ispettorato regionale tecnico, indipendentemente dall'importo delle opere, soltanto la conformità alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge, alle caratteristiche di cui all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, ai costi massimi di cui all'art. 6, nonchè la conformità del costo dell'area a quello determinato secondo i criteri previsti dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

---------------------- (comma abrogato) (1)

Il decreto di concessione del contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere cui si riferisce il contributo e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Per le espropriazioni si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 9 al 21 compreso della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modifiche di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con la legge 27 giugno 1974, n. 247, nonchè la disposizione di cui all'art. 27 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori sono eseguiti a cura delle cooperative o dei consorzi interessati sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Le somme poste a disposizione delle cooperative e dei consorzi sulla base dei preventivi di spesa saranno corrisposte al legale rappresentante della cooperativa o del consorzio previo nulla-osta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Gli enti mutuanti provvedono al pagamento degli acconti alle imprese esecutrici su richiesta del direttore dei lavori, corredata dal certificato di pagamento e dallo stato di avanzamento dei lavori, debitamente vistati dallo stesso direttore e dal presidente della cooperativa o del consorzio. La richiesta prescinde da qualsiasi visto, autorizzazione o deliberazione di organi tecnici ed amministrativi, previsti dalle norme vigenti.

Dei pagamenti autorizzati il direttore dei lavori dà comunicazione, entro il termine di cinque giorni, alla cooperativa o al consorzio ed all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, trasmettendo copia dei relativi atti.

Il pagamento della rata di saldo verrà corrisposto alle imprese esecutrici su richiesta del direttore dei lavori, previo collaudo e conseguente rilascio di nulla - osta da parte dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

---------------------- (comma abrogato) (2)

I mutuatari debbono approntare, congiuntamente alla contabilità finale dei lavori, la tabella millesimale del valore degli alloggi sulla quale dovrà pronunciarsi espressamente il collaudatore, nel certificato di collaudo.

(2)

Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 55/82.

Art. 11

L'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici (1), è autorizzata a prestare garanzia totale per l'ammontare di ogni singolo progetto ammesso a contributo, ivi compresa la quota parte delle prime due rate annuali di ammortamento di cui al secondo comma del precedente art. 9.

Gli istituti mutuanti sono autorizzati a garantirsi con ipoteca soltanto per il capitale mutuato, maggiorato dei relativi interessi per tre annualità, al netto del contributo della Regione.

Per le cooperative edilizie e loro consorzi costituiti a proprietà individuale, gli enti finanziatori sono tenuti a consentire il frazionamento dell'ipoteca, in relazione ai valori millesimali di ciascun appartamento riferiti al capitale mutuato determinato con le modalità di cui al precedente comma. In tal caso, la garanzia della Regione assisterà in proporzione le singole quote del mutuo frazionato.

Ove le cooperative o i consorzi si dovessero rendere morosi per due rate consecutive, il Presidente della Regione è autorizzato, a notifica di inadempienza e nelle more della definizione delle procedure esecutive, ad effettuare il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura dell'uno per cento in più del tasso previsto per i mutui, con l'obbligo per gli istituti mutuanti di procedere al recupero coattivo delle somme dovute aumentate degli interessi legali, che saranno versate, per quanto di spettanza della Regione, in entrata nel bilancio regionale.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a carico del cap. 20731 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

(1)

L'espressione "Assessore regionale per i lavori pubblici" deve intendersi "Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca" a seguito della modifica introdotta all'art. 1 della presente legge dall'art. 5 della L.R. 86/80.

Art. 12

(1)

La Commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è integrata da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che la presiede, e da un dirigente dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

La Commissione si avvale altresì di un segretario, scelto tra i dirigenti del ruolo amministrativo dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

(1)

La commissione di cui all'articolo che si annota esprime pareri in ordine ai programmi previsti dall'art. 8 della L.R. 95/77.

Art. 13

La Presidenza della Regione è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni siciliani per le seguenti finalità:

a) acquisizione delle aree incluse nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata;

b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria delle aree comprese nei piani di zona di cui alla precedente lett. a;

c) acquisizione delle aree di cui agli articoli 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed esecuzione delle relative opere di urbanizzazione.

Le anticipazioni di cui al comma precedente non possono superare l'importo complessivo di lire 70.000 milioni e devono essere commisurate all'ammontare del progetto delle opere occorrenti, contenente l'indicazione delle aree da espropriare, approvato dagli organi competenti secondo le vigenti disposizioni.

Sono ammesso ai benefici previsti dal presente articolo i comuni inclusi in programmi formulati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, sulla base delle richieste avanzate, sentito preventivamente il parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale competente per materia.

Art. 14

Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto del Presidente della Regione previa istanza dei comuni interessati corredata:

1) da apposito certificato rilasciato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici attestante l'importo del progetto e gli estremi di approvazione del progetto stesso;

2) da nulla-osta all'accoglimento delle richieste rilasciato dal predetto Assessorato;

3) da delibera di impegno a rimborsare le anticipazioni ed a rilasciare le delegazioni secondo le modalità previste dal presente articolo.

L'accreditamento dell'anticipazione spettante sarà effettuato a favore del legale rappresentante del comune beneficiario presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.

I prelevamenti devono essere limitati alle somme necessarie per le esigenze previste ai punti a, b e c del precedente articolo mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori.

Le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utilizzando le somme riscosse a qualsiasi titolo ai sensi degli articoli 26, 27 e 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I rimborsi sopracitati dovranno essere effettuati nel termine di 15 giorni dalla data di riscossione delle predette somme.

Qualora entro tre anni dalla ultimazione delle opere le aree acquisite non siano state cedute agli aventi diritto il comune dovrà pagare alla Regione, sino alla concorrenza del debito residuo, le delegazioni debitamente accettate dall'intendenza di finanza, che saranno rilasciate dal comune stesso all'atto dell'ultimazione dell'opera, a valere sui cespiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, o su altri cespiti delegabili.

I comuni autorizzati a stipulare i mutui di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, per beneficiare dell'anticipazione prevista dal presente articolo, dovranno adottare delibera di cessione dei suddetti mutui in favore della Regione e dimostrare di aver già inoltrato alla Cassa depositi e prestiti gli atti necessari per la stipula dei mutui stessi.

In questo caso le anticipazioni fino alla concorrenza della somma mutuata dai comuni saranno rimborsate all'atto della riscossione del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti.

Art. 15

Le anticipazioni di cui all'art. 13, da ripartire in tre esercizi finanziari in relazione alle effettive necessità, sono poste a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e del bilancio della Regione, rispettivamente per lire 40.000 milioni e 30.000 milioni.

Alla spesa relativa si provvede con le entrate previste agli articoli precedenti.

Per l'esercizio in corso sono autorizzate, a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, anticipazioni per lire 5.000 milioni.

Art. 16

(1) (2)

(modificato dall'art. 1 della L.R. 79/77)

L'Assessore regionale per i lavori pubblici (3) è autorizzato a concedere in favore delle cooperative o loro consorzi che usufruiscono di contributi ai sensi dello art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo secondo del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, contributi integrativi di quelli autorizzati con l'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e con l'art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, affinchè i mutuatari non vengano gravati di interessi, diritti e commissioni, anche per la eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonchè di oneri fiscali e vari e di spese accessorie, se trattasi di cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, e affinchè i mutuatari non vengano gravati degli oneri predetti in misura superiore al tre per cento annuo, se trattasi di cooperative a proprietà divisa o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma.

I contributi verranno erogati direttamente agli istituti di credito, di assicurazione o previdenza.

I contributi integrativi di cui al primo comma, per consentire la contrazione dei mutui sino all'intero importo della spesa necessaria per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle costruzioni, sono concessi tenendo conto degli aumenti dei costi di costruzione che si verifichino sino alla stipula dell'atto di mutuo.

Detti contributi saranno corrisposti agli enti mutuanti così come previsto dall'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Ai mutui integrativi di cui al terzo comma del presente articolo si applicano, in ordine alla garanzia regionale, le disposizioni dell'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, integrato con l'art. 60 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Per le finalità del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 100 milioni a carico del cap. 20731 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Si applicano, altresì, in quanto compatibili con le disposizioni previste dal presente articolo, tutte le norme statali e regionali.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, il limite venticinquennale di impegno di lire 1.500 milioni.

(1)

In merito alla concessione dei mutui di cui all'articolo annotato cfr. l'art. 3 della L.R. 79/77.

(2)

Si rimanda all'art. 27 della L.R. 47/80 che ha stabilito dei criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi.

Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 86/81 i contributi integrativi dal previsti dal presente articolo sono estesi alle cooperative e loro consorzi che usufruiscono dei contributi a carico dello Stato ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(3)

L'espressione "Assessore regionale per i lavori pubblici" deve intendersi "Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca" a seguito della modifica introdotta all'art. 1 della presente legge dall'art. 5 della L.R. 86/80.

Art. 17

I contratti biennali di affitto stipulati a norma della legge regionale 5 aprile 1972, n. 22, possono essere prorogati per due anni.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 18

Per quanto non in contrasto con le norme della presente legge si applicano le disposizioni vigenti.

E' abrogato il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38.

Art. 19

All'onere di lire 4.000 milioni previsto dall'art. 1 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1975, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 2.800 milioni previsto dagli articoli 8, 11, 16 e 17 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1975, si fa fronte, quanto a lire 1.600 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 1.200 milioni utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione regionale per l'anno 1974.

All'onere di lire 6.000 milioni ricadente negli esercizi finanziari successivi a quello in corso si provvede quanto a lire 4.000 milioni con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione e quanto a lire 2.000 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione delle spese autorizzate con gli articoli 40, 45, 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, si applicano le norme previste dall'art. 4 della presente legge.

Art. 21

La presente legge sostituisce la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 1975, avente per oggetto "Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione Siciliana e modifiche al controllo sugli atti dei comuni concernenti strumenti urbanistici".

Art. 22

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 dicembre 1975.

BONFIGLIO