
LEGGE REGIONALE 7 maggio 1977, n. 31
G.U.R.S. 10 maggio 1977, n. 20
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive aggiunte ed integrazioni, riguardante la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS).
TESTO COORDINATO (alla L.R. 35/1991 e con annotazioni alla data 7 marzo 1997)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1970, n. 1, è sostituito dal seguente:
"Il primo comma ed il punto a dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è modificato come segue:
"E' istituita in Catania la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), avente per scopi:
a) di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane aventi sede in Sicilia mediante la concessione di finanziamenti di credito di esercizio"".
(sostituito dall'art. 65 della L.R. 96/81)
Entro i limiti massimi dei finanziamenti per credito di esercizio di cui all'art. 1, lett. a, della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, previsti dalla legislazione vigente, il Consiglio di amministrazione della CRIAS, nell'emanare le direttive per la gestione del credito di esercizio, determina annualmente, attraverso un apposito programma, i criteri di erogazione dei finanziamenti suddetti, diversificati per importi e per durata, tenute presenti le maggiori o minori caratteristiche di produttività.
Tale deliberazione è sottoposta all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che l'approva, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.
La CRIAS è altresì obbligata ad inviare una relazione analitica sui finanziamenti concessi nell'anno precedente all'Assessorato regionale della cooperazione del commercio, dell'artiginato e della pesca nonchè alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.
Il tasso di interesse per le operazioni previste dall'art. 1, lett. a, della legge regionale 27 dicembre 1954 n. 50, modificato con l'art. 1 della presente legge, viene determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.
Detto tasso, nella prima applicazione della presente legge, viene fissato nella misura del 7,50 per cento.
Il consiglio di amministrazione della CRIAS determina periodicamente l'ammontare della commissione dovuta, in aggiunta al tasso suddetto, dai beneficiari, per la copertura delle spese di gestione della CRIAS per la effettuazione dei finanziamenti sopradetti.
Detta commissione non può, in ogni caso, superare lo 0,50 per cento dell'importo del prestito concesso.
Per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 1, lett. a, della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, modificato con l'art. 1 della presente legge, la CRIAS si serve anche degli sportelli bancari degli istituti ed aziende di credito indicati al secondo comma dell'art. 2 della citata legge regionale n. 50 del 1954, corrispondendo agli stessi una relativa commissione spese.
Per le finalità di cui al presente articolo la CRIAS è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed aziende di credito sopradetti.
Presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), per le finalità di cui all'art. 1, lett. a, della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, modificato con l'art. 1 della presente legge, è costituito un fondo di rotazione di lire 40.000 milioni, da versarsi in ragione di lire 20.000 milioni nell'esercizio finanziario 1977 e di lire 20.000 milioni nell'esercizio finanziario 1978.
A tale fondo va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti suddetti. (1)
Si rimanda all'art. 64 della L.R. 6/97: "Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS".
(modificato dall'art. 20, comma 5, della L.R. 119/83)
Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive aggiunte ed integrazioni, liquidate le perdite accertate nelle gestioni annuali dei singoli istituti ammessi a finanziamento per le operazioni di cui alla lett. a dell'art. 1 della legge n. 50 sopradetta, e pagate le somme dovute per il concorso interessi agli istituti ed aziende di credito convenzionati con la CRIAS, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive aggiunte ed integrazioni, è interamente riversato al fondo di rotazione costituito con l'art. 5 della presente legge.
------------------------ (comma abrogato) (1)
L'art. 8 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, è abrogato.
Comma abrogato dall'art. 20, comma 5, della L.R. 119/83.
L'importo massimo dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, già elevato a lire 15 milioni con l'art. 37 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è ulteriormente elevato a lire 25 milioni.
A modifica dell'art. 9, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, la durata massima dei finanziamenti di cui al comma precedente viene fissata in dodici anni, dei quali due di preammortamento.
Per le concessioni dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo la CRIAS richiede esclusivamente garanzie sui beni immobili oggetto del finanziamento.
Per i macchinari, oltre alle garanzie sui beni oggetto del finanziamento, la CRIAS può richiedere ulteriori garanzie per i finanziamenti che superano i quindici milioni.
Sulla domanda per i finanziamenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, la CRIAS delibera entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Il tasso di interesse sulle operazioni previste dall'art. 7 della presente legge viene determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.
Detto tasso, a modifica dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, viene fissato, nella prima applicazione della presente legge, nella misura del 6 per cento.
Il consiglio di amministrazione della CRIAS determina periodicamente l'ammontare della commissione dovuta, in aggiunta al tasso suddetto, dai beneficiari, per la copertura delle spese di gestione della CRIAS per l'effettuazione di detti finanziamenti.
La commissione suddetta, omnicomprensiva di qualsiasi altro costo, non può, in ogni caso, superare lo 0,50 per cento dell'importo del prestito concesso.
Per le finalità di cui all'art. 7 della presente legge il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, e successive aggiunte ed integrazioni, viene ulteriormente incrementato di lire 10.000 milioni, da versarsi in ragione di lire 5.000 milioni nell'esercizio finanziario 1977 e lire 5.000 milioni nell'esercizio finanziario 1978.
(modificato dall'art. 23 della L.R. 119/83 e sostituito dall'art. 25 della L.R. 35/91)
Gli utili netti di gestione della CRIAS sono destinati ad incremento dei fondi presso la stessa costituiti con apposite leggi regionali, in proporzione all'entità dei fondi medesimi.(1)
Non si tiene conto della modifica riportata dall'art. 2, comma 2, della L.R. 2/92, in quanto l'articolo annotato, nel testo sostituito dall'art. 25 della L.R. 35/91, non prevede più le parole "compresi gli interessi maturati nelle giacenze dei fondi".
In ogni caso, i finanziamenti di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, nell'importo indicato all'art. 7 della presente legge, ed i contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, cumulati, non possono superare, per il medesimo programma di investimento, l'85 per cento ed il 95 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione delle opere, dei macchinari e delle attrezzature, rispettivamente per i titolari di imprese artigiane singole e per le cooperative e loro consorzi.
Qualora le imprese artigiane abbiano presentato istanza o abbiano avuto concesso il contributo in conto capitale previsto dalla legge regionale 6 giugno 1975 n. 41, la CRIAS è autorizzata a concedere i finanziamenti di cui alla legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, nella misura prevista dall'art. 7 della presente legge, per un importo percentuale inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 1 della citata legge n. 34 in modo da non superare globalmente i limiti di cui sopra.
Per i fini di cui al presente articolo è fatto obbligo alle Camere di commercio di trasmettere alla CRIAS, ogni due mesi, un elenco delle imprese artigiane che hanno fatto istanza per ottenere il contributo in conto capitale ed un elenco di quelle che lo hanno avuto concesso ai sensi della citata legge n. 41.
La lett. c dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è così modificata:
"c) da sei consiglieri designati dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, scelti su terne proposte dalle maggiori associazioni regionali di categoria".
L'art. 5 della L.R. 50/54 è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 212/79.
All'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, viene aggiunto il seguente comma:
"Il bilancio della Cassa, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione, è approvato con legge regionale ai sensi del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50".
L'art. 6 della L.R. 50/54 è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 212/79.
L'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è sostituito dal seguente:
"Il collegio sindacale della Cassa artigiana è nominato con decreto del Presidente della Regione.
Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati come segue:
a) un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede;
b) un dirigente della Ragioneria generale della Regione;
c) un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno 10 anni.
Sono componenti supplenti: un dirigente della Ragioneria generale della Regione ed un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno 10 anni.
I componenti del collegio sindacale durano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati".
Sono abrogati gli articoli 37 e 38 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
All'onere complessivo di lire 50.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:
- quanto a lire 25.000 milioni, ricadente nell'esercizio 1977, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo;
- quanto a lire 25.000 milioni, ricadente nell'esercizio 1978, utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.
Il Governo della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge testi coordinati delle leggi regionali relative alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane e degli altri provvedimenti legislativi regionali riguardanti il settore artigiano.