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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1977, n. 4

G.U.R.S. 26 febbraio 1977, n. 8

Proroga dell'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1976, n. 18 e successive modificazioni, concernente provvedimenti in favore dei dipendenti dell'OMP (Officine meccaniche Priolo) s.p.a. e della CEI - Sicilia; proroga della legge regionale 6 marzo 1976, n. 26, recante provvidenze in favore dei dipendenti dei Pastifici riuniti della Valle del Platani di Casteltermini; provvedimenti straordinari in favore dei dipendenti della ditta Andrea Dagnino e figli s.r.l. di Palermo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'erogazione dell'indennità straordinaria mensile a favore dei dipendenti delle Officine meccaniche di Priolo (OMP) e della CEI - Sicilia prevista dall'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1976, n. 18 e successive modificazioni e quella a favore dei dipendenti dei Pastifici riuniti della Valle del Platani di Casteltermini, prevista dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 26, sono prorogate per un ulteriore periodo di sei mesi.

Art. 2

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso la ditta Andrea Dagnino e figli s.r.l. di Palermo alla data del 20 settembre 1976 e residenti in Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge, che si trovino privi di retribuzione, una indennità straordinaria per un periodo non superiore a mesi sei a decorrere dal 1° marzo 1977, pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante all'atto della cessazione dell'attività e comunque non superiore a lire 300 mila.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che abbiano trovato o troveranno altra occupazione.

Art. 3

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento delle indennità, dopo avere accertato lo stato di disoccupazione degli interessati.

Art. 4

All'onere di lire 640 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede:

- quanto a lire 518 milioni utilizzando parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, derivanti dagli stanziamenti autorizzati con le leggi regionali 5 marzo 1976, n. 18 e 6 maggio 1976, n. 48, già versati al fondo stesso;

- quanto a lire 122 milioni, da versare al fondo medesimo, con parte delle disponibilità, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, del cap. 51601 del bilancio della Regione.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 febbraio 1977.

BONFIGLIO