
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1977, n. 4
G.U.R.S. 26 febbraio 1977, n. 8
Proroga dell'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1976, n. 18 e successive modificazioni, concernente provvedimenti in favore dei dipendenti dell'OMP (Officine meccaniche Priolo) s.p.a. e della CEI - Sicilia; proroga della legge regionale 6 marzo 1976, n. 26, recante provvidenze in favore dei dipendenti dei Pastifici riuniti della Valle del Platani di Casteltermini; provvedimenti straordinari in favore dei dipendenti della ditta Andrea Dagnino e figli s.r.l. di Palermo.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'erogazione dell'indennità straordinaria mensile a favore dei dipendenti delle Officine meccaniche di Priolo (OMP) e della CEI - Sicilia prevista dall'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1976, n. 18 e successive modificazioni e quella a favore dei dipendenti dei Pastifici riuniti della Valle del Platani di Casteltermini, prevista dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 26, sono prorogate per un ulteriore periodo di sei mesi.
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso la ditta Andrea Dagnino e figli s.r.l. di Palermo alla data del 20 settembre 1976 e residenti in Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge, che si trovino privi di retribuzione, una indennità straordinaria per un periodo non superiore a mesi sei a decorrere dal 1° marzo 1977, pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante all'atto della cessazione dell'attività e comunque non superiore a lire 300 mila.
Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che abbiano trovato o troveranno altra occupazione.
Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.
Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.
Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento delle indennità, dopo avere accertato lo stato di disoccupazione degli interessati.
All'onere di lire 640 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede:
- quanto a lire 518 milioni utilizzando parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, derivanti dagli stanziamenti autorizzati con le leggi regionali 5 marzo 1976, n. 18 e 6 maggio 1976, n. 48, già versati al fondo stesso;
- quanto a lire 122 milioni, da versare al fondo medesimo, con parte delle disponibilità, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, del cap. 51601 del bilancio della Regione.