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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1977, n. 5

G.U.R.S. 26 febbraio 1977, n. 8

Aggiunte alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, concernente provvedimenti a favore dei pescatori e proroga dei benefici al 31 dicembre 1977.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche, sono prorogate fino al 31 dicembre 1977.

Art. 2

Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente al 1977, nella misura di lire 5.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani al 31 dicembre 1976.

Art. 3

I benefici previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche, si intendono destinate anche alle imprese o società i cui natanti siano iscritti entro il 31 dicembre 1976 presso compartimenti marittimi siciliani e siano forniti di permessi di pesca regolarmente convalidati.

Art. 4

L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della citata legge n. 56 del 1973 e successive modifiche sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante (mod. D), oppure dal giornale di macchina vistato dall'ufficio dogana o dall'autorità consolare.

Art. 6

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, le cooperative costituite tra pescatori delle quali facciano parte quali soci anche elementi tecnici e amministrativi.

La partecipazione di elementi tecnici e amministrativi non può essere complessivamente superiore al quindici per cento dei soci pescatori.

Art. 7

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1977, la spesa di lire 2.750 milioni, cui si provvede utilizzando, a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 febbraio 1977.

BONFIGLIO