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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1978, n. 60

G.U.R.S. 6 dicembre 1978, n. 52

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, è sostituito dal seguente:

"Ai componenti della Consulta regionale è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Consulta nonchè per la partecipazione a convegni e conferenze nazionali, regionali, interregionali, indetti dalla Regione Siciliana o ai quali questa abbia dato la propria adesione, un trattamento giornaliero di missione pari a quello previsto per i direttori dell'Amministrazione regionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate. L'indennità di missione è maggiorata del 50 per cento per quei componenti della Consulta che provengono dall'estero. Tale trattamento è esteso agli altri componenti delle delegazioni, il cui numero complessivo non potrà superare le otto unità, che partecipino ai lavori dei predetti convegni e conferenze in rappresentanza della Regione Siciliana".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 2

All'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, sono aggiunti i seguenti altri:

"Il rimborso delle spese e delle diarie previste dal comma precedente sarà effettuato dietro presentazione all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale dei biglietti di viaggio, corredati dalla dichiarazione attestante la data di partenza e la data di arrivo.

Per le sedute, convegni e conferenze che si svolgano nella località sede della Consulta, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad effettuare anticipazioni pari ai due terzi dell'importo presunto della missione.

Il trattamento di missione previsto dal presente articolo non spetta ai consultori per la partecipazione alle sedute della Consulta o a convegni o conferenze, che si tengano nel luogo in cui questi risiedono.

Per i componenti la Consulta che rivestano la qualifica di dipendenti regionali, restano fermi i trattamenti di missione previsti dalle norme in vigore".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 3

L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale concorre alle spese per conferenze o convegni organizzati da altre Regioni in tema di emigrazione, cui la Regione Siciliana partecipi ufficialmente.

La quota del concorso gravante sull'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale sarà versata a presentazione del consuntivo e non potrà superare l'importo annuo di lire 10 milioni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 4

Per l'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, modificata dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, e dalla presente legge, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per il biennio 1978-1979, la spesa complessiva di lire 3.250 milioni, così ripartita:

- per le finalità di cui all'art. 3 (trattamento di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti della Consulta regionale dell'emigrazione) lire 25 milioni per il 1978;

- per le finalità dell'art. 4, lire 20 milioni per il 1978;

- per le finalità degli articoli 6, 7 e 8, lire 80 milioni, di cui lire 45 milioni per il 1978;

- per le finalità dell'art. 11, lire 300 milioni per il 1978;

- per le finalità dell'art. 12, lire 2.000 milioni, di cui lire 395 milioni per il 1978;

- per le finalità dell'art. 13, lire 800 milioni;

- per le finalità dell'art. 15, lire 25 milioni, di cui lire 5 milioni per il 1978.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 5

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 25 milioni.

Per le finalità dell'art. 3 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 10 milioni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 6

L'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, è sostituito dal seguente:

"L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, sulla base delle disposizioni di ricovero adottate ai sensi del comma precedente, che dovranno pervenire all'Assessorato del lavoro entro dieci giorni dalla loro adozione, provvede all'assunzione dei necessari impegni di spesa nonchè all'accreditamento ai sindaci dell'intero ammontare delle somme impegnate".

E' autorizzata, a carico dell'esercizio 1978, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni per far fronte ad oneri pregressi derivanti dall'applicazione dell'art. 13 della citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 25.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 7

Il regolamento di esecuzione emanato a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 60, ha efficacia fino al 30 giugno 1979.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 8

All'onere complessivo di lire 3.585 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

- quanto a lire 1.100 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1978, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo;

- quanto a lire 2.485 milioni, ricadente nell'anno finanziario 1979, utilizzando parte dell'incremento delle entrate regionali relative all'esercizio medesimo.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 9

La presente legge, che ha effetto dal 1° gennaio 1978, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 dicembre 1978.

MATTARELLA